CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 22710/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e ha depositato nota spese. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 16/06/2015, per avere distratto dalle casse sociali, a profitto proprio e della socia, l'importo complessivo di euro 303.120,53 a titolo di anticipi soci, corrisposti negli anni precedenti al 2014 ( e relativi a utili non spettanti perché mai maturati) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale ha svolto un unico motivo, denunciando vizi della motivazione con riguardo allo scrutinio dell'elemento soggettivo del reato. Sostiene la Difesa che, poiché i soci avevano scelto - nell'interesse del patrimonio sociale, per fronteggiare la crisi economica - di rinunciare ai propri compensi nei passati esercizi, avevano arricchito il patrimonio sociale in misura maggiore di quanto avessero poi utilizzato, con prelievi dalle casse sociali, per pagare i debiti tributari. Cosicchè, il ricorrente non poteva essersi rappresentato il pregiudizio per il ceto creditorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè ripropone, dinanzi al giudice di legittimità, le medesime doglianze già prospettate alla Corte di appello che le ha adeguatamente scrutinate. 2. La Corte di appello ha posto, infatti, in rilievo, come la erogazione ai soci di anticipi su utili -non conseguiti - integri, materialmente, la incontestata distrazione e, sotto il profilo soggettivo, ha sottolineato come, dalle copie di quietanze di versamento prodotte dalla Difesa emerga che i tributi personali onorati mediante le somme percepite a titolo di anticipo di utili si riferissero ad anni ben antecedenti all'insorgere della crisi economica che ha portato al fallimento. Cosicchè, del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha ritenuto poco verosimile che l'impossibilità di adempiere alle predette obbligazioni tributarie personali fosse dovuta alla scelta dei soci di rinunciare a percepire i compensi a loro spettanti, onde lasciare una più ampia disponibilità nelle casse sociali e fronteggiare e difficoltà dell'azienda, dal momento che tale situazione di difficoltà non esisteva al tempo dell'insorgenza delle obbligazioni. Inoltre, si è rimarcato come i soci avessero fatto ricorso per diversi anni, dal 2010 al 2013, a tali prelievi senza mai reintegrare gli anticipi indebitamente percepiti, pur in presenza di uno stato di difficoltà manifestatosi con perdite dal 2011. 3.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente si risolvono in una assertiva censura alla ricostruzione dell'elemento soggettivo operata, invece, dal giudice del merito rispettando i parametri della razionalità e completezza, e in coerenza con consolidati canoni ermeneutici attestati sulla natura generica del dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Il ricorrente deve essere, altresì, condanna alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, liquidate come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.