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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 27290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Cassino che lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 e 660 cod. pen.; Rilevato che l'impugnazione non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata per dichiarare la sua responsabilità e, in sostanza, ripropone i medesimi argomenti già adeguatamente valutati - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - dal giudice a quo; Considerato, quindi, che il ricorrente con il lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, sebbene tale operazione non sia consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Cassino che lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 e 660 cod. pen.; Rilevato che l'impugnazione non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata per dichiarare la sua responsabilità e, in sostanza, ripropone i medesimi argomenti già adeguatamente valutati - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - dal giudice a quo; Considerato, quindi, che il ricorrente con il lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, sebbene tale operazione non sia consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 27290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris