CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 20521/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 22243-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/07/2015 R.G.N. 197/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg.22243/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 197/2015 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Larino, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della datrice [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui era dipendente dal 1984, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento senza preavviso, intimatogli con lettera del 24.11.2011, a seguito di contestazione di addebito formulata in termini di gravi irregolarità poste in essere nello svolgimento delle mansioni di sportellista presso l'Ufficio postale di Montenero di Bisaccia. 2. In particolare, al lavoratore era stato contestato di avere eseguito due operazioni di prelievo, disconosciute dalla titolare, effettuate presso il citato Ufficio nei giorni 7 e 15 gennaio 2019 per importi rispettivamente di euro 5.000,00 e di euro 1.700,00, consegnando le somme ai richiedenti, nipoti della intestataria e uno dei quali affine allo stesso Zappitelli, sebbene non muniti di delega. 3. La Corte territoriale, affermata l'ammissibilità del reclamo, ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che i comportamenti previsti dalle disposizioni collettive con la sospensione erano solo quelli caratterizzati dall'assenza di dolo, mentre, qualora fosse stato ravvisabile l'elemento intenzionale, la sanzionabilità con il licenziamento senza preavviso richiedeva unicamente la verifica del forte pregiudizio arrecato o che potesse essere arrecato alla società o ai terzi; ha precisato che, nel caso di specie, le due violazioni erano connotate dal carattere doloso e che la restituzione successiva delle somme non privava la sussistenza del forte pregiudizio arrecato all'intestataria del conto; ha specificato che proprio l'anzianità di servizio dello Zappittelli avrebbe dovuto indurlo a non effettuare le suddette operazioni, le quali avevano compromesso la legittima aspettativa datoriale nella futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa. 4. Avvero la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. 5. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. i k( 6. [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali del lavoro: in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4 lett. n) e comma 6 lett. c) del CCNL 14.4.2011 applicato al rapporto di lavoro e conseguente violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla mancanza addebitata ex art. 7 legge n. 300/1970. 2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i Giudici di seconde cure avevano erroneamente individuato ed interpretato le norme contrattuali, applicate alla fattispecie, con il ritenere che dalle condotte asseritamente dolose commesse era derivato tanto un pregiudizio nei confronti dei terzi quanto nei confronti degli scopi aziendali; che altrettanto erroneamente avevano considerato la rottura del vincolo fiduciario nell'attuazione degli obblighi del prestatore di lavoro; che inoltre, avevano omesso di parametrare il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto addebitato e che le condotte non erano state commesse "deliberatamente" al fine di procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, non essendosi verificato alcun pregiudizio, reale o potenziale, a terzi o alla società datrice; che, infine, non avevano valorizzato l'episodicità delle due violazioni. Il ricorrente conclude, quindi, nel senso che doveva essere esclusa la gravità della condotta con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria. 3. L'unico motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. 4. Esso presenta sia profili di infondatezza sia di inammissibilità. 5. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente interpretato la norma collettiva (art. 54, comma 6 lett. c), ricostruendo puntualmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare. 6. In primo luogo, ha valorizzato il carattere doloso sotteso alla condotta posta in essere dal lavoratore per escluderne la riconducibilità alla previsione di cui all'art. 54, comma 4 lett. n) che sanziona con la sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione per 10 giorni "qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti e degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di gravità, altrimenti sanzionabile". 7. La violazione dolosa di leggi e regolamenti rappresenta il discrimen rispetto all'ipotesi sanzionata meno severamente dalla contrattazione collettiva, risultando irrilevante accertare se la predetta violazione sia stata posta in essere ai fini del conseguimento di un beneficio per sé o per altri. 8. Per completezza, quanto alla definizione dell'elemento soggettivo sotteso alla menzionata clausola pattizia, deve rimarcarsi come gli approdi ai quali è pervenuto il Collegio del merito siano in sostanza conformi a diritto perché coerenti coi dicta di questa Corte, alla stregua dei quali ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. in data 11 luglio 2007 per i dipendenti delle Poste italiane, richiede solamente il dolo generico e la mera potenzialità dannosa della condotta contestata (vedi Cass. 4/12/2017 n.28962), rimandando a una nozione più generale, coincidente con la rappresentazione e volizione del fatto costituente l'addebito disciplinare, nel senso che l'evento sia preveduto e voluto quale conseguenza della propria azione, e non con una nozione restrittiva di dolo, in sostanza coincidente con quella di dolo intenzionale, intendendosi per tale il legame psicologico che raggiunge l'intensità massima, nel senso che la rappresentazione del verificarsi del fatto costituente l'addebito disciplinare, costituisce lo scopo finalistico in vista dei quali il soggetto si determina alla condotta (cfr. Cass. 30/11/2015 n.24367). 9. In secondo luogo, la Corte distrettuale ha -con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede perché congruamente e adeguatamente motivato- affermato la sussistenza del pregiudizio arrecato dalla condotta del lavoratore tanto nei confronti dei terzi, quanto nei confronti degli scopi aziendali della società datrice, la quale ha visto compromettere la legittima aspettativa nella futura correttezza dell'adempimento. 10.11 predetto accertamento è stato, invero, corredato da una motivazione esente da vizi alla luce della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cpc., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. 11. Peraltro, come condivisibilmente specificato dalla Corte territoriale, ai fini dell'applicazione della sanzione espulsiva di cui all'art. 54, comma 6 lett. c) CCNL, non può essere attribuita alcuna rilevanza al fatto che il grave pregiudizio patrimoniale arrecato all'intestataria del conto sia venuto a posteriori meno e si sia rivelato, quindi, meramente "potenziale", giacché dal tenore letterale ("violazione dolose che possano arrecare") della disposizione in esame si evince come non sia richiesto l'effettivo verificarsi di un danno né verso la datrice né verso terzi. 12. Deve considerarsi al riguardo che anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico postale, l'impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito (tali da comportare l'assoggettamento della società a verifiche periodiche da parte dell'azionista Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio e da sottomettere l'attività svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, í quali devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza (vedi Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.776). Sulla scia di tali principi è stato affermato, proprio con riferimento all'art. 54 del CCNL Poste, che la nozione di pregiudizio alla società o a terzi, ossia eventualmente agli utenti del servizio postale, non comprende soltanto il danno patrimoniale ma appunto anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. 5/8/2015, n. 16464; Cass. n. 30461/2021). 13. Parimenti insindacabile è il giudizio di proporzionalità della misura espulsiva rispetto alla condotta contestata. 14. Sullo specifico punto deve evidenziarsi che i Giudici di seconde cure hanno affermato la legittimità del licenziamento attraverso un accertamento della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, non limitandosi a riscontrare l'astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, ma tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. 15. E' opportuno ricordare, in tema di licenziamento per giusta causa, che l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, il quale - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione AL inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se privo di vizi logici e giuridici e sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 25144/2010; Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 26010/2018). 16. Deve, quindi, conclusivamente rimarcarsi come nello specifico la Corte di merito si sia attenuta ai consolidati principi giurisprudenziali enucleati da questa Corte, procedendo ad una ricognizione approfondita delle acquisizioni probatorie; qualificando in termini di gravità la condotta del lavoratore, il quale aveva arrecato un vulnus alle obbligazioni che scandivano la prestazione lavorativa; operando una corretta sussunzione dei fatti nell'ambito della categoria dell'inadempimento grave, rubricato all'art. 2119 c.c. ed in tale prospettiva, validamente richiamandosi anche alla "scala valoriale" enunciata dalla contrattazione collettiva di settore che, al comma sesto lettera c) del ricordato art. 54 CCNL 2011, contempla la sanzione del licenziamento senza preavviso per le ipotesi di violazione dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi. (Cass. n. 31363/2021). 17. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. 18. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore decontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe