CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15771/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] P ASSARELLI ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di ROMA n. 1992/2020 , depositata il01/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.12.2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di mobilità richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta a seguito di licenziamento collettivo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c. per non avere la Corte di merito accertato che l’odierna parte controricorrente avesse dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e segnatamente che [OSCURATO:SOCIETA]. appartenesse al novero delle imprese i cui lavoratori sono ammessi a beneficiare dell’indennità di mobilità, ciò che nel ricorso introduttivo non aveva formato oggetto di specifica allegazione; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato il senso dell’estratto telematico prodotto in atti e da cui risultava la tipologia di contribuzione previdenziale che [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a versare e in specie l’esclusione, per quanto qui rileva, dei contributi per mobilità; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 7, 12 e 16, l. n. 223/1991, dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e dell’art. 3, comma 1, l. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse annoverabile tra le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ricordato che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda sul duplice rilievo che non fosse in contestazione la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto e che l’inadempimento datoriale concernente la contribuzione prevista per la mobilità non poteva ridondare in danno del lavoratore assicurato, hanno espressamente negato che la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio de quo avesse formato oggetto di espressa contestazione dell’INPS, nonostante la compiuta allegazione all’uopo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio(cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), rilevando altresì che nella memoria di costituzione in primo grado l’INPS non aveva affatto dedotto che [OSCURATO:SOCIETA]. non rientrasse nel novero delle imprese tenute al versamento dei contributi ex art. 12, l. n. 223/1991, ma soltanto che nella specie tali contributi non erano stati versati, per modo che non soltanto non poteva dirsi espressamente contestata l’appartenenza di [OSCURATO:SOCIETA]. al novero delle aziende i cui lavoratori possono beneficiare dell’indennità di mobilità, ma soprattutto tale prospettazione risultava affatto nuova e, conseguentemente, inammissibile (ibid., pag. 6); che, così ricostruito il dictum della sentenza impugnata, appare evidente che i motivi di ricorso, ancorché dissimulati sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, mirano piuttosto a censurare l’accertamento di fatto in virtù del quale entrambi i giudici di merito, in mancanza di espressa non contestazione da parte dell’odierno ricorrente, hanno reputato provati i presupposti per l’accoglimento della domanda, e specialmente che la datrice di lavoro dell’odierna controricorrente fosse impresa commerciale rientrante nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. sul punto la decisa affermazione di pag. 7 della sentenza impugnata), ciò che nella specie non è possibile in virtù della preclusione di cui all’art. 348-ter ult. co. c.p.c., vigente ratione temporis; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove