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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 01592/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA su istanza di correzione di errore materiale, iscritt a al n. 15075/2023 R.G., proposta da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16803/2023, depositata il 13/06/2023, resa nel procedimento n. 28284/2022,tra: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angiolino propone istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 16803/2023, per non avere disposto la distrazione della condanna alle spese nei confronti dei propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’istanza va accolta: nel ricorso fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]Angiolino avverso il Ministero della giustizia il ricorrente aveva chiesto di concedere la distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] e la distrazione delle spese del procedimento di opposizione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA], distrazione quest’ultima alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi e di rinunciare (v. le pagg. 79 e 80 del ricorso).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione e dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16803/2023 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «spese generali», il seguente enunciato: «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta».

Così deciso in Roma, nella adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA su istanza di correzione di errore materiale, iscritt a al n. 15075/2023 R.G., proposta da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16803/2023, depositata il 13/06/2023, resa nel procedimento n. 28284/2022,tra: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angiolino propone istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 16803/2023, per non avere disposto la distrazione della condanna alle spese nei confronti dei propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’istanza va accolta: nel ricorso fatto valere da [OSCURATO:PERSONA]Angiolino avverso il Ministero della giustizia il ricorrente aveva chiesto di concedere la distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] e la distrazione delle spese del procedimento di opposizione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA], distrazione quest’ultima alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi e di rinunciare (v. le pagg. 79 e 80 del ricorso). Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione e dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16803/2023 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «spese generali», il seguente enunciato: «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta». Così deciso in Roma, nella adunanza
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