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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 1971

Cassazione n. 40383/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 34260 emessa il 26 maggio 2022 la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che il 17/6/2021 aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale cittadino alla Mongardi per il delitto di tentata percezione indebita di erogazioni da arte di ente pubblico (artt. 56, 316-ter cod. pen.), sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorso deciso dalla sesta sezione, peraltro, era stato inizialmente assegnato alla settima sezione penale con udienza non partecipata fissata per il giorno 1,/4/2022, e con memoria inoltrata a tale sezione la difesa richiamava la decisione della Corte Costituzionale del 1°/2/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente art. 53 comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui prevedeva che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art.135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale".

La sentenza n. 34260 della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, alla pag. 4, par. 6, a tal proposito, dava atto che "il difensore dei ricorrenti ha altresì depositato memoria scritta".

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ,/ avverso la predetta sentenza della Corte di Cassazione, per mancato esame della questione decisiva riguardante la sopravvenuta illegalità della pena convertita in pena pecuniaria, come da sentenza n. 28/2022 della Corte Costituzionale cit.

3. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di successione di leggi nel tempo, ha ripetutamente evidenziato che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius" (Sez.

U, n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265111, Della Fazia).

Anche più di recente si è rilevato che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez.

U., n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689, Miraglia).

Anche con specifico riferimento all'illegalità della pena conseguente - come nel caso di specie - a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il tra:tamento sanzionatorio si è affermato che questa nel giudizio di Cassazione è rilevabile d'Aficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207, Jazouli).

Si tratta di principi che discendono dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che hanno trovato riconoscimento anche nell'art. 15 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16/12/1966 e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25/10/1977 il cui art. 15, nel richiamare il principio "nullum crimen nulla poena sine lege,' prevede anche l'obbligatoria a p pl ica zi on e al colpevole della pena sopravvenuta più favorevole.

La stessa sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, dinanzi menzionata, citando a sua volta la precedente sentenza "Della Fazia" (n. 46653 de126/06/2015 cit.) ha rilevato che <<il mutamento strutturale nei criteri di composizione della pena, rendendo quella inflitta non più in linea con i parametri legali ha, per così dire, natura "esterna" a qualsiasi valutazione riguardante il processo ed integra un motivo costituzionalmente imposto" (art. cod. pen., art.25 Cost. comma 2, art. 7 p. 1 CEDU e art. 117 Cost. comma 1), del quale la Corte di legittimità, anche a fronte di ricorso inammissibile, deve "autoinvestirsi"».

Alla luce di tali principi deve riconoscersi che l'omesso esame del "motivo costituzionalmente imposto", costituito dal mutamento strutturale nei criteri di composizione della pena conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso quella inflitta non più in linea con i parametri legali, motivo richiamato anche nella memoria difensiva presentata dalla difesa alla settima sezione penale, pur menzionata dalla sentenza n. 34260 del 26 maggio 2022 al par. 6 (pag. 4), ma evidentemente non esaminata da questa, integra l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistendo in un omesso esame della memoria difensiva, oltre che dell'intervenuta modifica normativa.

Conseguentemente, la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione nei confronti della ricorrente va revocata e la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] va annullata, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pena pecuniaria alla luce del nuovo assetto normativo.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della • Corte.di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 34260 emessa il 26 maggio 2022 la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che il 17/6/2021 aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale cittadino alla Mongardi per il delitto di tentata percezione indebita di erogazioni da arte di ente pubblico (artt. 56, 316-ter cod. pen.), sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorso deciso dalla sesta sezione, peraltro, era stato inizialmente assegnato alla settima sezione penale con udienza non partecipata fissata per il giorno 1,/4/2022, e con memoria inoltrata a tale sezione la difesa richiamava la decisione della Corte Costituzionale del 1°/2/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente art. 53 comma 2 della legge 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui prevedeva che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art.135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale". La sentenza n. 34260 della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, alla pag. 4, par. 6, a tal proposito, dava atto che "il difensore dei ricorrenti ha altresì depositato memoria scritta". 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ,/ avverso la predetta sentenza della Corte di Cassazione, per mancato esame della questione decisiva riguardante la sopravvenuta illegalità della pena convertita in pena pecuniaria, come da sentenza n. 28/2022 della Corte Costituzionale cit. 3. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, in tema di successione di leggi nel tempo, ha ripetutamente evidenziato che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative "in melius" (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Rv. 265111, Della Fazia). Anche più di recente si è rilevato che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689, Miraglia). Anche con specifico riferimento all'illegalità della pena conseguente - come nel caso di specie - a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il tra:tamento sanzionatorio si è affermato che questa nel giudizio di Cassazione è rilevabile d'Aficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207, Jazouli). Si tratta di principi che discendono dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che hanno trovato riconoscimento anche nell'art. 15 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16/12/1966 e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25/10/1977 il cui art. 15, nel richiamare il principio "nullum crimen nulla poena sine lege,' prevede anche l'obbligatoria a p pl ica zi on e al colpevole della pena sopravvenuta più favorevole. La stessa sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, dinanzi menzionata, citando a sua volta la precedente sentenza "Della Fazia" (n. 46653 de126/06/2015 cit.) ha rilevato che <<il mutamento strutturale nei criteri di composizione della pena, rendendo quella inflitta non più in linea con i parametri legali ha, per così dire, natura "esterna" a qualsiasi valutazione riguardante il processo ed integra un motivo costituzionalmente imposto" (art. cod. pen., art.25 Cost. comma 2, art. 7 p. 1 CEDU e art. 117 Cost. comma 1), del quale la Corte di legittimità, anche a fronte di ricorso inammissibile, deve "autoinvestirsi"». Alla luce di tali principi deve riconoscersi che l'omesso esame del "motivo costituzionalmente imposto", costituito dal mutamento strutturale nei criteri di composizione della pena conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso quella inflitta non più in linea con i parametri legali, motivo richiamato anche nella memoria difensiva presentata dalla difesa alla settima sezione penale, pur menzionata dalla sentenza n. 34260 del 26 maggio 2022 al par. 6 (pag. 4), ma evidentemente non esaminata da questa, integra l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivo di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistendo in un omesso esame della memoria difensiva, oltre che dell'intervenuta modifica normativa. Conseguentemente, la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione nei confronti della ricorrente va revocata e la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] va annullata, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pena pecuniaria alla luce del nuovo assetto normativo. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 34260 pronunciata in data 26/05/2022 dalla sesta sezione della • Corte.di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della suddetta Corte di Appello per la rideterminazione della pena
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