Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18348/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nato a (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe. ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comrni 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Con il primo motivo si deducono violazioni di legge (art. 186 cod strada e 47 cod. pen.) e vizi cumulativi di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell'imputata e, con il secondo, nonostante l'assunzione da parte della prevenuta di medicinali antistress.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione dell'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pay. 2 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv, 277710 - 01).

4. Alle assorbenti considerazioni di cui innanzi deve aggiungersi i mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, deo. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato da! ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto accertata la responsabiiità dell'imputata considerando anche gli effetti della volontaria assunzione da parte sua del farmaco con elevata componente alcolica, valutando altresì tale circostanza. tanto in termini oggettivi quanto in termini soggettivi, in uno con gli altri elementi acquisiti al processo e sintomatici dell'ebbrezza.

Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostrato la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia, con quale invece il ricorrente sostanzialmente non si confronta con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di censura, per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci a elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale (ex plurirnis, Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, Rv. 255835 - 01; nello stesso senso si veda altresì Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, 278028 - 01, che, muovendo da! principio di cui innanzi ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'elemento sogqettivo del reato in oggetto, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). 2 P.Q.MIl Consie li , re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] fN CA;\ Ae 2026 «F 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato a (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe. ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comrni 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono violazioni di legge (art. 186 cod strada e 47 cod. pen.) e vizi cumulativi di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell'imputata e, con il secondo, nonostante l'assunzione da parte della prevenuta di medicinali antistress. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione dell'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pay. 2 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv, 277710 - 01). 4. Alle assorbenti considerazioni di cui innanzi deve aggiungersi i mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, deo. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato da! ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto accertata la responsabiiità dell'imputata considerando anche gli effetti della volontaria assunzione da parte sua del farmaco con elevata componente alcolica, valutando altresì tale circostanza. tanto in termini oggettivi quanto in termini soggettivi, in uno con gli altri elementi acquisiti al processo e sintomatici dell'ebbrezza. Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostrato la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia, con quale invece il ricorrente sostanzialmente non si confronta con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di censura, per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci a elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale (ex plurirnis, Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, Rv. 255835 - 01; nello stesso senso si veda altresì Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, 278028 - 01, che, muovendo da! principio di cui innanzi ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'elemento sogqettivo del reato in oggetto, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). 2 P.Q.MIl Consie li , re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] fN CA;\ Ae 2026 «F 3