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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50991/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27842/23 [OSCURATO:PERSONA] -l- 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 13 -19 e 19-22); Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulati in termini del tutto generici, sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 22 e 24); Ritenuto che il motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione della Corte che ha rappresentato come il contributo del ricorrente si fosse rivelato "stabile ed essenziale"; Ritenuto infine che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA]) e di quella di cui alll'art. 62 n. 4 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA]) sono manifestamente infondati dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica continuazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27842/23 [OSCURATO:PERSONA] -l- 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attengono a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 13 -19 e 19-22); Ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulati in termini del tutto generici, sono meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 22 e 24); Ritenuto che il motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione della Corte che ha rappresentato come il contributo del ricorrente si fosse rivelato "stabile ed essenziale"; Ritenuto infine che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA]) e di quella di cui alll'art. 62 n. 4 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA]) sono manifestamente infondati dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica continuazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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