CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. Degl'Innocenti 3acopo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di tutti i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 17 marzo 2017 dal Tribunale di Firenze che ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione i predetti imputati per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed invasione di edifici, loro ascritti ai capi A), C) e D). I predetti sono stati tutti condannati per il reato di resistenza a pubblico uffi- ciale aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite e mediante lancio di corpi contundenti (capo A), per il reato di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635 co. 1, cod. pen., nel testo vigente prima della riforma introdotta dall'art.2, co.1, lett. I, d.lgs. 15/01/16, n.7 (Capo D), per il reato di occupazione abusiva di cui all'art. 633 cod. pen. (capo C), e sono stati assolti dal reato di lesioni personali aggravate dal fine di commettere i reati sub A (capo B); reati rispettiva- mente commessi, il capo A, in Firenze 4 agosto 2016, ed i reati di cui ai capi C e D in epoca prossima ed antecedente a detta data. 2. Tramite il proprio comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso i predetti dodici imputati articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deducono e violazione di legge e vizio di motiva- zione ex art. 606, co.1, lett. b), e), in relazione al reato di danneggiamento ascritto al capo D) sul rilievo che non è stato tenuto conto delle modifiche normative in- tervenute in materia, non trattandosi del danneggiamento di edificio pubblico ma di un edificio di proprietà privata, e senza violenza alla persona o minaccia ovvero in occasioni di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pub- blico, quindi, di fatti che non costituiscono più reato a far data dal 15 giugno 2019, essendo stata esclusa la rilevanza penale delle condotte di danneggiamento che non siano realizzate con le modalità descritte e fuori dai contesti specificati. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge ed il vizio di moti- vazione con esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA], gravato da un precedente con- danna ad anni uno e mesi dieci di reclusione per il quale non sussistono i relativi presupposti, in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.Si evidenzia come non sia stato tenuto conto dello stato di incensuratezza di tutti gli imputati, essendo solo Piagnani e Bisetti gravati da precedenti comunque non ostativi, e si denuncia che la motivazione è stata argomentata in modo gene- rico ed indifferenziato per tutti gli imputati sulla base di conget:ture prive di fonda- mento circa il pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti nel loro complesso inammissibili. Quanto al primo motivo va osservato che la questione della intervenuta de- penalizzazione del reato di danneggiamento ascritto al capo D) non è stata dedotta nel corso dei due gradi del giudizio di merito, sebbene la relativa modifica norma- tiva che ha comportato la depenalizzazione delle condotte di danneggiamento prima punite a querela di parte sia entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa in data 17 marzo 2017. Infatti, la riformulazione dell'art. 635 cod. pen., realizzata attraverso l'inseri- mento al comma 1, quali elementi costitutivi del reato, dell'uso della violenza o della minaccia alla persona ovvero, in alternativa, della circostanza che la condotta di danneggiamento sia stata realizzata " ... in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' articolo 331 ...", con la conseguente trasformazione delle condotte prima procedibili a que- rela in illecito sottoposto solo a sanzione pecuniaria civile, è stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. In tal modo, la novella ha eliso dall'ambito di rilevanza penale soltanto le condotte di danneggiamento che non siano realizzate con tali modalità ovvero che non siano consumate in tali contesti. Pertanto, non trattandosi della depenalizzazione di tutte le condotte di dan- neggiamento punite dall'art. 635 cod. pen., ma di una rimoduli3zione del reato con perdurante rilevanza penale delle condotte limitate ai casi prima configurati come circostanze aggravanti, la mancata deduzione della questione in sede di appello non ha consentito alla Corte di merito di verificare le concrete modalità con cui sono state poste in essere le condotte di danneggiamento, tenuto conto della per- durante rilevanza penale dei fatti commessi con minaccia o violenza alla persona o del danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che le questioni di diritto che presuppongono l'accertamento delle precise modalità dei fatti, non pos- sono essere dedotte per la prima volta cori il ricorso per cassazione, presuppo- nendo un accertamento di merito che non è stato devoluto alla Corte di appello e che risulta precluso nel giudizio di legittimità. È stato, infatti, già affermato che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassa- zione questioni non prospettate nei motivi cli appello, tranne che si tratti di que- stioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella ne- cessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Sui limiti del giudizio di cassazione in rapporto alla natura delle diverse cause di inammissibilità, è stato chiarito con le senl:enze Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 (pronuncia che si è espressa sul tema dell'inammissibilità e del giudicato sostanziale rispetto a fenomeni di incostituzionalil:à di norme incidenti sul trattamento sanzionatorio), Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111 (decisione emessa in tema di inammissibilità e successione di leggi più favorevoli quanto al trattamento sanzionatorio) e Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265106 (emessa nel diverso caso di inammissibilità e illegalità ab ori- gine della pena), che può vincersi il limite dell'inammissibilità se vi è necessità di rilevare, anche d'ufficio, l'abolizione di un reato o la dichiarazione di incostituzio- nalità di una norma incriminatrice, così come anche l'illegalità della pena o un trattamento sanzionatorio più favorevole e successivo, tranne che nell'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi da tardività del ricorso. Tuttavia, tali pronunce si riferiscono al c:aso in cui l'abrogazione sia sopravve- nuta rispetto alle sentenze di condanna impugnate e non, come nel caso in esame, quando si tratti di norme di abolizione parziale delle condotte incriminate, rispetto alle quali la mancata devoluzione della questione nei motivi di appello, ha precluso la verifica della effettiva rispondenza dei fatti contestati alle ipotesi depenalizzate o a quelle tuttora penalmente rilevanti. Infine, con riguardo alla più recente modifica dell'articolo 635 cod. pen. ap- portata dalla novella introdotta dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è sufficiente rilevare che si tratta di una modificazione normativa che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non ha depenaliz- zato la fattispecie riferita ai fatti commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma ha previsto per essi un ag- gravamento del trattamento sanzionatorio, attraverso l'inserimento di un nuovo terzo comma, prevedendo una pena autonoma più grave di quella fissata nel primo comma. 2. Il secondo motivo relativo al diniego del beneficio della sospensione condi- zionale della pena è inammissibile perché affetto proprio da quella genericità che si attribuisce senza fondamento alla motivazione della sentenza impugnata. I Giudici di entrambi i gradi di merito hanno essenzialmente valorizzato in modo non illogico la comune matrice fortemente ideologica delle motivazioni delle condotte violente ascritte agli imputati, perché ritenuti tutti inseriti in contesti adusi a condotte di contrapposizione all'ordine costituito, gravati per queste ra- gioni già da segnalazioni di polizia per fatti analoghi, con la conseguente assoluta irrilevanza della rilevata condizione di incensuratezza. L'assimilazione nei confronti di tutti i ricorrenti delle ragioni poste a fonda- mento del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non può ritenersi, quindi, operata in contrasto con le risultanze probatorie, essendosi te- nuto conto del particolare identico contesto in cui le condotte sono state poste in essere, in esecuzione di un progetto comune di contrapposizione all'ordine costi- tuito, frutto di una preventiva pianificazione considerata, in modo non illogico, la base comune del negativo giudizio prognostico operato coerentemente senza di- stinzioni per tutti i partecipanti all'azione violenta, in difetto di specifiche allega- zioni di circostanze idonee a giustificare per ciascuno di essi un differente esito di detta prognosi. A tale fine, va ricordato che secondo l'incontrastata giurisprudenza di legitti- mità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli ele- menti di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospet- tazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedi- mento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in