CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 03589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 17/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/01/2016, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 56, 61 n. 11 quinquies, 112 n. 4, 640 comma secondo n. 2 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed il travisamento dei fatti e delle prove, è manifestamente infondato poiché afferente a supposti travisamenti di fatto e delle prove basati su elementi precipui che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali idoneamente svolta dalla Corte territoriale [si veda, in particolare, ancora pag. 3 della sentenza impugnata in relazione agli elementi probatori valorizzati dalla Corte di appello per l'affermazione della penale responsabilità dell'odierna ricorrente, corroborata finanche da ammissione totale dell'addebito da parte della medesima]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si solleva un vizio motivazionale in relazione alla configurazione del reato nella forma del tentativo, è inammissibile poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice di merito [si veda, in particolare, ancora pag. 4 della sentenza impugnata circa l'idoneità della condotta della IANNILLI particolarmente idonea ad ottenere il risultato truffaldino, evitato solo grazie all'avvedutezza della persona offesa; di talché, devono ritenersi prive di pregio le argomentazioni difensive volte a censurare la qualificazione della condotta esecutiva nella fattispecie di truffa (per mancata induzione in errore della vittima), posto che, trattandosi di fattispecie tentata non è richiesta l'effettiva induzione in errore della p.o., ma è sufficiente l'idoneità degli atti alla produzione dell'evento]; osservato che il terzo motiinio, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto prima in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10