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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20828/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21/C9/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'imputato era stato erroneamente ritenuto responsabile del reato di truffa, malgrado l'assoluta mancanza di artifici e raggiri posti a danno della persona offesa, destinataria di una mera richiesta spontaneamente adempiuta. 1.2 Il difensore rileva che carente era inoltre la motivazione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., vista l'esiguità della somma in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso reitera infatti le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato la falsa rappresentazione della realtà da parte del ricorrente, che ha determinato la persona offesa ad atti di disposizione patrimoniale (vedi pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). 1.2 Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato l'abitualità del comportamento del ricorrente, che nell'arco di due anni è stato denunciato cinque volte per il reato di truffa e sottoposto anche a misura cautelare per tale reato; su tale motivazione, il ricorso non argomenta in alcun modo sul perché la stessa sarebbe errata, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il IPresidente [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio j DEP:.`,37,470 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21/C9/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che l'imputato era stato erroneamente ritenuto responsabile del reato di truffa, malgrado l'assoluta mancanza di artifici e raggiri posti a danno della persona offesa, destinataria di una mera richiesta spontaneamente adempiuta. 1.2 Il difensore rileva che carente era inoltre la motivazione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., vista l'esiguità della somma in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il ricorso reitera infatti le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato la falsa rappresentazione della realtà da parte del ricorrente, che ha determinato la persona offesa ad atti di disposizione patrimoniale (vedi pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). 1.2 Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato l'abitualità del comportamento del ricorrente, che nell'arco di due anni è stato denunciato cinque volte per il reato di truffa e sottoposto anche a misura cautelare per tale reato; su tale motivazione, il ricorso non argomenta in alcun modo sul perché la stessa sarebbe errata, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il IPresidente [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio j DEP:.`,37,470 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris