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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 41980/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/01/2021 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 10/06/2016, con la quale ZANETTI Silvia era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa (in esso assorbito l'ulteriore reato di appropriazione indebita) commesso in danno di MORINI Sabina.

2. Ricorre per cassazione la ZANETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela presentata in data 08/02/2012, pur essendo le condotte state perpetrate tra il settembre e l'ottobre 2011.

Si censura la sentenza per aver ritenuto che la persona offesa aveva avuto piena contezza del delitto consumato ai suoi danni solo nel mese di dicembre, quando - dopo essere stata rassicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla restituzione della somma a mezzo vaglia postale - fu informata della inesistenza del numero di vaglia indicatole dall'imputata.

Al riguardo, si evidenzia che la MORINI aveva richiesto a novembre la restituzione del danaro versato non essendo entrata in possesso di alcuno degli appartamenti a lei proposti dalla ZANETTI, ed essendosi quindi pienamente rappresentata il carattere truffaldino delle condotte dell'imputata.

2.2. Estinzione del reato per intervenuta remissione dopo la sentenza d'appello.

Si richiama un precedente giurisprudenziale in ordine alla ritualità del ricorso proposto al fine di introdurre nel processo la remissione accettata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla ZANETTI estinto per intervenuta remissione di querela (cfr. il verbale di remissione sottoscritto dalla persona offesa MORINI Sabina in data 23/04/2021 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Viareggio), ritualmente accettata dalla ricorrente (cfr. la dichiarazione di accettazione della remissione, sottoscritta dalla ZANETTI in data 30/04/2021 presso la Casa circondariale di Pisa).

2. Gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputata (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione di querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).

È solo opportuno precisare che, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 649-bis cod. pen., che prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di truffa in cui ricorrano aggravanti ad effetto speciale, tra le quali deve essere ricompresa la recidiva qualificata come quella contestata e ritenuta nei confronti della ZANETTI (cfr. sul punto Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262).2 Tale disposizione è stata invero introdotta dalla

I. n. 3 del 2019, e quindi in epoca successiva alla commissione del reato.

Attesa l'identità di ratio, deve essere qui ribadito il principio, affermato da questa Suprema Corte con riferimento ad altro titolo di reato, secondo cui «in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto» (Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709, la quale ha precisato, in motivazione, che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità).

3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'estinzione del reato per remissione di querela (ritualmente accettata), impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, in assenza di diversi accordi tra le parti (cfr. art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]I i estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/01/2021 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 10/06/2016, con la quale ZANETTI Silvia era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa (in esso assorbito l'ulteriore reato di appropriazione indebita) commesso in danno di MORINI Sabina. 2. Ricorre per cassazione la ZANETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela presentata in data 08/02/2012, pur essendo le condotte state perpetrate tra il settembre e l'ottobre 2011. Si censura la sentenza per aver ritenuto che la persona offesa aveva avuto piena contezza del delitto consumato ai suoi danni solo nel mese di dicembre, quando - dopo essere stata rassicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla restituzione della somma a mezzo vaglia postale - fu informata della inesistenza del numero di vaglia indicatole dall'imputata. Al riguardo, si evidenzia che la MORINI aveva richiesto a novembre la restituzione del danaro versato non essendo entrata in possesso di alcuno degli appartamenti a lei proposti dalla ZANETTI, ed essendosi quindi pienamente rappresentata il carattere truffaldino delle condotte dell'imputata. 2.2. Estinzione del reato per intervenuta remissione dopo la sentenza d'appello. Si richiama un precedente giurisprudenziale in ordine alla ritualità del ricorso proposto al fine di introdurre nel processo la remissione accettata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla ZANETTI estinto per intervenuta remissione di querela (cfr. il verbale di remissione sottoscritto dalla persona offesa MORINI Sabina in data 23/04/2021 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Viareggio), ritualmente accettata dalla ricorrente (cfr. la dichiarazione di accettazione della remissione, sottoscritta dalla ZANETTI in data 30/04/2021 presso la Casa circondariale di Pisa). 2. Gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputata (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione di querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326). È solo opportuno precisare che, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 649-bis cod. pen., che prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di truffa in cui ricorrano aggravanti ad effetto speciale, tra le quali deve essere ricompresa la recidiva qualificata come quella contestata e ritenuta nei confronti della ZANETTI (cfr. sul punto Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262).2 Tale disposizione è stata invero introdotta dalla I. n. 3 del 2019, e quindi in epoca successiva alla commissione del reato. Attesa l'identità di ratio, deve essere qui ribadito il principio, affermato da questa Suprema Corte con riferimento ad altro titolo di reato, secondo cui «in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto» (Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709, la quale ha precisato, in motivazione, che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità). 3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'estinzione del reato per remissione di querela (ritualmente accettata), impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, in assenza di diversi accordi tra le parti (cfr. art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]I i estensore
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