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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14897/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 5951, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 28.12.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 15.5.2017 a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2017 0100783134 000, emessa a Oggetto: Irpef 2012 - Cartella ex art. 36 ter Dpr 600/73 - Affermati oneri deducibili - Regime probatorio. seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 terdel Dpr n. 600 del 1973, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità di costi in relazione all’assegno corrisposto al coniuge, nonché ad oneri attinenti ad affermate spese sostenute per il risparmio energetico.

In sede di autotutela l’Ufficio riduceva la pretesa al disconoscimento delle spese per la riqualificazione energetica, procedendo alla sgravio in relazione alle somme inizialmente richieste con riferimento all’assegno corrisposto al coniuge.

2. Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo plurime censure.

La CTP riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse tenuto conto della dichiarazione dei redditi integrativa presentata dal contribuente nonché della documentazione giustificativa dei costi da lui prodotta.

In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

La CTR, ritenuto che il contribuente non avesse provato la spettanza della deduzione degli oneri che affermava di aver sopportato per il risparmio energetico, riformava la decisione della CTP e riaffermava la completa validità ed efficacia della cartella di pagamento, come ridotta nell’ammontare per effetto di autotutela.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un articolato motivo di ricorso.

L’ Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Il contribuente ha pure depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2, commi 2 e 2 bis, del Dpr n. 322 del 1998, anche in conseguenza della omessa valutazione di fatti decisivi della controversia, per avere la CTR erroneamente ritenuto che “il Manzin non avrebbe nel corso del giudizio (e neppure in sede di controllo) prodotto documentazione idonea a comprovare il diritto di credito in parola” (ric., p. 11).

2. Merita preliminarmente di essere rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha chiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con quelli relativi alle sentenze della CTR del Lazio, intercorse tra le stesse parti in relazione a diversi anni d’imposta, n. 2606 del 2020 e n. 458 del 2021.

Deve in proposito chiarirsi che i giudizi richiamati sono stati già definiti in sede di legittimità con pronunce Cass. sez.

V, n. 14874 del 2023, e n. 27056 del 2022, come rilevato anche dal contribuente nella sua memoria.

3. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] rinnova in questa sede le critiche rivolte all’Amministrazione finanziaria per aver ritenuto che non fosse in sua facoltà presentare una valida dichiarazione integrativa dei redditi, al fine di correggere le conseguenze di un errore commesso nel compilare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009.

Questa tematica risulta però estranea al presente giudizio, come emerge dal controricorso dell’Amministrazione finanziaria, la quale riferisce di aver operato le proprie contestazioni proprio in relazione alla dichiarazione integrativa proposta dal contribuente, e pure dalla decisione di secondo grado, che scrive: “non è questione se la dichiarazione fosse emendabile o meno, visto che l’ufficio ha preso in considerazione proprio la documentazione integrativa del contribuente” (sent.

CTR, p.

III).

3.1. Oggetto del giudizio è invece il raggiungimento della prova, o meno, della spettanza delle deduzioni fiscali di oneri come operate dal contribuente.

In tal senso la CTR scrive che “il ricorrente non ha documentato nel corso del giudizio la correttezza dei pagamenti attraverso l’esibizione delle contabili dei bonifici, in particolare se in essi fosse effettivamente presente il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento e se le causali fossero effettivamente specifiche con il preciso riferimento alle fatture asseritamente pagate” (sent.

CTR, p.

III).

3.2. Replica il contribuente che il giudice di secondo grado ha “omesso di esaminare i documenti prodotti dal contribuente … omettendo (del tutto) di leggere gli atti e i documenti prodotti in giudizio”, sostenendo di aver allegato “fatture che recavano causali ben specificate … allegava bonifici che recavano i codici fiscali del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento” (ric., p. 5, 12).

3.3. A sua volta l’Amministrazione finanziaria sostiene che le “ricevute dei bonifici presentate risultavano assolutamente prive dell’indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del bonifico ed, inoltre, presentavano sempre causali generiche che non permettevano un certo riferimento alla relativa fattura.

Inoltre, alcune spese risultavano portate in detrazione totalmente mentre il ricorrente poteva utilizzarle soltanto nella misura della propria partecipazione sociale pari al 30% …” (controric., p. 5).

3.4. Invero, se agli atti di causa non risulta ritualmente prodotta la documentazione contabile giustificativa degli oneri sostenuti dal contribuente, appare indubbio che la invocata deduzione non possa essergli riconosciuta, poiché compete all’istante la prova di avere titolo per godere di una deduzione fiscale.

Le sintetiche espressioni utilizzate dalla CTR, però, non consentono di nutrire certezze in merito.

Mentre, se la documentazione contabile è stata allegata, la stessa doveva essere esaminata analiticamente chiarendo il giudice, in primo luogo, se le causali indicate risultassero specifiche, o perché tali non dovessero valutarsi.

4. Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a liquidare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 5951, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 28.12.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 15.5.2017 a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2017 0100783134 000, emessa a Oggetto: Irpef 2012 - Cartella ex art. 36 ter Dpr 600/73 - Affermati oneri deducibili - Regime probatorio. seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 terdel Dpr n. 600 del 1973, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva la deducibilità di costi in relazione all’assegno corrisposto al coniuge, nonché ad oneri attinenti ad affermate spese sostenute per il risparmio energetico. In sede di autotutela l’Ufficio riduceva la pretesa al disconoscimento delle spese per la riqualificazione energetica, procedendo alla sgravio in relazione alle somme inizialmente richieste con riferimento all’assegno corrisposto al coniuge. 2. Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo plurime censure. La CTP riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse tenuto conto della dichiarazione dei redditi integrativa presentata dal contribuente nonché della documentazione giustificativa dei costi da lui prodotta. In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR, ritenuto che il contribuente non avesse provato la spettanza della deduzione degli oneri che affermava di aver sopportato per il risparmio energetico, riformava la decisione della CTP e riaffermava la completa validità ed efficacia della cartella di pagamento, come ridotta nell’ammontare per effetto di autotutela. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. L’ Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. Il contribuente ha pure depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2, commi 2 e 2 bis, del Dpr n. 322 del 1998, anche in conseguenza della omessa valutazione di fatti decisivi della controversia, per avere la CTR erroneamente ritenuto che “il Manzin non avrebbe nel corso del giudizio (e neppure in sede di controllo) prodotto documentazione idonea a comprovare il diritto di credito in parola” (ric., p. 11). 2. Merita preliminarmente di essere rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha chiesto la trattazione congiunta del presente ricorso con quelli relativi alle sentenze della CTR del Lazio, intercorse tra le stesse parti in relazione a diversi anni d’imposta, n. 2606 del 2020 e n. 458 del 2021. Deve in proposito chiarirsi che i giudizi richiamati sono stati già definiti in sede di legittimità con pronunce Cass. sez. V, n. 14874 del 2023, e n. 27056 del 2022, come rilevato anche dal contribuente nella sua memoria. 3. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] rinnova in questa sede le critiche rivolte all’Amministrazione finanziaria per aver ritenuto che non fosse in sua facoltà presentare una valida dichiarazione integrativa dei redditi, al fine di correggere le conseguenze di un errore commesso nel compilare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009. Questa tematica risulta però estranea al presente giudizio, come emerge dal controricorso dell’Amministrazione finanziaria, la quale riferisce di aver operato le proprie contestazioni proprio in relazione alla dichiarazione integrativa proposta dal contribuente, e pure dalla decisione di secondo grado, che scrive: “non è questione se la dichiarazione fosse emendabile o meno, visto che l’ufficio ha preso in considerazione proprio la documentazione integrativa del contribuente” (sent. CTR, p. III). 3.1. Oggetto del giudizio è invece il raggiungimento della prova, o meno, della spettanza delle deduzioni fiscali di oneri come operate dal contribuente. In tal senso la CTR scrive che “il ricorrente non ha documentato nel corso del giudizio la correttezza dei pagamenti attraverso l’esibizione delle contabili dei bonifici, in particolare se in essi fosse effettivamente presente il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento e se le causali fossero effettivamente specifiche con il preciso riferimento alle fatture asseritamente pagate” (sent. CTR, p. III). 3.2. Replica il contribuente che il giudice di secondo grado ha “omesso di esaminare i documenti prodotti dal contribuente … omettendo (del tutto) di leggere gli atti e i documenti prodotti in giudizio”, sostenendo di aver allegato “fatture che recavano causali ben specificate … allegava bonifici che recavano i codici fiscali del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento” (ric., p. 5, 12). 3.3. A sua volta l’Amministrazione finanziaria sostiene che le “ricevute dei bonifici presentate risultavano assolutamente prive dell’indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del bonifico ed, inoltre, presentavano sempre causali generiche che non permettevano un certo riferimento alla relativa fattura. Inoltre, alcune spese risultavano portate in detrazione totalmente mentre il ricorrente poteva utilizzarle soltanto nella misura della propria partecipazione sociale pari al 30% …” (controric., p. 5). 3.4. Invero, se agli atti di causa non risulta ritualmente prodotta la documentazione contabile giustificativa degli oneri sostenuti dal contribuente, appare indubbio che la invocata deduzione non possa essergli riconosciuta, poiché compete all’istante la prova di avere titolo per godere di una deduzione fiscale. Le sintetiche espressioni utilizzate dalla CTR, però, non consentono di nutrire certezze in merito. Mentre, se la documentazione contabile è stata allegata, la stessa doveva essere esaminata analiticamente chiarendo il giudice, in primo luogo, se le causali indicate risultassero specifiche, o perché tali non dovessero valutarsi. 4. Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a liquidare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a n
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