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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15458/2023

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onunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 31261/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (franco.carile@pec- ordineavvocatiancona.it) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021 , la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento emess o dal concessionar io del servizio in relazione allaTARI dovuta dal la contribuente al Comune di Casalnuovo di Napoli, per l’anno 2016; 1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha considerato che difettava la prova del presupposto impositivo, così come già rilevato «con sentenza n. 188/01/2020 [di] questa stessa Commissione tributaria »; ed ha soggiunto che, nella fattispecie, risultava «ancora più evidente l'approssimazione con cui l'ente impositore ha inteso tassare la società attuale appellante, dapprima emettendo a breve distanza di tempo vari avvisi di accertamentoalcuni riferiti alla medesima annualità, successivamente tentando di sostenere chel'avviso oggetto del presente giudizio riguarderebbe solo una parte della superficietassata e, in particolare, la superficie di mq 1099 corrispondente alla parte dichiarata dalla società, mentre il resto della superficie complessiva di mq. 7231,84 sarebbe statatassata·con distinto avviso di accertamento oggetto di altro giudizio attualmente pendente presso la Corte di Cassazione.»;

2. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente che l’accoglimento del l’appello poggiava su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, contraddittoria ed incongruanella parte in cui il giudice del gravame aveva dato atto di una superfice tassata corrispondente a quella dichiarata dalla stessa contribuente; - soggiunge la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva acriticamente recepito una precedente pronuncia della stessa Commissione tributaria regionale, - peraltro oggetto di ricorso per cassazione, -senza dar conto del relativo contenuto decisorio, così che era rimasto del tutto inespresso il rinvio per relationem a detta pronuncia, e con riferimento tanto alle ragioni che deponevano per la rilevata insussistenza del presupposto impositivo quanto alla loro applicabilità nel (diverso) giudizio oggetto di definizione; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, -in relazione al motivo di appello articolato da controparte che involgeva la tariffa in concreto applicata (in ragione di € 20,20 al mq.) piuttosto che l’estensione dell’area tassata (e dichiarata) ovvero la sua stessa imponibilità, - il giudice del gravame non avrebbe potuto risolvere il decisumnel mero annullamento dell’atto in quanto avrebbe dovuto piuttosto procedere ad una motivata valutazione sostitutiva nel merito della pretesa impositiva (e, dunque, in ordine al criterio di tariffa da applicare nella fattispecie); -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sull’assunto che il dispositivo della pronuncia risultava generico ed indeterminato quanto all’effettivo contenuto del «comando giudiziale» siccome risoltosi nel mero accoglimento dell’appello;2. –in via pregiudiziale di rito, va rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoliche, -parte del giudizio svoltosi nei gradi di merito, - la ricorrente non ha evocato nel giudizio di legittimità; - va, pertanto, disposto il rinvio d el processo a nuovo ruolo in quanto v’è necessità, nei detti termini, di integrare il contraddittorionei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, assegnando allaricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso, e rinvia il processo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 31261/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (franco.carile@pec- ordineavvocatiancona.it) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021 , la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento emess o dal concessionar io del servizio in relazione allaTARI dovuta dal la contribuente al Comune di Casalnuovo di Napoli, per l’anno 2016; 1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha considerato che difettava la prova del presupposto impositivo, così come già rilevato «con sentenza n. 188/01/2020 [di] questa stessa Commissione tributaria »; ed ha soggiunto che, nella fattispecie, risultava «ancora più evidente l'approssimazione con cui l'ente impositore ha inteso tassare la società attuale appellante, dapprima emettendo a breve distanza di tempo vari avvisi di accertamentoalcuni riferiti alla medesima annualità, successivamente tentando di sostenere chel'avviso oggetto del presente giudizio riguarderebbe solo una parte della superficietassata e, in particolare, la superficie di mq 1099 corrispondente alla parte dichiarata dalla società, mentre il resto della superficie complessiva di mq. 7231,84 sarebbe statatassata·con distinto avviso di accertamento oggetto di altro giudizio attualmente pendente presso la Corte di Cassazione.»; 2. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente che l’accoglimento del l’appello poggiava su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, contraddittoria ed incongruanella parte in cui il giudice del gravame aveva dato atto di una superfice tassata corrispondente a quella dichiarata dalla stessa contribuente; - soggiunge la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva acriticamente recepito una precedente pronuncia della stessa Commissione tributaria regionale, - peraltro oggetto di ricorso per cassazione, -senza dar conto del relativo contenuto decisorio, così che era rimasto del tutto inespresso il rinvio per relationem a detta pronuncia, e con riferimento tanto alle ragioni che deponevano per la rilevata insussistenza del presupposto impositivo quanto alla loro applicabilità nel (diverso) giudizio oggetto di definizione; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, -in relazione al motivo di appello articolato da controparte che involgeva la tariffa in concreto applicata (in ragione di € 20,20 al mq.) piuttosto che l’estensione dell’area tassata (e dichiarata) ovvero la sua stessa imponibilità, - il giudice del gravame non avrebbe potuto risolvere il decisumnel mero annullamento dell’atto in quanto avrebbe dovuto piuttosto procedere ad una motivata valutazione sostitutiva nel merito della pretesa impositiva (e, dunque, in ordine al criterio di tariffa da applicare nella fattispecie); -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sull’assunto che il dispositivo della pronuncia risultava generico ed indeterminato quanto all’effettivo contenuto del «comando giudiziale» siccome risoltosi nel mero accoglimento dell’appello;2. –in via pregiudiziale di rito, va rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoliche, -parte del giudizio svoltosi nei gradi di merito, - la ricorrente non ha evocato nel giudizio di legittimità; - va, pertanto, disposto il rinvio d el processo a nuovo ruolo in quanto v’è necessità, nei detti termini, di integrare il contraddittorionei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, assegnando allaricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso, e rinvia il processo a
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