CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MALDIVE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione e trasporto di Kg. 2,075 (di cui gr. 1.580 di principio attivo e n. 10.531 dosi ricavabili) di cocaina (fatto del 19.7.2021). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Carenza dell'accertamento tecnico in atti in relazione alla presenza di un valore di principio attivo di soli 80 grammi superiore alla misura minima per configurare l'aggravante dell'ingente quantità (pari a 2.000 volte il valore massimo, determinato, per la cocaina, in mg. 750), trattandosi nella specie di gr. 1.580. II) Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per omessa indicazione di elementi concreti che siano idonei a dimostrare il più marcato disvalore della condotta in contestazione. III) Vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con l'aggravante ex art. 80 cit. IV) Mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di revoca della libertà vigilata, del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è reiterativo e privo di pregio. La Corte territoriale ha già avuto modo di osservare - legittimamente - che la scelta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato implica l'accettazione da parte del medesimo del risultato di tutti gli atti di indagine, tra cui l'accertamento del LASS dei Carabinieri operanti, sulla base del quale è stato contestato il quantitativo di principio attivo e, di conseguenza, l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. 309/90. I giudici del merito non hanno ritenuto necessario procedere ad attività istruttoria integrativa, con valutazione insindacabile in questa sede, proprio alla luce del rito speciale scelto dal prevenuto. 2. Il secondo motivo non considera che la c.d. "doppia conforme" di condanna ha ampiamente e logicamente motivato sulla ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni per configurare l'aggravante contestata, avuto riguardo alla quantità, al grado di purezza e al concreto pericolo per la salute pubblica derivante dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili (oltre 10.000). Peraltro, sul tema, si deve rammentare il condivisibile principio per cui, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (cfr. Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01). Tale evenienza è stata insindacabilmente accertata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato lo specifico comportamento del ricorrente, che si era colpevolmente affidato ad altri soggetti in relazione al carico di droga consapevolmente trasportato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che sul giudizio di mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche vi è stata adeguata motivazione, in ragione della particolare gravità del fatto connessa al quantitativo di droga trasportata, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. È parzialmente fondato il quarto motivo. Occorre riconoscere che vi è assoluta carenza di motivazione nella sentenza impugnata (ed in quella di primo grado) quanto ai presupposti applicativi della libertà vigilata e del divieto di espatrio, non avendo i giudicanti specificato le ragioni in fatto e diritto a sostegno dell'applicazione delle predette misure nei confronti del prevenuto. Non altrettanto può dirsi per la misura del ritiro della patente di guida, la quale non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del d.P.R. 309/90 si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (cfr. Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Rv. 283444 - 01). Nella specie, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che l'imputato aveva commesso il fatto mentre era a bordo di un motociclo, in tal modo giustificando - legittimamente - tale sanzione. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente annullata, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria del divieto di espatrio, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria del divieto di espatrio e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deci