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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 35342/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17069/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio ex art.86 cod.proc.civ., el.dom.ta presso il suo studio in Terni, V.[OSCURATO:PERSONA] 7 e quindi domiciliata ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; PEC ; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte costituitasi al solo fine della discussione - Ricorso n. 17069/15 avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.2372/25/14 del 4-5 dicembre 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato in recupero dell’imposta di registro ovvero del contributo unificato dovuto su un giudizio civile cautelare in relazione al quale la Moroni era stata richiesta del pagamento quale co-obbligata in solido con la controparte inadempiente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il primo giudice aveva respinto il ricorso ritenendo testualmente: “ non specificato né il petitum né la causa petendi, non essendo stato dato di comprendere a quale atto si riferisse l'imposta di registro né tantomeno le ragioni per cui detta imposta non dovesse essere pagata o comunque l'importo dovesse essere ripetuto (…) unicamente risultando come la ricorrente fosse tenuta in solido al pagamento della somma di euro 174,00 ex art. 37 d.P.R. 131/86 in relazione ad una controversia probabilmente civile i cui estremi e la cui decisione mai è dato conoscere”; - i profili di dubbio circa l'esatto oggetto del contendere (imposta di registro o contributo unificato; vizi dell'atto impositivo o di riscossione effettivamente dedotti; rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate) permanevano anche nel grado di appello, il cui effettivo thema decidendum sembrava comunque dover essere limitato alla sola natura solidale della responsabilità tributaria dedotta nell'atto opposto; - natura solidale che andava effettivamente ribadita ex articoli 37 e 57 d.P.R. 131/86. § 1.2 L’ Agenzia delle entrate, già costituitasi in appello allorquando rilevava la “insussistenza dei motivi per i quali a detta di parte appellante l'imposta di registro non dovrebbe essere pagata” (sent.CTR), si è costituita nel presente giudizio al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Il Procuratore Generale ha così concluso: “Nel caso di specie, rileva questo P.G. che il ricorso, che consta di ben 354 pagine, non viene articolato in specifici motivi; non contiene una chiara e comprensibile esposizione dei fatti; elenca una serie di citazioni dottrinarie di cui però non viene specificata la pertinenza rispetto alle questioni trattate, che peraltro non vengono in alcun modo individuate.

La conclusione appare’ pertanto obbligata, nel senso dell’inammissibilità del ricorso stesso.” La ricorrente ha depositato memoria marzo 2022 con comunicazione di variato recapito professionale.

Ha inoltre depositato, in vista dell’odierna camera di consiglio, ulteriore memoria illustrativa firmata digitalmente.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile.

Esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod.proc.civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato.

Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass.n. 8425/20): “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui”; e che, inoltre (Cass.n. 8009/19): “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttaviaun principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)”, così pure Cass.n. 21297/16 in una fattispecie di ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente aveva riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito.

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). § 2.2 Orbene, nel caso concreto ci si trova di fronte ad un ricorso – corredato da due memorie - connotato da eccezionale proliss ità (n.354 pagine a fronte della semplicità della questione affrontata nella sentenza impugnata, la cui motivazione consta di una sola pagina) ed avulso da ogni doveroso sforzo di economia processuale.

Esso - da un lato - spazia discorsivamente per l’un iverso giuridico riproducendo libere considerazioni già svolte avanti ai giudici di merito (e da questi ultimi già stigmatizzate proprio per la loro vaghezza ed inidoneità a delimitare petitum e causa petendi ), tra il resto attinenti alla nozione di ente pubblico e di demanio, al fenomeno di successione-soppressione tra enti pubblici, alla tutela dell’ordine pubblico, alla tripartizione ed usurpazione dei poteri, al procedimento storico di formazione della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), al contenuto del diritto di proprietà, alla globale illegittimità di cospicui settori ordinamentali, finanche all’etimo di innumerevoli termini ed istituti; e risulta –dall’altro – comple tamente privo dell’essenziale, cioè della concisa ricostruzione dei fatti di causa e della formulazione di specifici motivi di cassazione ex art.360 cod.proc.civ..

Si tratta, in definitiva, di un ricorso del tutto avulso dal ‘tipo’ legale e genericamente mirato a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono – come detto - non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass.cit.), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità.

Le dissertazioni e le opinioni qui proposte sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento.

Inoltre, esse sono prive di ogni puntuale ricostruzione - con relativo richiamo – al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la pur nitida e circoscritta ratio (sussistenza della solidarietà tributaria passiva) che si intenderebbe inficiare.

Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).

Definitiva conferma di tutto ciò si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v.ricorso, pag.354), non scevre altresì da una richiesta di condanna della controparte al ‘risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico’ (…).

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla si provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17069/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio ex art.86 cod.proc.civ., el.dom.ta presso il suo studio in Terni, V.[OSCURATO:PERSONA] 7 e quindi domiciliata ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; PEC ; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte costituitasi al solo fine della discussione - Ricorso n. 17069/15 avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.2372/25/14 del 4-5 dicembre 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato in recupero dell’imposta di registro ovvero del contributo unificato dovuto su un giudizio civile cautelare in relazione al quale la Moroni era stata richiesta del pagamento quale co-obbligata in solido con la controparte inadempiente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il primo giudice aveva respinto il ricorso ritenendo testualmente: “ non specificato né il petitum né la causa petendi, non essendo stato dato di comprendere a quale atto si riferisse l'imposta di registro né tantomeno le ragioni per cui detta imposta non dovesse essere pagata o comunque l'importo dovesse essere ripetuto (…) unicamente risultando come la ricorrente fosse tenuta in solido al pagamento della somma di euro 174,00 ex art. 37 d.P.R. 131/86 in relazione ad una controversia probabilmente civile i cui estremi e la cui decisione mai è dato conoscere”; - i profili di dubbio circa l'esatto oggetto del contendere (imposta di registro o contributo unificato; vizi dell'atto impositivo o di riscossione effettivamente dedotti; rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate) permanevano anche nel grado di appello, il cui effettivo thema decidendum sembrava comunque dover essere limitato alla sola natura solidale della responsabilità tributaria dedotta nell'atto opposto; - natura solidale che andava effettivamente ribadita ex articoli 37 e 57 d.P.R. 131/86. § 1.2 L’ Agenzia delle entrate, già costituitasi in appello allorquando rilevava la “insussistenza dei motivi per i quali a detta di parte appellante l'imposta di registro non dovrebbe essere pagata” (sent.CTR), si è costituita nel presente giudizio al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Il Procuratore Generale ha così concluso: “Nel caso di specie, rileva questo P.G. che il ricorso, che consta di ben 354 pagine, non viene articolato in specifici motivi; non contiene una chiara e comprensibile esposizione dei fatti; elenca una serie di citazioni dottrinarie di cui però non viene specificata la pertinenza rispetto alle questioni trattate, che peraltro non vengono in alcun modo individuate. La conclusione appare’ pertanto obbligata, nel senso dell’inammissibilità del ricorso stesso.” La ricorrente ha depositato memoria marzo 2022 con comunicazione di variato recapito professionale. Ha inoltre depositato, in vista dell’odierna camera di consiglio, ulteriore memoria illustrativa firmata digitalmente. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile. Esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod.proc.civ., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass.n. 8425/20): “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui”; e che, inoltre (Cass.n. 8009/19): “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttaviaun principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)”, così pure Cass.n. 21297/16 in una fattispecie di ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente aveva riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito. Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). § 2.2 Orbene, nel caso concreto ci si trova di fronte ad un ricorso – corredato da due memorie - connotato da eccezionale proliss ità (n.354 pagine a fronte della semplicità della questione affrontata nella sentenza impugnata, la cui motivazione consta di una sola pagina) ed avulso da ogni doveroso sforzo di economia processuale. Esso - da un lato - spazia discorsivamente per l’un iverso giuridico riproducendo libere considerazioni già svolte avanti ai giudici di merito (e da questi ultimi già stigmatizzate proprio per la loro vaghezza ed inidoneità a delimitare petitum e causa petendi ), tra il resto attinenti alla nozione di ente pubblico e di demanio, al fenomeno di successione-soppressione tra enti pubblici, alla tutela dell’ordine pubblico, alla tripartizione ed usurpazione dei poteri, al procedimento storico di formazione della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), al contenuto del diritto di proprietà, alla globale illegittimità di cospicui settori ordinamentali, finanche all’etimo di innumerevoli termini ed istituti; e risulta –dall’altro – comple tamente privo dell’essenziale, cioè della concisa ricostruzione dei fatti di causa e della formulazione di specifici motivi di cassazione ex art.360 cod.proc.civ.. Si tratta, in definitiva, di un ricorso del tutto avulso dal ‘tipo’ legale e genericamente mirato a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono – come detto - non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass.cit.), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità. Le dissertazioni e le opinioni qui proposte sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Inoltre, esse sono prive di ogni puntuale ricostruzione - con relativo richiamo – al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la pur nitida e circoscritta ratio (sussistenza della solidarietà tributaria passiva) che si intenderebbe inficiare. Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre). Definitiva conferma di tutto ciò si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v.ricorso, pag.354), non scevre altresì da una richiesta di condanna della controparte al ‘risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico’ (…). Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla si provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst
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