CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 perché coltivava sostanza stupefacente del tipo marijuana ed in particolare n. 33 piantine e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. 2. L'imputato era stato tratto in arresto in data 23.8.2016 allorchè gli agenti della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in località Campoli, in una zona impervia ed isolata, avevano notato tre distinte recinzioni metalliche contenenti diverse piante di marijuana ben nascoste e circondate a loro volta da rovi alti e folti che delimitavano l'area ed impedivano l'accesso, per di più collegate tra loro da due corridoi. Successivamente alle ore 11 e 50 gli agenti vedevano il Massara percorrere uno dei corridoi e muoversi tra le recinzioni con una cesoia in mano. Sul posto gli agenti rinvenivano una pianta di mariujana appena tagliata e parzialmente occultata sul corridoio e notavano all'interno delle piantagioni che alcune piante erano state appena recise. Veniva altresì perquisita l'abitazione del Massara ove veniva rinvenuta un'altra piantagione di mariujana non ancora essiccata. Tutte le piante venivano sequestrate ed a seguito di analisi tossicologica risultava trattarsi di piante di cannabis da mariujana con principio attivo variabile da 0,7 a 3,1 %. L'imputato in sede di udienza di convalida e poi di spontanee dichiarazioni negava il fatto attribuendo ad altre persone la coltivazione dello stupefacente ed affermando che al momento del controllo stava raccogliendo more. Il giudice di primo grado affermava la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi emersi disattendendo la tesi sostenuta dall'imputato. L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado trovava piena conferma in quella d'appello. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, 125, 546, 178, 179, 185 cod.proc.pen. nonché ex art. 606 comma 1, lett. e), il vizio di motivazione in relazione alle conclusioni scritte depositate con PEC 20.6.2022 poiché la sentenza non ne fa menzione e risultano non valutate. Rileva che la verbalizzazione delle conclusioni rassegnate dal difensore non collima con le richieste della difesa. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. ed all'art. 606 comma 1, lett. e) il vizio di motivazione in punto di attribuzione della coltivazione al ricorrente. Con il terzo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 192, 125 e 546 cod.proc.pen. ed art. 606 comma 1, lett. e) il vizio di motivazione in punto di prova dello status di coltivatore delle piante. Si assume che la sentenza impugnata non si é confrontata con la spiegazione alternativa fornita dal Massara. Con il quarto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. b) la violazione dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 ed ex lett. e) il vizio di motivazione in punto di presenza ed attualità di una coltivazione di sostanza stupefacente, ed ex lett c) per mancato esame della tesi dell'appellante su tale questione con violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata non si é confrontata con l'eccepita carenza di una coltivazione giuridicamente rilevante. Con il quinto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) il vizio di motivazione in punto di inattualità della coltivazione per omessa valutazione dei risultati delle annotazioni di PG. CC/CFS in atti: 11.7, 12.7, 13.7, 15.7, 18.7, 21.7, 1.8, 5.8, 14.8.16. Si assume che l'imputato ha eccepito che la contestazione fosse in stato di abbandono chiedendo di volere prendere atto della prova rappresentata da molteplici accessi di P.G. in cui non vi é traccia del necessario intervento colturale e che la Corte territoriale ha omesso di valutare tale prova. Con il sesto motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. ed ex art. 606 comma 1, lett. e)il vizio di motivazione in punto di malfunzionamento/mancata attivazione delle fototrappole e di conseguente inattualità della coltivazione. Si assume che anche il dato obiettivo della mancata attivazione delle fototrappole costituisce ulteriore prova della assenza di attualità colturale e che la sentenza non si confronta adeguatamente con tale dato. Con il settimo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. ed ex art. 606 comma 1, lett. e) il vizio di motivazione. Si assume che la sentenza impugnata non si confronta con il dato della compresenza in loco di almeno quattro persone specificamente generalizzate nonché con la circostanza che in località Poggiolino del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risultavano residenti 14 persone. Con l'ottavo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e ex art. 606 comma 1, lett. e) il vizio di motivazione in punto di irrilevanza della presenza sporadica di altri soggetti. Si assume che la sentenza impugnata é manifestamente incoerente laddove afferma che la presenza sporadica di persone sarebbe distonica rispetto alla necessità di occuparsi stabilmente della piantagione. Con il nono motivo deduce ex art. 606, lett b) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 ed ex lett. e) il vizio di motivazione in punto di riqualificazione ed esclusione del fatto di lieve entità con violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata per la mancata ricostruzione delle circostanze giuridicamente rilevanti non può pervenire ad un compiuto giudizio circa la riqualificazione della condotta nell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 né in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha dato atto delle conclusioni della difesa dell'imputato indicando sinteticamente che si è riportato ai motivi di appello senza che ciò stia a significare che non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive che in ogni caso si devono essere svolte nel perimetro dei motivi di appello. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che: "In tema di nullità della sentenza, l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità se non vengono specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame. La nullità infatti può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni, dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola, dalla immotivata non ammissione di prove rilevanti ai fini del decidere". (Sez. 6, Sentenza n. 4911 dei 17/02/1997, Rv. 208139; Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Rv. 276090). Nella specie la difesa dell'imputato incentra le proprie doglianze sulla mancata verbalizzazione della sua richiesta, ma non illustra le ragioni poste a sostegno di essa e non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte territoriale.2. Il motivi nn. 2, 3, 5, 6, 7 .e 8 sono inammissibili'in quanto si traducono in censure afferenti al merito della decisione impugnata, contestando sotto vari profili la valutazione espressa da entrambi i giudici di merito circa la responsabilità dell'odierno imputato alla luce delle risultanze istruttorie in particolare in ordine alla attribuibilità al medesimo della coltivazione all'odierno imputato e di fatto sollecitando una rilettura delle risultanze istruttorie (valorizzando una serie di circostanze già puntualmente valutate) che come tale é preclusa in sede di legittimità. 3. Il quarto motivo di ricorso é invece inammissibile in quanto verte su un profilo che non è stato oggetto dei motivi di appello. Ed invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 4. Il nono motivo é manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, Rv. 276861). Ebbene, la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha escluso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, atteso che le piante per il peso, il numero e le dosi di stupefacente ricavabile non possono far ritenere il fatto di lieve entità. Del pari ha ritenuto dalla coltivazione di ben 33 piante di mariujana non possa desumersi una particolare tenuità del fatto proprio per la quantità di stupefacente ricavabile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il