CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30977/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione sostituita con lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi proposti dalla difesa, avv. C. Piersantelli (vizio di motivazione in punto responsabilità quanto alla sussistenza del dolo generico - primo motivo; vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con violazione degli artt. 132 e 62-bis cod. pen. - secondo motivo) sono inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] che, comunque, i motivi sono manifestamente infondati perché denunciano asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge esauriente giustificazione della condanna, in punto responsabilità e quanto alla sussistenza del dolo (v. p. 2 della sentenza), nonché sul trattamento sanzionatorio adottato (v.p. 3). Rilevato che il Tribunale valorizza, quanto al primo motivo, che, in violazione della prescrizione imposta, l'imputato si era addentrato nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, senza alcuna necessità di recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri al fine di comunicare il trasferimento all'interno di tale area comunale per intervenuta violazione di una previgente misura di prevenzione; questi, infatti, era stato sottoposto a nuova misura di prevenzione, aggravata rispetto a quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi e persone da questa abitualmente frequentati, mantenendosi a distanza di almeno duecento metri, in vigore dal 21 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno-2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA Il F)