CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 16944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi possono essere trattati unitariamente, attesa la proposizione dimotivo del tutto sovrapponibile con il quale è stata dedotta la ricorrenza di una motivazionemanifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche;che tale motivo non è consentito non solo in quanto totalmente reiterativo del motivo diappello in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte diappello (resa in assenza di qualsiasi arbitrarietà o irragionevolezza, con motivazione deltutto esente da manifesta illogicità a pag. 6 e seg. dove si è richiamata la portata,adeguatamente valutata del comportamento collaborativo ritenuto sufficiente a fondare unadecisione nel senso del regime dell’equivalenza con la recidiva contestata) oltre che del tuttogenerico ed aspecifico, in mancanza di reale confronto con il portato della scelta realizzata intema di dosimetria della pena;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]