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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17063/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone in questa sede, nel prisma della violazione di legge, il tema della qualificazione giuridica del fatto, ribadendo che la violenza non fosse diretta all'impossessamento dell'auto; osservato che la questione ha già trovato corretta soluzione giuridica a pg. 7 con l'osservazione per cui la formulazione dell'art. 628 cod. pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art. 162-cod. fy pen.) è consentito, poiché basato sulla premessa di una valutazione fattuale (in ordine all'effettività e sufficienza del risarcimento) che non può essere oggetto di riconsiderazione in questa sede, in quanto non manifestamente illogica t. ritenuta infine la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo, in quanto il provvedimento impugnato ha giustificato in maniera del tutto adeguata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone in questa sede, nel prisma della violazione di legge, il tema della qualificazione giuridica del fatto, ribadendo che la violenza non fosse diretta all'impossessamento dell'auto; osservato che la questione ha già trovato corretta soluzione giuridica a pg. 7 con l'osservazione per cui la formulazione dell'art. 628 cod. pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art. 162-cod. fy pen.) è consentito, poiché basato sulla premessa di una valutazione fattuale (in ordine all'effettività e sufficienza del risarcimento) che non può essere oggetto di riconsiderazione in questa sede, in quanto non manifestamente illogica t. ritenuta infine la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo, in quanto il provvedimento impugnato ha giustificato in maniera del tutto adeguata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 17063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris