CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3107/2019 depositata il 16/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La vicenda trae origine dal sequestro, eseguito il 4 aprile 2014 da partedella Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], di quattro lingotti d’oro delNumero registro generale 28825/2019Numero sezionale 1755/2026Numero di raccolta generale 10378/2026Data pubblicazione 20/04/2026peso di un chilogrammo ciascuno, rinvenuti occultati all’interno delbracciolo dell’autovettura sulla quale viaggiavano i signori CrosettoMichela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provenienti dallaConfederazione Elvetica. Il sequestro veniva convalidato dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Como, che qualificava inizialmente ilfatto come contrabbando ai sensi dell’art. 282 TULD.Successivamente, il Tribunale del riesame, con provvedimento del 13maggio 2014, confermava la legittimità del sequestro, evidenziandotuttavia che la condotta fosse più correttamente sussumibile nell’ambitodell’“evasione Iva all’importazione” ex art. 70 d.P.R. 633/1972,disposizione che rinvia, ai fini sanzionatori, alla disciplina doganale suidiritti di confine.Intervenuta la disciplina di depenalizzazione di cui al d.lgs. 15 gennaio2016, n. 8, il procedimento penale veniva trasmesso all’Agenzia delleDogane di Como, che adottava: a) un atto di contestazione della sanzioneamministrativa, poi definito dai contribuenti mediante pagamento inmisura ridotta; b) un processo verbale di sequestro amministrativofinalizzato alla confisca della merce ai sensi dell’art. 301 TULD.Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione al sequestro e allaconfisca, gli interessati proponevano ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Como, che, con sentenza n. 116/2017, rigettavale doglianze, ritenendo applicabile la confisca prevista dall’art. 301 TULD,in virtù del rinvio operato dall’art. 70 d.P.R. 633/1972 anche alle violazioniconcernenti l’Iva all’importazione.I contribuenti interponevano appello; la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3107/2019, depositata il 16 luglio 2019,accoglieva integralmente il gravame. In particolare, la CTR riteneva che, aseguito della depenalizzazione degli illeciti puniti con la sola penapecuniaria, non fosse più legittima l’applicazione dell’art. 301 TULD allaviolazione amministrativa dell’art. 70 d.P.R. 633/1972, atteso che, per taliNumero registro generale 28825/2019Numero sezionale 1755/2026Numero di raccolta generale 10378/2026Data pubblicazione 20/04/2026fattispecie, la confisca non risultava espressamente prevista dallegislatore.Contro tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponevaricorso per cassazione, notificato il 24 settembre 2019, affidandolo ad ununico motivo. I signori [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso,chiedendone il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 282 del d.P.R. 43/1973(TULD), dell’art. 1 del d.lgs. 8/2016 e della legge 689/1981, assumendoche, anche a seguito della depenalizzazione degli illeciti puniti con la solapena pecuniaria, la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 TULDcontinuerebbe a trovare applicazione nelle ipotesi di introduzioneirregolare di oro nel territorio dell’Unione, specialmente quando — comenel caso di specie — ricorrerebbe l’aggravante dell’uso di un veicoloappartenente a persona estranea, che renderebbe comunque applicabileun trattamento sanzionatorio non integralmente ricompreso nelladepenalizzazione. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, la CTR avrebbequindi errato nell’escludere la persistenza della misura della confisca, chediscenderebbe direttamente dalla natura oggettiva del fatto dicontrabbando, valutabile anche quando la condotta sia stata riqualificatacome evasione dell’Iva all’importazione.Con istanza depositata in data 2 febbraio 2026, la parte contribuenterappresenta che, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 93/2025 dellaCorte costituzionale, la definizione della presente controversia richiede lapreventiva acquisizione di ulteriore documentazione. La richiamatadecisione della Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 70, primo comma, d.P.R. 633/1972, nella parte in cui non escludeNumero registro generale 28825/2019Numero sezionale 1755/2026Numero di raccolta generale 10378/2026Data pubblicazione 20/04/2026la confisca doganale quando il contribuente abbia integralmente versatol’imposta evasa, gli accessori e la sanzione amministrativa, affermandoche il cumulo automatico tra imposta, sanzione e confisca viola il principiodi proporzionalità, espresso dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea. Tale sopravvenienza normativaimpone dunque di verificare, nel caso in esame, se risultino effettivamenteassolti i pagamenti richiamati, poiché — ove ciò sia confermato — lamisura ablativa non potrebbe più trovare applicazione alla luce del nuovoassetto interpretativo.In questa prospettiva, il difensore dei controricorrenti evidenzia lanecessità di reperire e produrre gli atti relativi all’avvenuto pagamentodella sanzione amministrativa già irrogata, oltre alla documentazione – giàallegata – attestante il versamento dell’IVA all’importazione, trattandosi dielementi determinanti per valutare l’incidenza della sentenzacostituzionale sulla presente fattispecie. Si rappresenta inoltre che sono incorso interlocuzioni con l’Ufficio delle Dogane di Como, al fine di verificarela possibilità di addivenire a una cessazione della materia del contendere,soluzione che risulterebbe coerente con l’intervento demolitorio operatodalla Corte costituzionale.La richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 25 febbraio 2026 vienedunque formulata per consentire il compimento degli adempimenti indicatie l’acquisizione della documentazione necessaria. L’istanza è statasignificativamente firmata per adesione dall’Avvocato dello Stato. Leragioni prospettate nell’istanza appaiono, d’altronde, coerenti e nondilatorie: gli elementi informativi da acquisire sono direttamente pertinentirispetto all’oggetto del giudizio e la loro mancanza impedirebbe alla Cortedi valutare la controversia alla luce dello ius superveniens costituzionale,che potrebbe risultare decisivo per l’esito del ricorso. Procedereimmediatamente alla trattazione, senza attendere il completamento delleNumero registro generale 28825/2019Numero sezionale 1755/2026Numero di raccolta generale 10378/2026Data pubblicazione 20/04/2026istruttorio incompleto e non aggiornato agli sviluppi intervenuti.Alla luce di tali circostanze, la causa va rinviata a nuovo ruolo, così dapermettere alle parti di portare a compimento gli incombenti descritti e diconsentire alla Corte di esaminare la controversia in un contesto coerentecon il nuovo quadro normativo. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak