CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 05063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35425/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI, n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' MARCO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 588/2018, depositata il 18/06/2018, R.G.N. 107/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal gon Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione a termine intercorso tra le parti dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per l'effetto era stato dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la società era stata condannata - previa ricostruzione giuridica ed economica della carriera - al pagamento delle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale oltre che al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità di retribuzione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito per resistere al ricorso di cui ha chiesto la reiezione. Successivamente alla proposizione del ricorso le parti hanno conciliato la controversia e [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato in giudizio il verbale di conciliazione, contenente la rinuncia al ricorso per cassazione, e ne ha chiesto l'estinzione. [OSCURATO:PERSONA] Dal verbale di conciliazione depositato in giudizio dall'ANAS si evince che le parti hanno conciliato la presente controversia tra loro pendente alle condizioni ivi indicate e [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato altresì di rinunciare al ricorso pendente davanti a questa Corte per ottenere la riforma della sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha poi dichiarato di accettare la rinuncia. Ne consegue che ai sensi dell'art.391 deve essere dichiarata l'estinzione del processo. L'avvenuta accettazione della rinuncia esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 dicembre 2022 1212101111% G