CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 15915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 22276/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]° n. 76, p re :4;30 lo studio dell'av v, to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P._A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] CAMARD_A, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 22/5/2019, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha riget- tato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. volta alla dichia- razione della nullità del contratto di affitto di ramo di azienda concluso dalla società attrice (in qualità di affittuaria) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e alla pronuncia delle conseguenti statuizioni restitutorie e risar- citorie; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la con- danna pronunciata dal primo giudice a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle somme alla stessa dovute titolo di canoni non corrisposti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso, in contrasto con la pretesa sul punto avanzata dalla società affittuaria, che l'oggetto del contratto di affitto concluso tra le parti costituisse un impianto destinato alla distribuzione di carburanti per l'autotrazione (per il quale la legge impone la concessione d'uso gratuito e la nullità delle pattuizioni contrattuali lesive di tale prescri- zione), trattandosi unicamente di un deposito di carburante marino in relazione al quale del tutto legittimamente la società concedente aveva negoziato la previsione di un corrispettivo; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con contro- ricorso; con atto in data 8/3/2022, sul presupposto dell'intervenuta dichia- razione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la curatela del falli- mento di tale ultima società si è costituita nel presente giudizio;Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 22276/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 6, del d.lgs. n. 32/98 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente interpretato la norma di legge richiamata, non considerando come l'intero sistema del d.lgs. n. 32/98 cit. avesse a oggetto la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, in tal senso imponendosene l'applicazione a tutti gli impianti legati a detta distribuzione, ivi compresi quelli di deposito ad essa strumentali; peraltro, secondo la società ricorrente, le stesse parti contrattuali avevano espressamente fatto uso, nella conclusione dei contratti di af- fitto via via succedutisi nel tempo, di indicazioni descrittive manifesta- mente riferite a 'impianti di distribuzione di carburante' al fine di iden- tificare la struttura posta a oggetto dei propri rapporti negoziali; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 10, del d.lgs. n. 32/98 e dell'art. 1418 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l'avve- nuta violazione, ad opera delle parti, attraverso la previsione di un cor- rispettivo per la concessione in godimento dell'impianto in esame, dell'art. 1, co. 10, del d.lgs. citato (che prevede la necessaria cessione gratuita degli impianti di distribuzione di carburanti), con la conse- guenza che, trattandosi della violazione di una norma imperativa ex art. 1418 c.c., la corrispondente nullità della previsione relativa al pa- gamento del corrispettivo, da parte della società ricorrente, avrebbe imposto l'accoglimento delle domande dalla stessa originariamente avanzate; entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione sono inammissibili;Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 22276/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, attraverso le censure in esame, la società ricorrente abbia inteso procedere, non già alla contestazione di un er- rore di sussunzione in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell'ap- plicazione dell'art. 1, co. 6 (e poi, di conseguenza, del co. 10), del d.lgs. n. 32/98 (in tal senso integrando un'ipotesi di falsa applicazione di legge), bensì alla valutazione critica della ricognizione della fattispecie concreta, ossia alla contestazione dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'oggetto del contratto di affitto in esame non sarebbe un impianto di distribuzione di carburanti (espres- samente menzionato nell'art. 1, co. 6, cit.), ma solo un mero deposito, sottratto, come tale, al vigore della disposizione normativa richiamata; al riguardo, varrà precisare come l'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 32/98 anticipa il significato del lemma 'impianti' che verrà impiegato nel testo normativo, come abbreviazione dell'espressione 'impianti di distribu- zione dei carburanti' ("di seguito denominati "impianti"..), disponendo che: "La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'au- torizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la ces- sione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le mo- dalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interpro- fessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pub- blicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma preve- dono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie con- trattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2022 - R.G. n. 22276/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive"; sulla base di tali premesse normative, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto, in via di fatto, di dover escludere che l'oggetto del con- tratto di affitto in esame fosse un impianto destinato alla distribuzione di carburanti, essendo giunti all'accertamento che, nel caso di specie, il mero deposito interrato munito di una pompa per l'estrazione del carburante marino non valesse affatto a integrare quella nozione di impianto destinato alla distribuzione, inteso come l'insieme delle at- trezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, indispensabile ai fini dell'applicazione della norma- tiva richiamata; ciò posto, le censure in esame devono ritenersi inammissibili, es- sendosi spinte a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legitti- mità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione; occorre qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di rie- saminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); nella specie, la corte territoriale ha ritenuto di ricavare, dal com- plesso delle informazioni probatorie acquisite nel corso del giudizio, Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 22276/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri una ricostruzione oggettiva dei fatti di causa inclini ad escludere l'av- venuta cessione in godimento, in favore della società odierna ricor- rente, di un impianto di distribuzione di carburanti così come descritto nella norma sopra riprodotta; e ciò, sulla base di considerazioni che il giudice d'appello ha elaborato, nell'esercizio della discrezionalità valu- tativa allo stesso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di congruità dell'argomentazione, im- muni da vizi d'indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente; con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al rigetto dei primi due, la ricorrente censura la sentenza impugnata per viola- zione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nonché per mancanza di motivazione ed omesso esame della censura di non debenza della rivalutazione mone- taria (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la doglianza formulata in sede di appello dall'odierna ricorrente con riguardo alla condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di controparte, della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, erroneamente imposta nel caso di specie, trat- tandosi di un accessorio riferito all'adempimento di un debito di valuta; il motivo è fondato; osserva il Collegio come, effettivamente, a fronte delle specifiche censure sollevate dall'allora società appellante nei confronti della sen- tenza di primo grado (con particolare riguardo al tema concernente la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore di controparte, della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, erroneamente imposta a fronte di un debito di valuta), la corte territoriale non abbia emesso alcuna pronuncia, in tal modo incorrendo nella palese violazione dell'art. 112 c.p.c. in questa sede sostanzialmente e fondatamente de- nunciata; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fonda- tezza del terzo motivo (inammissibili i primi due), dev'essere disposta Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 22276/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Ancona cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibili i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della