CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.540/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio Legalitax, in Roma in via Flaminia n. 135 –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 1196/02/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate di Ancona aveva rideterminato il reddito della società contribuente con applicazione di maggiori IRES, IVA e IRAP ed altro, con riferimento all’anno di imposta 2011. La contribuente aveva nella specie corrisposto somme a diverse società sportive ed a associazioni sportive dilettantistiche (184.000 euro) le quali erano state qualificate come attività di sponsorizzazione e poi riqualificate dall’Agenzia come erogazioni liberali indeducibili ex art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il giudice di seconde cure ribaltò la decisione ritenendo che nella specie la società avesse adeguatamente dimostrato l’inerenza del costo alla propria attività dalla quale derivavano i ricavi ed i proventi che concorrevano a formare il reddito di impresa. In particolare la CTR mosse dal presupposto secondo cui la fattispecie non rientrasse nella attività di sponsorizzazione ma che essa costituisse spesa di pubblicità effettuata per reclamizzare il proprio prodotto ad un pubblico variegato e pertanto che essa fosse “utile” per incrementare i ricavi e, come tale potesse rientrare nelle spese deducibili ex art. 109 TUIR. Secondo la CTR, quindi, si sarebbe trattato di attività di promozione del marchio e del prodotto volta quindi ad un potenziale incremento dell’attività commerciale posta in essere. Sicché la società contribuente non era tenuta a dimostrare, come diversamente richiesto dall’Erario, aritmeticamente l’aumento dei ricavi né tanto meno avrebbe dovuto spiegare come mai la pubblicità non fosse diretta ad un pubblico “riservato”. La CTR ritenne che la contribuente avesse adempiuto agli oneri formali di cui all’art. 109 TUIR, evidenziando peraltro che le contestazioni formali contenute nell’avviso afferissero ad altro, avesse dimostrato che la spesa di sponsorizzazione fosse regolamentata da un accordo e che era rivolta ad un pubblico che poteva considerarsi potenziale clientela. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo mentre la società contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia ricorre con un motivo con il quale si duole della violazione degli artt. 100 e 109 TUIR. 2. Successivamente la società controricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate, effettuando il pagamento del dovuto in un’unica soluzione ed allegando il relativo pagamento. Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” mentre l’art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. La società contribuente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute all’Erario. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 9 gi