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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08842/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, che sviluppa più censure per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità.

1.1. La censura sul trattamento sanzionatorio e le circostanze generiche è manifestamente infondata.

Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio nonché elementi fattuali valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena: l'elevata capacità a delinquere dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici, la pluralità del condotte illecite accertate, il grado elevato del pericolo, la consumazione dei reati durante l'applicazione di una misura cautelare.

1.2. Le censure sulla micidialità del materiale indicato nei capi di imputazione e sull'omesso espletamento della perizia sono geneldche e comunque anche esse manifestamente infondate Il ricorrente non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisive ed esaustive le puntuali precisazioni fornite dagli artificieri nemmeno contestate in questa sede

1.3. La censura sull'attenuate di cui all'art. 5 della legge 20 ottobre 1967 n. 895 è aspecifica perché non tiene in conto che la Corte distrettuale ha esplicitamente escluso la tenuità del fatto in ragione della pluralità e pericolosità delle condotte.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, che sviluppa più censure per violazione di legge e vizio di motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. La censura sul trattamento sanzionatorio e le circostanze generiche è manifestamente infondata. Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio nonché elementi fattuali valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena: l'elevata capacità a delinquere dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici, la pluralità del condotte illecite accertate, il grado elevato del pericolo, la consumazione dei reati durante l'applicazione di una misura cautelare. 1.2. Le censure sulla micidialità del materiale indicato nei capi di imputazione e sull'omesso espletamento della perizia sono geneldche e comunque anche esse manifestamente infondate Il ricorrente non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che ha considerato decisive ed esaustive le puntuali precisazioni fornite dagli artificieri nemmeno contestate in questa sede 1.3. La censura sull'attenuate di cui all'art. 5 della legge 20 ottobre 1967 n. 895 è aspecifica perché non tiene in conto che la Corte distrettuale ha esplicitamente escluso la tenuità del fatto in ragione della pluralità e pericolosità delle condotte. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6
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