CassazionedecretoSezione UDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Ric. 2021 n. 18420 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 2 - -resistente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso la sentenza n. 4926/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedealle Sezioni Unite della Corte di accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione,per l’esame del merito. Rilevato che: il sig. [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina, titolare di regolare passaporto della Repubblica dell’Ucraina e di regolare permesso di soggiorno sul suolo nazionale, convenne in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Nola il Ministero dell’economia e delle finanze per sentire condannare l’Amministrazione convenuta al rimborso, in proprio favore, della differenza tra gli importi versati per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in forza del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, e dei minori importi, rideterminati per effetto dei successivi decreti del 26 ottobre 2016 e del 5 maggio 2017 emessi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 n.4487/2016, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali che lamentava subiti. L’Amministrazione nel resistere all’avversa domanda, eccepì, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, assumendo che il contributo richiesto doveva qualificarsi come avente natura tributaria e che, pertanto, la controversia doveva essere devoluta alla cognizione del giudice tributario. Ric. 2021 n. 18420 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 3 - Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno, che restava contumace, il Giudice di Pace, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda di rimborso, condannando le Amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo. La decisione era appellata, limitatamente al merito, dal Ministero dell’economia e delle finanze contestandosi la legittimazione passiva, essendo il Ministero mero intermediario nella riscossione del tributo e, l’illegittimità nelquantum della condanna alle spese, che si poneva in contrasto con il limite di cui all’art.91, quarto comma, cod. proc. civ. Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’impugnazione ex adverso proposta. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza n. 4926/21, resa il 24 maggio 2021, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistere in materia la giurisdizione del giudice tributario. Avverso detta sentenza la parte privata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto difese, essendosi il Ministero dell’Interno limitato al deposito di mero atto di costituzione. In prossimità dell’adunanza per la trattazione camerale, fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1. cod. proc. civ. , il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente lamenta «error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 101, co. II, c.p. c., in relazione al disposto di cui all’art. 360, co. I, n. 3, c.p. c.», per avere la decisione impugnata rilevato, d’ufficio , il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore della giurisdizione del giudice tributario, senza Ric. 2021 n. 18420 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 4 - assegnare previo termine alle parti, al fine di metterle in condizioni d’interloquire sulla questione medesima, cosìledendo il diritto di difesa dell’odiernoricorrente, stante la violazione del contraddittorio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione artt.5 e 37 c.p.c.-Violazione artt. 2, 19 e 21 D. Lgs. n. 546/92 –Violazione art. 2033 c.c., in relazione al disposto di cui all’art. 360, co. 1, nn. 1 e 3 c.p.c.», lamentando l’erroneità̀ della decisione impugnata, dovendo ritenersi la controversia rettamente incardinata dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema d’indebito oggettivo, come espressamente,peraltro, riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria. Nella memoria, ilricorrente ha, infine , rilevato come, in punto di giurisdizione, dovesse ritenersi formato il giudicato interno, non avendo con l’atto di appello la difesa erariale censurato la decisione di primo grado che aveva espressamente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Va rilevato, come evidenziato anche dal ricorrente in memoria, che, su ricorso di analogo contenuto e su fattispecie identica alla presente, queste Sezioni Unite si sono già pronunciate con l’ordinanza n. 15930/2023, depositata il 6 giugno 2023, che il Collegio condivide integralmente e alla quale, pertanto, ritiene dare seguito. Va, pertanto, esaminato previamente il secondo motivo con il quale il ricorrente prospetta questione di giurisdizione, denunciando l’erroneitàdella decisione impugnata nella parte in cui essa ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermando la sussistenza,in materia, della giurisdizione del giudice tributario. 3.1. Al riguardo deve essere richiamato l’indirizzo già espresso da queste Sezioni Unite (cfr.Cass. Sez.U., 25 ottobre 2013, n. 24150), secondo cui la mera prospettazione della questione di giurisdizione, contenuta nel ricorso avverso la decisione del giudice (nella fattispecie esaminata dalla pronuncia richiamata la Corte dei conti), che, in grado di appello, abbia inammissibilmente rilevato d’ufficio il difetto della Ric. 2021 n. 18420 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 5 - giurisdizione affermata (in quel caso implicitamente) dalla sentenza di primo grado, consente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di determinare il giudice munito di potestas iudicandianche accertando il solo consolidamento in capo al quel giudice di un tale potere per effetto della formazione a suo beneficio di un giudicato sulla relativa attribuzione e, quindi, senza che venga statuita la cogenza di quest’ultima alla stregua del quadro normativo, trovando, così, la conseguente pronuncia rescindente di quella indebita declinatoria fondamento nella violazione non giàdelle regole del riparto dei poteri giurisdizionali, ma di quelle processuali dirette a disciplinare l’adozione delle statuizioni sulla spettanza dei poteri stessi (cfr.,pì di recente, in senso conforme, Cass. sez. 5, 10 ottobre 2019, n. 25493, con riferimento a ricorso per cassazione avverso sentenza della C.T.R. che aveva rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado senza che la relativa statuizione implicita fosse stata impugnata). 3.2. Nella fattispecie in esame queste Sezioni Unite debbono rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione, sulla quale il giudice di primo grado si ̀ pronunciato in modo espresso, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, senza che detta statuizione sia stata attinta da specifica censura con l’atto di appello da parte delle Amministrazioni soccombenti in primo grado. 3.3. Come si rileva, infatti, dalla pronuncia di primo grado e dall’atto di appello dell’Amministrazione statale allegati dalricorrente al ricorso per cassazione, il Giudice di Pace, pur impropriamente definendola come “eccezione d’incompetenza per materia” del giudice adito, ha rigettato espressamente l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in primo grado, senza che tale statuizione sia stata oggetto di specifica censura con l’atto di appello, avendo quindi, l’impugnazione parziale co mportato, Ric. 2021 n. 18420 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 6 - ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. , l’acquiescenza al capo di sentenza affermativo della giurisdizione del giudice ordinario non impugnato e la formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione, ciò̀ determinando la preclusione del rilievo d’ufficio da parte del giudice d’appello. 4. Il motivo in esame va, pertanto, accolto, ciò̀ determinando l’assorbimento del primo motivo di ricorso. 5. La sentenza in questa sede impugnata che ha, pertanto, negato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla quale si era formato il giudicato interno, va, dunque , cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli,in diversa composizione,per l’esame del merito limitatamente ai motivi di appello proposti avverso la decisione di primo grado, restando demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità̀. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizio