CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37152/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAt-zi- a>vy,is"5 911-er" rp-d7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 202C) la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, applicato l'art.599 bis cod.proc.pen., ha ridotto ad anni tre e giorni quindici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di incendio di autovetture ed altro oggetto di contestazione -capi da a) ad h)-, commessi in Treviso dal 29 gennaio al 14 luglio 2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge in relazione all' art. 129 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la decisione di secondo grado ha preso atto della rinunzia al primo motivo di appello e dell'intervenuto accordo tra le parti sulla riduzione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza posteriore al 3 agosto 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]