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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2025

ECLI:EU:C:2025:613
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0101_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1 o agosto 2025 – PNB Banka / BCE (causa C-101/23 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Diritti processuali – Tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»

1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Assenza di critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Omessa indicazione dei punti criticati della sentenza impugnata – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 35, 36)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 169) (v. punto 37) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PNB Banka AS è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Commissione europea.

62023CJ0101_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1 o agosto 2025 – PNB Banka / BCE (causa C-101/23 P) «Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Diritti processuali – Tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità» 1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Assenza di critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Omessa indicazione dei punti criticati della sentenza impugnata – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 35, 36) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 169) (v. punto 37) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La PNB Banka AS è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Commissione europea.
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