CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 01111/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 29 ottobre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 103 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 349 comma 2 cod. pen., accertato in Pescara il 18 e 20 marzo 2017. Letta la memoria trasmessa il 9 luglio 2024 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato, in quanto avvenuta presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] (ossia Montesilvano, [OSCURATO:PERSONA] n. 372) con atto depositato il 3 ottobre 2023, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810), secondo cui, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. Considerato che nel caso alcuna concreta menomazione del diritto di difesa appare ravvisabile, posto che la notificazione è avvenuta presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, il quale nulla ha eccepito davanti ai giudici di appello, fermo restando che il ricorso non fornisce alcuna specifica indicazione, in un'ottica sostanziale e non meramente formale, rispetto all'asserita inidoneità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium presso il difensore fiduciario. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 202