CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 agosto 2026
Cassazione n. 24705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia n. 141/2024, depositata il17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23604/2024Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 24705/2026Data pubblicazione 19/08/20261 Il Tribunale di Foggia con l’impugnato provvedimento dichiaravainammissibili gli autonomi reclami ex art. 26 l.fall., riuniti in corso digiudizio, proposti dal [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] avversoil decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].pa srl che avevarespinto l’istanza di annullamento della vendita, in lotto unico costituitodai beni mobili ed immobili facenti parte del complesso industriale delprezzo di € 3.011.000 da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e disospensione delle operazioni di liquidazione ex art. 108 l. fall.1.1.Il Tribunale rilevava che il reclamo interposto dal Calcificio delGargano srl era tardivo in quanto proposto senza il rispetto del termine didieci giorni dalla comunicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA], mentrel’impugnativa del Ciotti era inammissibile per carenza di concretointeresse ad agire.2 Con distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per la cassazione del decreto, il primo affidato a tremotivi e il secondo a quattro motivi3 I ricorsi venivano riuniti per essere trattati congiuntamente ed eranoiscritti al n. 23604/2024 R.G; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], essendo statonotificato successivamente a quello di [OSCURATO:SOCIETA], assumela valenza di ricorso incidentale (Cass. 36057/2021). [OSCURATO:PERSONA] difese a mezzo di autonomi controricorsi.4 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità e manifestainfondatezza dei ricorsi.5.La sola [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto istanza di decisione, conmemoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stataNumero registro generale 23604/2024Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 24705/2026Data pubblicazione 19/08/2026disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt.375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 108, 26 l.fall, 325 c.p.c., 45,comma 1 lett. b d.l. 90/2014: si sostiene, contrariamente a quantoaffermato dal Tribunale, che il reclamo era tempestivo in quanto ildecreto, comunicato dal curatore alla ricorrente nella sua integralità indata 8/9/2023 era stato reclamato da quest’ultimo con ricorso depositatoin data 14/9/2023 e, quindi, nel rispetto del termine di gg. 10 previstodall’art 26 l.fall.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del principio di difesa edel contraddittorio per non aver avuto la ricorrente accesso al fascicolotelematico del giudizio concluso innanzi al Tribunale di Foggia e per nonaver, quindi, potuto prendere visione degli atti e della documentazioneprodotta da controparte.3 Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa pronuncia e/o motivazione daparte del Tribunale sulle dedotte violazioni della normativa sullatrasparenza e la regolarità delle operazioni di vendite anche sotto il profilonormativa antiriciclaggio.4 Si riportano, per quanto qui di interesse, le motivazioni della proposta didefinizione del giudizio « Il ricorso principale, tale essendo quello perprimo proposto del [OSCURATO:SOCIETA], è ammissibile (essendo ilprovvedimento annoverabile tra quelli decisori, siccome avente attinenteal rigetto di istanze volte a far dichiarare, sebbene previa sospensione,l’invalidità di una vendita per presunta turbativa d’asta). Tuttavia èmanifestamente infondato quanto al primo motivo, cosa che assorbe iNumero registro generale 23604/2024Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 24705/2026Data pubblicazione 19/08/2026restanti. Il reclamo del Calcificio è stato dichiarato inammissibile pertardività. Nel ricorso si assume la violazione degli artt. 108, 26 l fall. e325 c.p.c., giacché (si dice) il decreto del g.d. era stato comunicato dalcuratore con pec dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; sicché il reclamo fatto il 14-9-2023 sisarebbe dovuto considerare tempestivo rispetto al previsto termine didieci giorni. La tesi, sempre a dire della ricorrente, sarebbe provata daldoc. 3 allegato al ricorso. Ma vi è che proprio dal citato doc. 3 si apprendeche la tesi è infondata, visto che il doc. evidenzia la già avvenutatrasmissione in forma integrale del decreto del g.d. a cura della cancelleriain data 17-8-2023. Ne deriva che è corretta l’affermazione del tribunale inordine all’avvenuto infruttuoso decorso – al 14-9-2023 - del termine didieci giorni richiesto ai fini del reclamo ».4.1 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa, e ,pertanto, il ricorso è rigettato.5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.6 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 5.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MNumero registro generale 23604/2024Numero sezionale 3097/2026Numero di raccolta generale 24705/2026Data pubblicazione 19/08/2026La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dellespese del presente giudizio che liquida, in favore della controricorrente in€ 5.200 di cui € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori dilegge.Condanna la medesima ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente [OSCURATO:SOCIETA] dell'ulteriore importo pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 luglio 2026.Il Presidente