CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 335 cod. pen. per avere colposamente agevolato la sottrazione del veicolo del quale era custode giudiziale parcheggiandolo nella pubblica via, invece che nell'area privata in cui era obbligato a custodirlo.t 2. Nel ricorso e con le successive conclusioni scritte presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e nelle successive conclusioni scritte, si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 335 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha trascurato la giustificazione addotta dal ricorrente: egli spostò il veicolo di qualche metro perché vi erano dei lavori nella strada e di certo non poteva immaginare l'evolversi dei fatti. Per altro verso si assume che la condotta può essere valutata di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e che, comunque, l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Nella sentenza impugnata si argomenta che [OSCURATO:PERSONA] nulla ha allegato a sostegno del suo assunto, secondo il quale lo spostamento della autovettura sarebbe stato dovuto a una necessità momentanea (ipotetici lavori stradali) e che non ha chiarito come questa circostanza si connetterebbe al fatto che il veicolo andava custodito in un fondo privato, mentre fu collocato su una strada pubblica distante 300 metri. Sulla base di questa condotta ha escluso anche la particolare tenuità del fatto. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che tale profilo non risulta avere formato oggetto di specifico motivo di appello, sicché la relativa questione non è ammissibile in questa sede. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decisa il 05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] C anz Pi rluigi [OSCURATO:PERSONA] in CanCeilefitt 2 O GE