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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21586/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 88 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (secondo e terzo motivo); Considerato inoltre che tali motivi sono costituiti da profili di censura su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (quanto al primo motivo, i provvedimenti pronunciati in procedimenti civili e non ancora divenuti irrevocabili, legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzati come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278389; quanto al secondo e terzo motivo il ricorrente finisce per proporre un'alternativa ricostruzione della vicenda, in diretto confronto con le prove e fuori dai limiti del vizio di travisamento della prova); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 m ‘39022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente .

Ers e Giorgi idelbo POWATO INnFiC RIA b I I \ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 88 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (secondo e terzo motivo); Considerato inoltre che tali motivi sono costituiti da profili di censura su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (quanto al primo motivo, i provvedimenti pronunciati in procedimenti civili e non ancora divenuti irrevocabili, legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzati come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278389; quanto al secondo e terzo motivo il ricorrente finisce per proporre un'alternativa ricostruzione della vicenda, in diretto confronto con le prove e fuori dai limiti del vizio di travisamento della prova); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 m ‘39022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente . Ers e Giorgi idelbo POWATO INnFiC RIA b I I \ I
Sentenza Cassazione n. 21586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris