CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. fi, l [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento di questa Corte di cassazione con sentenza n. 15818 del 2020 - ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Bari del 20 novembre 2004 emessa all'esito di giudizio abbreviato che aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416- bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso finalizzata al contrabbando all'ingrosso di ingenti quantitativi di tabacco lavorato estero acquistato in Svizzera mediante licenze di importazione rilasciate dalla Repubblica del Montenegro e poi portato in Italia dal Montenegro. 2. In precedenza, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare era stata riformata dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza del 20 febbraio 2008, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto. Tale pronuncia, impugnata dal Pubblico ministero, era stata annullata da questa Corte di cassazione (con sentenza n 13972 del 2009) con rinvio alla Corte d'appello di Bari, la quale, con sentenza del 28 gennaio 2011, aveva nuovamente assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. A seguito di ricorso del Procuratore generale territoriale, questa Corte di cassazione, con sentenza n. 24612 del 18 maggio 2012, aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello. La Corte di appello di Bari, con sentenza 9 luglio 2015, riconosciute al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando la confisca di quanto in sequestro. Su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e dell'imputato, questa Corte di cassazione, con sentenza n. 13571 del 10 febbraio 2017, aveva annullato la decisione della Corte territoriale, in quanto, assodata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto illogica la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, per cui aveva annullato la sentenza limitatamente a tali punti e alla confisca, accogliendo anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ricorrendo un'ipotesi di bis in idem internazionale (ex art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) tra la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 20 novembre 2004 e il decreto cd. di abbandono emesso in data 15 novembre 2014 dal Procuratore della Repubblica di Berna, ai sensi dell'art. 319 cod. proc. pen. elvetico, per i medesimi fatti contestati nel giudizio italiano. Su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, la Corte di cassazione, con sentenza n. 15818 del 19 febbraio 2020, aveva nuovamente annullato la sentenza impugnata ritenendo che il cd. decreto di abbandono non fosse un provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis in idem e aveva rinviato alla Corte d'appello perché si pronunciasse «sui punti in relazione ai quali questa Corte di cassazione aveva già disposto il rinvio innanzi ad essa con la sentenza n. 13571 del 2017, ossia in ordine alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al successivo giudizio di bilanciamento con le aggravanti. Resta comunque fermo il potere del giudice del rinvio di applicare le circostanze attenuanti generiche e di procedere al bilanciamento delle circostanze ritenendo le attenuanti equivalenti alle aggravanti, fornendo, però, adeguata motivazione, e, per quanto sopra già esposto, la Corte di appello potrà anche di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato per il quale si procede, qualora ne ricorrano i presupposti». Disponeva, altresì, che «Qualora dovesse nuovamente dichiarare il reato estinto per prescrizione, il giudice del rinvio dovrà anche pronunciarsi sulla confisca, essendo il provvedimento stato anch'esso annullato dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 13571 del 1° febbraio 2017 per carenza di motivazione». 3. La Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, decideva nel senso sopra esposto. In particolare, la Corte territoriale precisava che l'ambito del proprio giudizio era circoscritto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al successivo giudizio di bilanciamento, posto che la questione del ne bis in idem internazionale era già stata affrontata e decisa dalla Corte di cassazione con la sentenza 15818 del 2020 con effetti di giudicato e il rinvio era stato circoscritto alle suddette questioni. In sostanza, in forza del principio del giudicato progressivo, di cui all'art.624 cod. proc. pen., l'esame della questione del ne bis in idem doveva ritenersi definitivamente precluso. La sentenza impugnata, inoltre, acclarata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato, affermava che il rinvio era stato disposto, oltre che con riferimento ai punti concernenti le attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento, anche agli effetti inerenti alla verifica dell'eventuale prescrizione del reato, nonché al giudizio relativo alla confisca. Quindi, si determinava nel senso di escludere che potessero essere concesse le attenuanti generiche, condividendo le valutazioni espresse dal Giudice dell'udienza preliminare, in ordine al ruolo svolto dall'imputato nell'associazione, e considerando altresì i precedenti penali specifici, la mancanza di alcuna forma di significativa collaborazione, nonché l'assenza di ogni risarcimento del danno. La Corte trattava poi - in via autonoma - il tema della prescrizione, ma, operati i relativi computi, escludeva che il reato fosse prescritto. Affermava infatti che: applicandosi la normativa anteriore alla riforma del 2005, in quanto più favorevole per l'imputato, il termine massimo di prescrizione per il reato di associazione di stampo mafioso armata a carico di soggetto promotore ed organizzatore è di 15, più la metà, e dunque complessivi 22 anni e 6 mesi; poiché la contestazione del reato era stata formulata in forma aperta (dal maggio del 1994 e tuttora in corso di svolgimento), detto termine non poteva ritenersi decorso considerando come data di cessazione della permanenza quella di emissione della sentenza di condanna di primo grado (20 novembre 2004). Alla medesima conclusione doveva pervenirsi, secondo la Corte d'appello, anche nel caso in cui si considerasse come data di cessazione della permanenza quella del 10 maggio 2000, allorché [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato in Svizzera dopo un periodo di latitanza. Pertanto, i giudici del rescissorio confermavano la sentenza di primo grado; ciò, anche con riguardo alla confisca dei beni sequestrati. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, ha proposto ricorso affidato a sei motivi e ha chiesto l'annullamento senza rinvio. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 530, 533, 649 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dell'art. 4, paragrafo 7, CEDU per avere la sentenza impugnata ritenuto inoperante il principio del ne bis in idem transnazionale. Premesso che l'annullamento con rinvio, pur se limitato - come nella specie - alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, non preclude la valutazione di tutte le questioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 cod. proc. pen., il ricorrente sostiene che il tema del ne bis in idem, avendo valore costituzionale in quanto implicante una questione di legalità della pena, sarebbe rilevante fino a che il procedimento di cognizione non sia concluso e potrebbe, pertanto, essere esaminato e riesaminato in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla formazione di un giudicato parziale. Nella specie, questa Corte, nella sentenza n. 15858 del 2020 si sarebbe pronunciata su tale questione ritenendo insussistente la suddetta causa di improcedibilità in quanto il decreto di abbandono dell'Autorità giudiziaria svizzera non sarebbe idoneo a determinare in via definitiva l'estinzione dell'azione penale in quanto l'art. 323 cod. proc. pen. elvetico consente la riapertura del procedimento in caso di emersione di nuove prove.Secondo la difesa, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia si è espressa nel senso che una tale previsione non esclude la definitività dell'accertamento rilevante ai fini del ne bis in idem previsto dall'art. 54 CAAS. Nel caso in esame, dunque, il decreto di abbandono passato in giudicato integrerebbe la causa di improcedibilità di cui all'art. 649 cod. proc. pen., atteso che ricorrerebbero gli ulteriori presupposti dell'idem factum e di un effettivo accertamento nel merito nel procedimento svizzero. Nell'ipotesi in cui si ritenga che la giurisprudenza della Corte di giustizia non costituisce un "atto chiaro" rispetto all'operatività del principio di cui all'art. 54 CAAS, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché l'inosservanza degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. non avendo la Corte d'appello seguito le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella decisione rescindente. Ad avviso del ricorrente, la valutazione operata dalla sentenza impugnata per negare le attenuanti generiche è, oltre che nel richiamo dei precedenti penali, nella mera enunciazione, priva di idonea motivazione, di elementi nuovi e diversi da quelli emersi nei precedenti giudizi e nella affermazione della mancata collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure avrebbe risarcito il danno conseguente all'evasione dell'IVA. Sarebbe stata, inoltre, del tutto omessa la valutazione degli elementi positivi addotti dalla difesa, tra i quali l'avvenuto distacco del [OSCURATO:PERSONA] dall'associazione già nel 1998 e l'attività di collaborazione prestata dall'imputato, valorizzata, invece, dalla sentenza della Corte d'appello del 2008 che aveva assolto l'imputato e che comporterebbe l'applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen o, quantomeno, il riconoscimento delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alla diversa valutazione operata nei confronti dei coimputati cui erano state riconosciute le attenuanti generiche e neppure in ordine alla dosimetria della pena. Infatti, il giudice, nel determinare la pena base in undici anni di reclusione, aveva valutato un disvalore del fatto prossimo al massimo edittale discostandosi dalle conclusioni del pubblico ministero senza motivare adeguatamente tale scostamento. Non avrebbe inoltre tenuto conto, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen., della circostanza che nei venti anni successivi ai fatti oggetto del giudizio [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso altri reati.Infine, per escludere le attenuanti generiche, la Corte territoriale avrebbe introdotto un nuovo argomento, avulso dai precedenti accertamenti, concernente iI mancato risarcimento del danno erariale proveniente dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 4.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la violazione di legge, l'inosservanza dei principi rescindenti di cui alla sentenza Sez. 5, n. 15818 del 2020, l'omessa valutazione del trattamento sanzionatorio, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In sostanza, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sul trattamento sanzionatorio in relazione alla specifica posizione dell'imputato e, ancor prima, avrebbe omesso di rivalutare il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, questioni da ritenersi dedotte con l'originario atto di appello e mai delibate nel giudizio di merito di secondo grado. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, nonostante dovesse ancora essere determinato il trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata ha omesso di decidere e motivare sulla configurabilità delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 6, e 112, n. 1, cod. pen., ritenendo la questione preclusa. Si contesta, inoltre, la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla configurabilità delle suddette aggravanti comuni. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione avendo la sentenza impugnata ritenuto che la condotta criminosa si era protratta successivamente alla primavera del 1999, come invece era stato già accertato nel giudizio di merito. La Corte territoriale ha escluso che il reato contestato fosse prescritto in quanto, poiché la contestazione del reato era stata formulata con la locuzione "fatti in continuazione dal maggio 1994 e tuttora in corso di svolgimento", la data di cessazione della condotta coincideva con la pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta in data 20.11.2004, ovvero con la data più favorevole del 10 maggio 2000 allorché [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato in Svizzera dopo un periodo di latitanza. In entrambi i casi non sarebbe maturata la prescrizione. Tale affermazione, secondo la difesa, è smentita da quanto era stato già accertato dalla sentenza irrevocabile della Corte d'assiste d'appello di Bari, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., la quale aveva accertato che nella primavera del 1999, a causa della guerra mossa dalla NATO alla Repubblica federale della Jugoslavia, l'attività di contrabbando era stata praticamente bloccata. In ogni caso, sarebbe stato onere dell'accusa provare il protrarsi della condotta oltre tale data, prova che nella specie era mancata. 4.6. Con il sesto motivo si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 240, 416-bis, settimo comma, cod. pen., 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240- bis cod. pen.), nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra i beni e il reato e il quantum confiscabile. Con la sentenza del 22 luglio 2015, la Corte d'appello di Bari, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti, aveva dichiarato estinto il reato, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione, con sentenza n. 13571 del 2017, aveva annullato tale decisione in ordine alle attenuanti, al giudizio di comparazione e alla confisca in ragione del difetto di motivazione sul punto. Nel giudizio rescissorio, la Corte territoriale con sentenza del 15 luglio 2018 aveva dichiarato non doversi procedere per divieto di un secondo giudizio e aveva revocato la confisca. Su ricorso del Procuratore generale, limitato alla questione del ne bis in idem internazionale, la Corte di cassazione, con sentenza n. 15818 del 2020, aveva annullato con rinvio la sentenza di appello stabilendo, tra l'altro, che, qualora il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto anche pronunciarsi sulla confisca, essendo il provvedimento stato anch'esso annullato con la precedente sentenza del 2017. La sentenza impugnata - lamenta la difesa - non ha in alcun modo motivato sulla confisca, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado la quale, a propria volta, nulla avrebbe detto al riguardo. D'altra parte, il carattere obbligatorio della confisca non dispenserebbe il giudice dall'obbligo di motivarne l'applicazione in ragione dell'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato ritenuto in sentenza. 5. Con susseguente memoria, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le ragioni della intervenuta prescrizione del reato contestato. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'avvenuta maturazione delle condizioni per quali si impone la declaratoria di estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con tale censura i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno riproposto il tema della improcedibilità per il divieto del bis in idem internazionale, stabilito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), trattandosi di questione prospettabile, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in ogni stato e grado del giudizio e sulla quale pertanto non si sarebbe formato il giudicato. Tali affermazioni risultano efficacemente contrastate dai giudici del rescissorio con il richiamo della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse. Con l'espressione «parti della sentenza» l'art. 624 cod. proc. pen. ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico- concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165 - 01; in senso conforme, più di recente, Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263 - 01, ha ribadito che nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate). 1.1. Conseguenza di tale principio si rinviene nell'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. il quale statuisce che la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata soltanto per motivi che non riguardino punti già decisi dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che i limiti oggettivi del giudizio di rinvio «sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse» (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, cit.). 1.2. Ebbene, nella specie, la questione del divieto di un secondo giudizio è già stata affrontata, vagliata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 15818 del 2020, la quale ha affermato che il decreto di abbandono pronunciato dal Procuratore federale svizzero nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non era provvedimento idoneo ad attivare la preclusione del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 54 CAAS, e pertanto ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15.11.2018 con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per pronunciare in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e al successivo giudizio di bilanciamento con le aggravanti. Pertanto, l'esame di tale questione deve ritenersi oramai preclusa, come ha affermato la Corte territoriale nella sentenza impugnata laddove, facendo applicazione di tali principi, ha rigettato l'istanza di declaratoria di improcedibilità per ne bis in idem formulata con memorie difensive dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni finora svolte rendono altresì chiaro come, nel caso in esame, non si ponga una questione di interpretazione di disposizioni del diritto euro- unitario, bensì dell'applicazione di norme del diritto interno concernenti il giudicato parziale (art. 624 cod. proc. pen.) e i limiti alla impugnabilità delle sentenze del giudice del rinvio (art. 628 cod. proc. pen.), sicché non ricorrono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia come richiesto dalla difesa. 2. Considerazioni analoghe inducono a ritenere inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. Le censure in ordine alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 6, e 112, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. sono state, infatti, rettamente precluse in virtù delle statuizioni emessa dalle sentenze di legittimità del 2017 e del 2020. In particolare, nella sentenza n. 13571 del 2017, questa Corte ha affermato che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello nel 2015, né la sentenza di primo, né quella di secondo grado avevano escluso la sussistenza di tali aggravanti. Ebbene, non risulta che il loro accertamento abbia costituito oggetto di impugnazione, non potendo ritenersi che la questione di prescrizione ne avesse determinato l'assorbimento. In proposito trova applicazione il principio secondo il quale deve ritenersi preclusa la possibilità di dedurre, all'esito del giudizio di rinvio, una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neppure costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276207- 01). 3. Il secondo, il terzo e quinto motivo si rivelano, nel loro complesso, fondati. 3.1. La Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], condividendo le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, in relazione ai precedenti penali, alla mancanza di collaborazione e all'assenza di risarcimento del danno. Tuttavia, rispetto a tale assetto giustificativo, la censura sviluppata dal ricorrente coglie nel segno nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, il carattere meramente enunciativo di alcuni degli indicatori considerati ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti, non essendosi, fra l'altro, data risposta all'argomentazione difensiva dell'assenza di fatti penalmente rilevanti a carico dell'imputato negli ultimi venti anni (ciò, in relazione al concetto per cui, in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo, ma con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria: Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) e, dall'altro, ha specificamente contrapposto all'affermazione dell'assenza di alcuna significativa forma di collaborazione, a cui è stato annesso non secondario rilievo, una serie di elementi tratti dalle precedenti decisioni (fra le quali la prima sentenza della Corte di appello di Bari e la sentenza della Corte di assise inerente al processo principale celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri), in cui era stata valutata l'attività di collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA] con funzionari di polizia allo scopo di far cessare il contrabbando e disarticolare la relativa attività con la neutralizzazione dei relativi autori. Ora, si condivide e conferma il principio di diritto secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Però, nel caso di specie, a fronte dello specifico mandato ricevuto e in relazione agli elementi dedotti dalla difesa, i giudici del rinvio, escludendo senza riferimenti giustificativi e, quindi, in modo apodittico la condotta collaborativa dell'imputato e, anzi, nel quadro succitato, annettendo a tale fattore peso rilevante nella valutazione conclusiva, hanno fornito una motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche che risulta conclusivamente contraddittoria e carente. Per tale punto, la sentenza impugnata dovrebbe, quindi, essere annullata con rinvio. 3.2. Inoltre - in disparte, quale approdo delle considerazioni che precedono, la persistenza della natura controversa della regiudicanda relativa alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e al loro bilanciamento con le circostanze aggravanti - deve, in via di principio, rilevarsi la fondatezza anche del terzo motivo. Nell'originario atto di appello proposto avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, la difesa aveva articolato uno specifico, anche se sintetico, motivo di censura concernente il trattamento sanzionatorio irrogato. La prima Corte territoriale, avendo assolto l'imputato, non si era pronunciata al riguardo, la censura essendo restata necessariamente assorbita. Né tale motivo era stato esaminato nei successivi giudizi di rinvio, sempre per il corrispondente assorbimento della questione. Orbene, la sentenza della Corte d'appello qui impugnata, pur avendo l'obbligo di prendere in esame anche quella doglianza, ancora da delibarsi, ha omesso la disamina del corrispondente thema decidendum. Ciò non potrebbe non determinare l'annullamento con rinvio di tale pronuncia. 3.3. Tuttavia, deve osservarsi in via assorbente che il reato - in relazione alla questione devoluta con il quinto motivo - si è estinto per prescrizione. Secondo quanto ha rilevato la Corte del rescissorio - che, richiamato il contenuto della sentenza rescindente, ha ritenuto rientrante nel giudizio di rinvio il relativo oggetto e ha operato la verifica di merito del corrispondente tema di indagine - trova applicazione nella specie la disciplina dettata dall'art. 157 cod. pen. nella formulazione anteriore alla riforma attuata dalla legge n. 151 del 2005, in quanto essa è più favorevole all'imputato. Pertanto, trattandosi di reato punito, con riferimento alla cornice edittale riferita al tempo del fatto in concreto definito (nei sensi che seguono), con pena da 5 a 15 anni di reclusione, il termine prescrizionale massimo è di 15 anni che, aumentato della metà ex art. 160 cod. pen., va determinato in 22 anni e 6 mesi. 3.3.1. In ordine alla individuazione del dies a quo da cui muove tale termine occorre rilevare che già nella sentenza di primo grado (fol. 36), il Giudice dell'udienza preliminare aveva fatto riferimento alla circostanza che il mutamento dello scenario internazionale, verificatosi nella primavera del 1999, aveva inciso in senso decisivamente negativo sull'attività dell'associazione criminosa. Infatti, secondo l'accertamento di merito, la NATO, pur non avendo dichiarato formalmente guerra alla Repubblica della Jugoslavia, aveva attuato il blocco i l navale del tratto di costa del Montenegro e quindi il blocco completo di tutte le imbarcazioni che svolgevano attività di contrabbando. Ciò aveva messo in crisi il sistema di contrabbando e il finanziamento del circuito criminale, come era emerso anche da alcune intercettazioni. Il primo giudice aveva, in tal senso, espressamente precisato che i fatti oggetto di contestazione si riferivano al periodo relativo agli anni dal 1994 al 1999 (fol. 40). Nella stessa direzione, come ha fondatamente segnalato la difesa nel quinto motivo, erano andate le - poi non impugnate sul punto - valutazioni di merito operate dalla Corte d'appello di Bari che, con la sentenza del 9 luglio 2015, nel ritenere intervenuta la prescrizione a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di equivalenza tra le stesse e le aggravanti, aveva espressamente individuato la data di cessazione della permanenza del reato nella primavera del 1999, richiamandosi a quanto accertato dalla Corte di assise d'appello di Bari nella sentenza del 25 febbraio 2013, pronunciata nei confronti dei coimputati e divenuta irrevocabile. Anche in quella decisione, invero, si era affermato che il sistema criminale organizzato dalla associazione era entrato in crisi nella primavera del 1999 a causa del blocco navale operato dalla NATO relativamente alla costa del Montenegro che aveva praticamente bloccato l'attività di contrabbando posta in essere dall'associazione essendo preclusa l'attività di sbarco dei tabacchi sulle coste pugliesi, e così mettendo in crisi l'organizzazione criminale. 3.3.2. Non rilevano in proposito le diverse considerazioni svolte dalla sentenza impugnata la quale ha omesso ogni considerazione in ordine alle risultanze processuali di cui avevano dato conto tanto il primo giudice quanto la Corte d'appello di Bari con la sentenza del 9 luglio 2015, dichiarativa della prescrizione, rispetto a cui l'impugnazione del Pubblico ministero aveva, con esito favorevole, dedotto in contestazione l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma non aveva impugnato la fissazione della decorrenza del termine prescrizionale, aspetto peraltro in alcun modo smentito dalle successive pronunzie. 3.4. Ciò posto, e dovendo ritenersi che la consumazione del reato associativo sia cessata nella primavera del 1999, il dies a quo va individuato necessariamente, in favor, nel primo giorno di quella primavera, ossia nel 21 marzo 1999. Da tale momento deve computarsi il termine massimo complessivo di ventidue anni e sei mesi, giungendosi così - in mancanza di periodi di sospensione nel medesimo computo svolto dai giudici di merito - alla data del 21 settembre 2021.Tale rilievo impone - secondo la condivisibile traccia esposta dall'Autorità requirente nel corso della discussione - la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3.5. A tale conclusione diviene necessario pervenire, in quanto, se non si dubita che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le sole questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Pellegrino, Rv. 265792 - 01), deve purtuttavia prendersi atto che la Corte territoriale ha proceduto all'esame in via autonoma e immediata della questione di prescrizione ritenendo di dover dare corso alla prospettiva fissata nella pronuncia rescindente del 2020, che aveva espressamente affermato la non applicabilità alla presente fattispecie del principio da ultimo richiamato. In via generale, si osserva peraltro che la suindicata regola si riferisce alle sole circostanze comuni che non incidono sul calcolo della prescrizione, mentre vale la regola opposta nel caso di circostanza aggravante ad effetto speciale che condizioni, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378). In questo caso il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934 - 01; Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, V., Rv. 281316 - 01). Analoga affermazione si è ritenuto valga con riguardo alle ipotesi in cui la valutazione delle circostanze possa incidere sulla determinazione del tempo di prescrizione con riguardo alla disciplina della prescrizione previgente alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005. In tali casi, ove al giudice del rinvio sia stata rimessa la questione relativa alla valutazione di dette circostanze, il giudicato parziale sulla responsabilità penale non può coprire anche la determinazione della causa estintiva della prescrizione che possa conseguire al previo giudizio sulle circostanze, il quale è necessariamente rimesso al giudice del rinvio. La prescrizione, infatti, in tali ipotesi, «costituisce un accertamento connesso inscindibilmente con quello, pregiudiziale e di merito, di valutazione di circostanze anche rilevanti per la prescrizione stessa, oggetto del giudizio di rinvio, come tale non attinto dal giudicato parziale relativo al solo giudizio di responsabilità penale» (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801 - 01). Per tale ragione questa Corte ha affermato che, in ipotesi di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata ad incidere, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 2022, cit.). In questo caso, comunque, la Corte di appello ha, nei sensi indicati, proceduto in modo incontrastato alla delibazione di merito della suddetta causa di estinzione del reato, pronunciando la relativa statuizione in senso sfavorevole all'imputato, statuizione che ha formato oggetto di impugnazione: conseguente è, pertanto, il suo scrutinio, che, alla stregua del computo suesposto, ha fatto emergere la maturazione della prescrizione; essa, quindi, deve essere ineludibilmente rilevata. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 4. Anche il sesto motivo è fondato. Questa Corte, con la sentenza n. 13571 del 2017, aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello di Bari del 9 luglio 2015, oltre che con riguardo ai punti concernenti le attenuanti generiche e il relativo giudizio di comparazione, anche in relazione alla confisca dei beni in sequestro per difetto di motivazione dal momento che si era limitata a confermare le statuizioni del giudice di primo grado senza motivare sul punto. Nello stesso senso aveva disposto la sentenza n. 15818 del 2020 nell'annullare con rinvio la decisione di appello del 15 novembre 2018. Ebbene, la sentenza rescissoria qui impugnata è incorsa nel medesimo vizio, dal momento che essa ha confermato la confisca dei beni sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermarne il carattere obbligatorio e richiamando la sentenza di primo grado. Come correttamente rilevato dal ricorrente, la circostanza che si versasse in ipotesi di confisca obbligatoria non esimeva il giudice dall'obbligo di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, posto che anch'essa era del tutto priva di motivazione sul punto. 5. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al delitto contestato in quanto estinto per intervenuta prescrizione, mentre deve essere annullata, relativamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che dovrà fo