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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1981

Cassazione n. 18212/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1981 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dei criteri legali della prova con riferimento alla condanna del ricorrente per i reati di falsa testimonianza e di calunnia; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/01/1981 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dei criteri legali della prova con riferimento alla condanna del ricorrente per i reati di falsa testimonianza e di calunnia; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 18212/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris