CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 45096/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/1/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione dell'impugnazione in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce propone ricorso per cassazione, con impugnazione dell'Il maggio 2021, avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 20 gennaio 2021, emessa in seguito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, assolto dal reato di cui all'art. 416 cod. pen., è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per alcuni episodi di corruzione. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge evidenziando l'erroneità del provvedimento, adottato in calce al dispositivo letto in udienza - reso richiamando l'art. 671 cod. proc. pen. - provvedimento con il quale il giudice ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione in continuazione con la sentenza n. 238 del 2017 irrevocabile il 15 dicembre 2018. Rileva l'erroneità del modus procedendi dal momento che la procedura di cui all'art. 671 cod. proc. pen. presuppone la irrevocabilità delle sentenze da unificare (e tale non era quella adottata dal giudice per le indagini preliminari a carico del D'Ippolito). Rileva che è erronea anche l'indicazione della sentenza con la quale è stata disposta la unificazione, che si riferisce a persone diverse dall'imputato e non a costui, errore evidentemente frutto dell'allegazione difensiva che, a sostegno della richiesta di continuazione aveva prodotto una sentenza erronea. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione proprio in relazione a tale punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello poiché dalle annotazioni della sentenza impugnata risulta che anche l'imputato (in data 13 maggio 2021) ha proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado. 2. Premesso che in seguito alle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.) e che il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.), la sopravvenuta proposizione di impugnazione da parte dell'imputato determina, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., in applicazione di un principio generale in base al quale non sono proponibili, verso un unico provvedimento, più mezzi di impugnazione, la conversione del ricorso per cassazione in appello, da trasmettere alla Corte di appello di Lecce che esaminerà, seguendo la regula iuris dell'impugnazione per cassazione, le censure proposte dal Procuratore generale. P.Q.M. Letto l'art. 580 cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]