CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39947/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdatcnmitsz alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara gli ha restituito, per il tramite della Direzione della Casa circondariale, il CD che [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato per la proposizione di un reclamo. [OSCURATO:PERSONA] ha a tal fine precisato che è possibile depositare documenti su supporto informatico ma non istanze che possono pervenire tramite PEC o deposito in cancelleria. Il ricorrente ha lamentato vizio di violazione di legge perché la legge non impone una forma per la proposizione del reclamo. In tal modo, però, ha proposto impugnazione avverso un provvedimento meramente interlocutorio, che non è impugnabile perché la legge non prevede che contro tal tipo di provvedimenti, che appunto non esprimono un contenuto decisorio, sia consentito proporre impugnazione. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. antalucia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'...