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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19434/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15694 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata avv.miche [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] medesimi difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Oggetto: accisa – immissione in consumo - Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9573/14/2018, depos itata i n data 6 novembre 2018; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento con il quale era stata accertat a la illecita sottrazione al pagamento dell’accisa di gasolio combustibile in quanto un ingente quantitativo di tale prodotto, destinato alla base militareNATO presso l’aeroporto di Capodichin o, quindi esente dal pagamento, era stato in realtà destinato ad usi diversi e non esenti; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dal giudice di primo grado; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata, che non sussistevano i presupposti per la sospensione necessaria del processo, che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e, infine, con riferimento al merito, che la pretesa dell’amministrazione doganale era da considerarsi legittima; avverso la suddetta pronuncia il contribuente h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato aquattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Doganedepositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.14, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 102, cod. proc. civ., in materia di litisconsorzio necessario, per avere pronunciato nonostante la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrazione necessaria del contraddittorio, posto che la pretesa dell’amministrazione doganale era relativa alla contestazione di un comportamento concorrente del ricorrente con altre persone e obbligati in solido al pagamento dell’accisa, sicchè le stesse avrebbero dovuto essere parte del giudizio; il motivo è infondato; la pretesa dell’amministrazione finanziaria ha avuto riguardo alla realizzazione da parte del ricorrente della condotta evasiva in concorso con altre persone, ritenuto, pertanto, debitore in solido per l’accisa non versata, ai sensi degli artt. 40 e 49, TUA; in tal caso, non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuna delle parti (Cass. civ., 6 ottobre 2020, n. 21497); con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 118, comma 1, disp. att., cod. proc. civ., e dell’art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sulla questione prospettata in appello del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, avendo esaminato solo la questione del rapporto tra il giudizio pendente in sede penale e quello tributario; si censura, inoltre, la sentenza per avere pronunciato sul merito della controversia con una motivazione apparente, senza avere pronunciato sulle diverse ragioni di fensive prospettate dal ricorrente; il motivo è infondato; con riferimento al primo profilo di censura, il giudice del gravame ha, invero, preso espressamente in considerazione la questione del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando che il ricorrente aveva proposto specifico motivo di appello sul punto, e, successivamente, non solo ha espresso il convincimento che “la sentenza di appello risulta adeguatamente motivata”, ma ha, altresì, evidenziato la completezza motivazionale della pronuncia di primo gradofacendo più volte rinvio alla medesima (si utilizza l’espressione “come rilevato dai giudici di primo grado”ovvero “come già rilevato dai primi giudici”) anche al fine di sostenere la ragione decisoria della propria pronuncia, sicchè non può ritenersi che vi sia stata una omessa pronuncia sulla questione in esame; con riferimento, inoltre, al profilo di censura relativo alla motivazione apparente, va osservato che il giudice del gravame ha evidenziato, in sede di svolgimento del processo, qual era la ragione della pretesa e, in particolare, ha evidenziato il fatto che il mancato pagamento dell’accisa era derivato dalla constatazione che: “ nonostante gli scarichi certificati a destino sui documenti commerciali, fiscali e di trasporto, mancherebbe l’allibramento degli ingressi e delle uscite del mezzo (autobotte) all’interno della base Nato, come previsto invece dal rigido e puntuale protocollo di sicurezza interno alle forze armate ivi di stanza”,e che: “ gli scarichi del prodotto sono sempre stati confermati da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della base militare”; inoltre, confermando la motivazione del giudice di primo grado, cui ha fatto rinvio espresso, ha evidenziato che il punto focale della vicenda risiedeva nel fatto che erano stati gli stessi responsabili della base militare ad avere posto in evidenza, mediante segnalazione, la mancanza di specifica destinazione della merce in favore della suddetta base militare; in sostanza, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione della pronuncia censurata risulta avere delineato il procedimento logico sulla cui base ha ritenuto legittima la pretesa dell’amministrazione doganale: si è precisata, in particolare, la circostanza che se, da un lato, risultava una documentazione commerciale, fiscale e di trasporto relativa alla merce, d’altro lato, sussistevano elementi direttia ritenere che la stessa non aveva mai fatto ingresso nella base militare, valorizzando, a tal proposito, la circostanza che gli automezzi era sempre sottoposti a controllo e, inoltre, che gli stessi responsabili, con ruolo di responsabilità nell’ambito della struttura militare, aveva no evidenziato, mediante la segnalazione, la mancata effettiva acquisizione della merce; non può, quindi, ragionarsi in termini di motivazione apparente della sentenza, come invece postulato dal ricorrente; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per non avere disposto la sospensione del giudizio, in violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 295, cod. proc. civ., essendo in corso il giudizio penale; il motivo è infondato; questa Corte ha precisato che nel processo tributario , in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.

Pertanto, ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento,non può disporsi, ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ. , la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della predetta sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass. civ., 27 febbraio 2013, n. 4924); con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, e 2, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, e degli artt. 2727, 2729 e 2697, cod. civ., per errata o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame avrebbe unicamente preso in considerazione gli elementi prospettati a fondamento dell’avviso di liquidazione che, di per sé, costituiscono meri indizi, in quanto tali non supportati da elementi di prova; inoltre, postula una non corretta applicazione delle regole presuntive, non avendo il giudice del gravame proceduto ad una valutazione analitica e complessiva d i tutti gli elementi indiziari, senza considerare, in questo ambito, i diversi elementi di prova contraria prospettati dal ricorrente; il motivo è infondato; si è già evidenziato, in sede di esame del primo motivo di ricorso, su quali specifici elementi di prova presuntiva si è basata la pronuncia censurata al fine di addivenire alla considerazione finale della legittimità della pretesa; diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,la legittimità della pretesa è stata basata, dal giudice del gravame, sulla circostanza che la merce, seppure risultante dalla documentazione fiscale e di trasporto, non era entrata fisicamente nella struttura militare, perché non risultava la registrazione degli ingressi e delle uscite del mezzo (autobotte) all’interno della base militare, come previsto invece dal rigido e puntuale protocollo di sicurezza interno alle forze armate ivi di stanza, e, inoltre, sul fatto che gli stessi responsabili della struttura avevano evidenziato la mancata effettiva percezione delle stesse; tali considerazioni comporta no una valutazione di elementi fattuali che, valutati nel loro complesso, sono stati valorizzati dal giudice del gravame al fine del procedimento inferenziale di prova del fatto da provare, secondo le regole proprie dell’art. 2729, cod. civ.; quanto, poi, alla questione della mancata valutazione degli elementi di prova contraria, la valutazione degli stessi risulta compiuta dal giudice del gravame, laddove ha dato atto della circostanza che il ricorrente aveva fatto “una ampia ricostruzione dei fatti accaduti evidenziando superficialità ed approssimatività con le quali sarebbe stata condotta l’impostazione investigativa e le stesse modalità di indagine della Guardia di Finanza, ritenendo l’ipotesi accusatoria destituita di ogni fondamento, soprattutto perché impossibile che in un periodo di tre anni i serbatoi non siano stati mai riforniti di gasolio”; in tal prospettiva, va, in primo luogo, evidenziato che la denuncia in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod . proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma; d’altro lato, è inammissibile la doglianza basata sulla considerazione che il giudice del gravame, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, risolvendosi, in realtà, il motivo in una non consentita richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie; in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15694 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata avv.miche [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] medesimi difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Oggetto: accisa – immissione in consumo - Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9573/14/2018, depos itata i n data 6 novembre 2018; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento con il quale era stata accertat a la illecita sottrazione al pagamento dell’accisa di gasolio combustibile in quanto un ingente quantitativo di tale prodotto, destinato alla base militareNATO presso l’aeroporto di Capodichin o, quindi esente dal pagamento, era stato in realtà destinato ad usi diversi e non esenti; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dal giudice di primo grado; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata, che non sussistevano i presupposti per la sospensione necessaria del processo, che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e, infine, con riferimento al merito, che la pretesa dell’amministrazione doganale era da considerarsi legittima; avverso la suddetta pronuncia il contribuente h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato aquattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle Doganedepositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.14, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 102, cod. proc. civ., in materia di litisconsorzio necessario, per avere pronunciato nonostante la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrazione necessaria del contraddittorio, posto che la pretesa dell’amministrazione doganale era relativa alla contestazione di un comportamento concorrente del ricorrente con altre persone e obbligati in solido al pagamento dell’accisa, sicchè le stesse avrebbero dovuto essere parte del giudizio; il motivo è infondato; la pretesa dell’amministrazione finanziaria ha avuto riguardo alla realizzazione da parte del ricorrente della condotta evasiva in concorso con altre persone, ritenuto, pertanto, debitore in solido per l’accisa non versata, ai sensi degli artt. 40 e 49, TUA; in tal caso, non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuna delle parti (Cass. civ., 6 ottobre 2020, n. 21497); con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 118, comma 1, disp. att., cod. proc. civ., e dell’art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sulla questione prospettata in appello del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, avendo esaminato solo la questione del rapporto tra il giudizio pendente in sede penale e quello tributario; si censura, inoltre, la sentenza per avere pronunciato sul merito della controversia con una motivazione apparente, senza avere pronunciato sulle diverse ragioni di fensive prospettate dal ricorrente; il motivo è infondato; con riferimento al primo profilo di censura, il giudice del gravame ha, invero, preso espressamente in considerazione la questione del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando che il ricorrente aveva proposto specifico motivo di appello sul punto, e, successivamente, non solo ha espresso il convincimento che “la sentenza di appello risulta adeguatamente motivata”, ma ha, altresì, evidenziato la completezza motivazionale della pronuncia di primo gradofacendo più volte rinvio alla medesima (si utilizza l’espressione “come rilevato dai giudici di primo grado”ovvero “come già rilevato dai primi giudici”) anche al fine di sostenere la ragione decisoria della propria pronuncia, sicchè non può ritenersi che vi sia stata una omessa pronuncia sulla questione in esame; con riferimento, inoltre, al profilo di censura relativo alla motivazione apparente, va osservato che il giudice del gravame ha evidenziato, in sede di svolgimento del processo, qual era la ragione della pretesa e, in particolare, ha evidenziato il fatto che il mancato pagamento dell’accisa era derivato dalla constatazione che: “ nonostante gli scarichi certificati a destino sui documenti commerciali, fiscali e di trasporto, mancherebbe l’allibramento degli ingressi e delle uscite del mezzo (autobotte) all’interno della base Nato, come previsto invece dal rigido e puntuale protocollo di sicurezza interno alle forze armate ivi di stanza”,e che: “ gli scarichi del prodotto sono sempre stati confermati da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della base militare”; inoltre, confermando la motivazione del giudice di primo grado, cui ha fatto rinvio espresso, ha evidenziato che il punto focale della vicenda risiedeva nel fatto che erano stati gli stessi responsabili della base militare ad avere posto in evidenza, mediante segnalazione, la mancanza di specifica destinazione della merce in favore della suddetta base militare; in sostanza, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la motivazione della pronuncia censurata risulta avere delineato il procedimento logico sulla cui base ha ritenuto legittima la pretesa dell’amministrazione doganale: si è precisata, in particolare, la circostanza che se, da un lato, risultava una documentazione commerciale, fiscale e di trasporto relativa alla merce, d’altro lato, sussistevano elementi direttia ritenere che la stessa non aveva mai fatto ingresso nella base militare, valorizzando, a tal proposito, la circostanza che gli automezzi era sempre sottoposti a controllo e, inoltre, che gli stessi responsabili, con ruolo di responsabilità nell’ambito della struttura militare, aveva no evidenziato, mediante la segnalazione, la mancata effettiva acquisizione della merce; non può, quindi, ragionarsi in termini di motivazione apparente della sentenza, come invece postulato dal ricorrente; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per non avere disposto la sospensione del giudizio, in violazione dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 295, cod. proc. civ., essendo in corso il giudizio penale; il motivo è infondato; questa Corte ha precisato che nel processo tributario , in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario. Pertanto, ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento,non può disporsi, ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ. , la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della predetta sentenza, come peraltro sancito dall'art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Cass. civ., 27 febbraio 2013, n. 4924); con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, e 2, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, e degli artt. 2727, 2729 e 2697, cod. civ., per errata o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame avrebbe unicamente preso in considerazione gli elementi prospettati a fondamento dell’avviso di liquidazione che, di per sé, costituiscono meri indizi, in quanto tali non supportati da elementi di prova; inoltre, postula una non corretta applicazione delle regole presuntive, non avendo il giudice del gravame proceduto ad una valutazione analitica e complessiva d i tutti gli elementi indiziari, senza considerare, in questo ambito, i diversi elementi di prova contraria prospettati dal ricorrente; il motivo è infondato; si è già evidenziato, in sede di esame del primo motivo di ricorso, su quali specifici elementi di prova presuntiva si è basata la pronuncia censurata al fine di addivenire alla considerazione finale della legittimità della pretesa; diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,la legittimità della pretesa è stata basata, dal giudice del gravame, sulla circostanza che la merce, seppure risultante dalla documentazione fiscale e di trasporto, non era entrata fisicamente nella struttura militare, perché non risultava la registrazione degli ingressi e delle uscite del mezzo (autobotte) all’interno della base militare, come previsto invece dal rigido e puntuale protocollo di sicurezza interno alle forze armate ivi di stanza, e, inoltre, sul fatto che gli stessi responsabili della struttura avevano evidenziato la mancata effettiva percezione delle stesse; tali considerazioni comporta no una valutazione di elementi fattuali che, valutati nel loro complesso, sono stati valorizzati dal giudice del gravame al fine del procedimento inferenziale di prova del fatto da provare, secondo le regole proprie dell’art. 2729, cod. civ.; quanto, poi, alla questione della mancata valutazione degli elementi di prova contraria, la valutazione degli stessi risulta compiuta dal giudice del gravame, laddove ha dato atto della circostanza che il ricorrente aveva fatto “una ampia ricostruzione dei fatti accaduti evidenziando superficialità ed approssimatività con le quali sarebbe stata condotta l’impostazione investigativa e le stesse modalità di indagine della Guardia di Finanza, ritenendo l’ipotesi accusatoria destituita di ogni fondamento, soprattutto perché impossibile che in un periodo di tre anni i serbatoi non siano stati mai riforniti di gasolio”; in tal prospettiva, va, in primo luogo, evidenziato che la denuncia in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod . proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma; d’altro lato, è inammissibile la doglianza basata sulla considerazione che il giudice del gravame, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, risolvendosi, in realtà, il motivo in una non consentita richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie; in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
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