CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itodi euro 480.160,00 per incentivi del cinema disciplinato dall’art. 1,Numero registro generale 17670/2018Numero sezionale 5038/2026comma 327, lett. a) della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).Numero di raccolta generale 22216/2026La società aveva presentato il [OSCURATO:PERSONA] 2011 contenenDtaeta apulb rbliigcaozio ne 29/06/2026RU100 un credito d’imposta spettante nel periodo di euro480.186,00 e poi il 24/9/2012 aveva emendato la dichiarazione,riportando un credito maturato nell’anno di euro 63.457,00 e nel rigoRU99 un credito del periodo precedente di euro 409.612,00.Riscontrata la mancata corrispondenza nelle eccedenze dell’anno2009, l’Amministrazione aveva recuperato il credito di euro409.612,00.2. Con la sentenza n. 7784/2015 la CTP di Milano accoglieva ilricorso della società sul presupposto che venisse in rilievo un “erroreformale” perché l’esistenza del credito non era stata posta in dubbio.Poteva trovare applicazione la circolare n. 34/E del 6/8/2012 inmateria di Iva, secondo cui il credito è riconoscibile previadimostrazione della sua effettiva spettanza.3. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 5135/2017,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il riconoscimento delcredito per il film era avvenuto il 16/4/2010 e quindi l’indicazione delcredito nella dichiarazione presentata per l’anno 2010 era corretta.Anche per il giudice di secondo grado il riporto del credito in un rigoerrato si risolveva in un errore formale.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivomentre la contribuente, nonostante la notifica del 6-8/6/2018, aidifensori domiciliatari, è rimasta intimata.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 327, lettera a) e comma 335, L. 244/2007,nonché dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 85 del 13.4.2010 (tax credit),in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)», l’Agenzia delle entrate lamentache la mancata corrispondenza del credito esposto in dichiarazione2 di 5Numero registro generale 17670/2018Numero sezionale 5038/2026per l’anno 2010 con quello (non) esposto nella dichiarazione perNumero di raccolta generale 22216/2026l’anno 2009 non può essere definita un errore formale.D atIal p udbb.limcaz.io n e 29/06/202621/1/2010, oltre a prevedere adempimenti formali, indicachiaramente che l’errata esposizione del credito in dichiarazionecomporta la decadenza dall’agevolazione, coerentemente con lanatura del credito. Il credito non deriva da un’eccedenza diversamento ma consiste in una somma a credito che il legislatoreammette solo in compensazione. Per consentire il controllosull’utilizzo del credito sono richieste alcune indicazioni indichiarazione ulteriori rispetto a quelle ordinarie, compresal’indicazione in distinti righi dell’importo maturato e quello utilizzato.2. Il motivo è fondato.2.1 L’art. 1, comma 327, lett. a) della legge n. 244 del 2007,abrogato dalla legge n. 220 del 2016, prevedeva l’attribuzione di uncredito d’imposta «per le imprese di produzione cinematografica, inmisura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione diopere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensidell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sulterritorio italiano di spese di produzione per un ammontarecomplessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per centodel credito d'imposta stesso». L'art. 4, comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA],contenente le disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessialle imprese di esercizio cinematografico, così dispone: «I creditid'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nelladichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento delcredito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo diimposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamentel'importo maturato da quello utilizzato».La disposizione, pertanto, prevede espressamente la decadenzadall'incentivo fiscale in caso di mancata indicazione del credito3 di 5Numero registro generale 17670/2018Numero sezionale 5038/2026Numero di raccolta generale 22216/2026d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corsoData pubblicazione 29/06/2026del quale il beneficio è concesso e la necessità d’indicaredistintamente l’importo maturato e quello utilizzato. La ratio delladisposizione va ravvisata dall’esigenza di definire, entro un tempodeterminato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento deicrediti di imposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso atempo indefinito (Cass. 27660/2021). L'indicazione nel quadro RUdella dichiarazione annuale del credito di imposta è atto negoziale enon di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento)la base imponibile, e contestualmente a inserirvi il credito di imposta.Il contribuente destinatario del beneficio può decidere di usufruirneo no ma, qualora se ne voglia avvalere, deve esprimere la propriavolontà all'interno della dichiarazione dei redditi mediante lacompilazione dell’apposito quadro. La decadenza è connaturata allastruttura dell'istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordareil beneficio in relazione all'esercizio fiscale nel corso del quale si sianosostenuti i relativi costi. Il credito non deriva dal meccanismofisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficioappositamente accordato a fronte di precise scelte politiche,finalizzate a incentivare il settore cinematografico (Cass.39681/2021, Cass. 9693/2024, Cass. 9886/2024, Cass. 27772/2024e Cass. 34639/2024).2.2 Nel rigo RU99 la contribuente avrebbe dovuto indicarel’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU103del [OSCURATO:PERSONA] 2010 e l’Ufficio ha constatato che nelladichiarazione presentata per il 2009 il credito di euro 409.612,00non era stato esposto e, per quanto riportato nella sentenzaimpugnata, all’epoca non era nemmeno stato maturato. L'art. 4,comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove prevede, a pena di decadenza,sia l’indicazione del credito nel periodo d’imposta in cui è maturatosia la distinta indicazione dell’importo maturato e di quello utilizzato,è stato violato mentre le conseguenze non possono essere evitate4 di 5Numero registro generale 17670/2018Numero sezionale 5038/2026facendo riferimento al carattere formale dell’errore, proprio perchéNumero di raccolta generale 22216/2026la sanzione è stabilita direttamente dalla norma. Data pubblicazione 29/06/20263. Il motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata vacassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nelrispetto dei principio sopra illustrato, nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 19/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5