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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05698/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lanciano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via G. Marconi n. 112 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso l'ordinanza n. 13224, pronunciata dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 7.4.2022, e pubblicata il 27.4.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, avviso di accertamento attinente al tributo dell'Irpef in relazione all'anno 2009, sul fondamento di esperite indagini bancarie.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, che rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che confermava la decisione adottata dalla Ctp.

4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell'appello, e questa Corte regolatrice, con decisione Cass. sez.

V, 7.4.2022, clep. 27.4.2022, n. 13224, lo rigettava, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

5. Avverso questa decisione ha proposto istanza di correzione di errore materiale il contribuente, relativamente alla pronuncia che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.

L'Amministrazione finanziaria ha ricevuto notificazione dell'istanza a mezzo Pec, ma non ha proposto difese nella procedura.

Ragioni della decisione

1. Come anticipato, il ricorrente limita la propria istanza a domandare la correzione di quello che ritiene essere un errore materiale commesso da questa Corte„ la quale lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

Diversamente, essendo intervenuto condono ai sensi, a quanto è dato comprendere dalla poco leggibile documentazione allegata, dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, secondo l'istante avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese di lite.

2. Non ignora questo Collegio, e condivide, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comrna 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella

I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "rado" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese", Cass. sez.

VI-L, 7.11.2018, n. 28311.

2.1. Nel caso di specie, però, deve osservarsi che la pronuncia in relazione alla quale si domanda la correzione non è stata emessa a causa della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, oppure della cessazione della materia del contendere, per effetto del conseguimento del condono.

3. Il ricorrente allega che l'esito del giudizio si deve a problemi riscontrati nel sistema di ricezione telematica della Corte, che gli hanno impedito di far pervenire l'istanza di condono in tempo utile ai fini della decisione del ricorso, ed allega la copia di un messaggio proveniente dalla Cassazione che attesta di un "errore imprevisto nel deposito".

Quindi, a sostegno dei propri argomenti, allega anche ricevuta di accettazione e consegna di più Pec aventi ad oggetto: la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., e l'allegazione di documenti attestanti la pratica di condono.

Poiché gli invii da parte del difensore sono plurimi, sembra corretto ritenere che quelli riportanti l'attestazione di consegna siano regolarmente pervenuti.3.1.

A questo punto la lamentela proposta dal contribuente sembra potersi intendere come relativa al mancato esame di documentazione allegata in atti, in sostanza un vizio di percezione, che dovrebbe però essere fatto valere mediante il rimedio revocatorio, fermo restando che il contribuente nulla ha contestato in questa sede in ordine alla decisione nel merito del giudizio.

4. Non solo.

La documentazione che l'istante allega a fondamento della propria prospettazione, secondo cui la controversia con l'Amministrazione finanziaria si è in realtà definita mediante condono, attesta che la pratica di definizione agevolata è stata presentata, e che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla quantificazione del dovuto, ma non che il contribuente abbia provveduto al versamento degli oneri, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come conv.

In conseguenza non risultano elementi per ritenere che la pratica di condono si sia perfezionata.

5. Ne discende il rigetto dell'istanza, non occorrendo provvedere sulle spese di lite, avendo questa Corte già chiarito che "nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa &cuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio", C:ass. sez. 22.6.2020, n. 12184.

La Corte, P.Q.M. rigetta l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la correzione di errore materiale avente ad oggetto le spese di lite, come disciplinate nella pronuncia Cass. sez.

V, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lanciano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via G. Marconi n. 112 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso l'ordinanza n. 13224, pronunciata dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 7.4.2022, e pubblicata il 27.4.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, avviso di accertamento attinente al tributo dell'Irpef in relazione all'anno 2009, sul fondamento di esperite indagini bancarie. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, che rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che confermava la decisione adottata dalla Ctp. 4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell'appello, e questa Corte regolatrice, con decisione Cass. sez. V, 7.4.2022, clep. 27.4.2022, n. 13224, lo rigettava, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 5. Avverso questa decisione ha proposto istanza di correzione di errore materiale il contribuente, relativamente alla pronuncia che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite. L'Amministrazione finanziaria ha ricevuto notificazione dell'istanza a mezzo Pec, ma non ha proposto difese nella procedura. Ragioni della decisione 1. Come anticipato, il ricorrente limita la propria istanza a domandare la correzione di quello che ritiene essere un errore materiale commesso da questa Corte„ la quale lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Diversamente, essendo intervenuto condono ai sensi, a quanto è dato comprendere dalla poco leggibile documentazione allegata, dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, secondo l'istante avrebbe dovuto disporsi la compensazione delle spese di lite. 2. Non ignora questo Collegio, e condivide, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comrna 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "rado" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese", Cass. sez. VI-L, 7.11.2018, n. 28311. 2.1. Nel caso di specie, però, deve osservarsi che la pronuncia in relazione alla quale si domanda la correzione non è stata emessa a causa della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, oppure della cessazione della materia del contendere, per effetto del conseguimento del condono. 3. Il ricorrente allega che l'esito del giudizio si deve a problemi riscontrati nel sistema di ricezione telematica della Corte, che gli hanno impedito di far pervenire l'istanza di condono in tempo utile ai fini della decisione del ricorso, ed allega la copia di un messaggio proveniente dalla Cassazione che attesta di un "errore imprevisto nel deposito". Quindi, a sostegno dei propri argomenti, allega anche ricevuta di accettazione e consegna di più Pec aventi ad oggetto: la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., e l'allegazione di documenti attestanti la pratica di condono. Poiché gli invii da parte del difensore sono plurimi, sembra corretto ritenere che quelli riportanti l'attestazione di consegna siano regolarmente pervenuti.3.1. A questo punto la lamentela proposta dal contribuente sembra potersi intendere come relativa al mancato esame di documentazione allegata in atti, in sostanza un vizio di percezione, che dovrebbe però essere fatto valere mediante il rimedio revocatorio, fermo restando che il contribuente nulla ha contestato in questa sede in ordine alla decisione nel merito del giudizio. 4. Non solo. La documentazione che l'istante allega a fondamento della propria prospettazione, secondo cui la controversia con l'Amministrazione finanziaria si è in realtà definita mediante condono, attesta che la pratica di definizione agevolata è stata presentata, e che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla quantificazione del dovuto, ma non che il contribuente abbia provveduto al versamento degli oneri, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come conv. In conseguenza non risultano elementi per ritenere che la pratica di condono si sia perfezionata. 5. Ne discende il rigetto dell'istanza, non occorrendo provvedere sulle spese di lite, avendo questa Corte già chiarito che "nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa &cuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio", C:ass. sez. 22.6.2020, n. 12184. La Corte, P.Q.M. rigetta l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la correzione di errore materiale avente ad oggetto le spese di lite, come disciplinate nella pronuncia Cass. sez. V, 2
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