CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 33651/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te CC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7884-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 866/2918 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nel 2002 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e. quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta deceduta in corso di .:ausa, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalia NapolUno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; le attrici esposero che il fabbricato di loro proprietà sito in Mugnano del Cardinale aveva subito gravi lesioni a causa dei lavori intrapresi sullo stabile dei convenuti nel 199, tali da costringerle a sgomberare l'immobile; chiesero pertanto che i convenuti fossero condannati ad eseguire le opere di ristruttur:zione e consolidamento del fabbricato, ovvero a pagare alle attrici la 1;...mma necessaria allo svolgimento delle - stesse, quantificata in euro ,i50.000,00; domandarono, inoltre, di essere risarcite dei danni subiti e subendi, commisurati anche al mancato godimento del fabbricato, dal momento dello sgombero, avvenuto nel 2001, all'effettive rientro; Ric. 2019 n. 07884 sez. 53 - ud. 15-04-20! -2- si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], instando per la chiamata in causa dei professionisti cui, a vario titolo, erano stati affidati i lavori, e segnatamente: il geologo [OSCURATO:PERSONA]; l'architetto [OSCURATO:PERSONA]; il geometra direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA]; l'impresa [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei lavori; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del collaudo; chiese che fosse addebitata direttamente ai chiamati la responsabilità per i danni subiti dalle attrici; si costituirono in giudizio gli altri convenuti e i terzi, dei quali era stata autorizzata la chiamata in causa; [OSCURATO:PERSONA] venne autorizzato, a sua volta, a chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa edile che gli era succeduta nello svolgimento dei lavori; all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale il giudice aveva disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, non avendo il C.T.U. comunicato a tutte le parti costituite l'inizio di tali operazioni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1147/2012, dichiarò che i danni subiti dalle attrici dovessero imputarsi a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa edile omonima, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannò gli stessi in solido tra loro a pagare alle attrici euro 46.600,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e al rimborso delle spese di lite; condannò le attrici e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favore, rispettivamente, dei convenuti e dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]; avverso detta sentenza propo5ero appello Alfonsina, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si costituirono tutte le parti appellate, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello incidentale e tutti gli altri appellati chiesero il rigetto dell'appello; la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 866/2018, in parziale ( accoglimento dell'appello principale, condannò [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2019 n. 07884 sez. S3 - ud. 15-04-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare alle appellantii principali la somma ulteriore di euro 24.000,00 per il mancato godiri-iento dell'immobile; compensò le spese del primo grado tra le appellanti e Giuseppe, Teresa, Felicia, Anna, Antonia, Rosalia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA]; rigettò l'appello principale nel resto; rigettò, altresì, gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e compensò integralmente le spese del grado tra tutte le parti; avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su sei motivi e illustrato da memoria, Alfonsina, Concetta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito con controricorso illustrato da memoria Teresa, Anna, Felicia, Antonia e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha resistito con controricorso pure [OSCURATO:PERSONA]; non hanno svolto attività difensiva in questa sede Rosalia, Rosa e [OSCURATO:PERSONA] nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: il ricorso all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; in particolare, il primo motivo propone questioni di rilievo nomofilattico con riferimento alla configurabilità o meno della responsabilità nei confronti dei terzi, del proprietario committente/custode, in caso di appalto privato, e, quindi, dei rapporti tra la disciplina di cui agli artt. 840, 2043, 2051 e 2055 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 17/03/2021, n. 7553; Cass., ord., 12/03/2021, n. 7027; Cass. 17/01/2012, n. 538), P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Ric. 2019 n. 07884 sez. S3 - ud. 15-04-2021 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezio erz Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 prile 2 11.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1