CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che N'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259907 - 01) il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; l'atto di gravame aveva totalmente omesso di confrontarsi con le ragioni della condanna, precipuamente fondate sull'esame dei filmati della sorveglianza che hanno ripreso in modo chiaro la dinamica dei fatti e sul riconoscimento certo del prevenuto, attestato dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 lug