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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08742/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione delle misure alternative richieste sia sull'esito negativo dell'osservazione personologica, che ha rilevato l'assenza di revisione critica, l'inserimento in un contesto familiare deviato e l'assenza di efficacia risocializzante dell'attività lavorativa svolta, sia sul pericolo di recidivanza, desunto dalla gravità del reato oggetto della condanna in esecuzione, peraltro commesso in epoca recente, e dai plurimi precedenti penali.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (il modesto disvalore dei comportamenti criminosi, la stabilità dell'attività lavorativa proseguita anche in regime di arresti domiciliari), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto sia al mancato avvio della revisione critica, che costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, sia alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 25 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione delle misure alternative richieste sia sull'esito negativo dell'osservazione personologica, che ha rilevato l'assenza di revisione critica, l'inserimento in un contesto familiare deviato e l'assenza di efficacia risocializzante dell'attività lavorativa svolta, sia sul pericolo di recidivanza, desunto dalla gravità del reato oggetto della condanna in esecuzione, peraltro commesso in epoca recente, e dai plurimi precedenti penali. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (il modesto disvalore dei comportamenti criminosi, la stabilità dell'attività lavorativa proseguita anche in regime di arresti domiciliari), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto sia al mancato avvio della revisione critica, che costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, sia alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 g
Sentenza Cassazione n. 08742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris