CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dal dott [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cameri (NO), Via SanBiagio n. 10– intimato –Numero registro generale 4116/2018Numero sezionale 3516/2026Numero di raccolta generale 13572/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale diCampania – sezione distaccata di Salerno, n. 5959/2017, depositata il29.6.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Salerno l'avviso di accertamento n.TF9011504234/2014, per l'anno d'imposta 2008, con cui la Direzioneprovinciale di Salerno aveva rideterminato il reddito complessivo in €41.143,59, ai fini lrpef ed [OSCURATO:PERSONA] e Regionale, oltre asanzioni ed interessi. Tale reddito era stato calcolato sulla base dielementi induttivi, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 600/73, inconsiderazione anche della circostanza che il contribuente, perl'annualità in esame, non aveva presentato la relativa dichiarazione deiredditi.1.1. A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva la nullitàdell'atto perché notificato oltre i termini previsti, a pena di decadenza,dall'art. 43 D.P.R. n. 600/73 (oltre, cioè, il 31 dicembre del quarto annosuccessivo) e contestava nel merto la metodologia dell'accertamentobasato su elaborazioni statistiche non aderenti alla realtà, chiedendopertanto, chiedeva l'applicazione del nuovo redditometro basato,invece, su spese certe derivanti da elementi certi.2. L'Ufficio si costituiva chiedendo che si dichiarasse la legittimitàdell’avviso di accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, con la sentenzan. 2472/13/16, rigettava il ricorso dichiarando l'inammissibilità dellostesso per mancato deposito nella segreteria della CTP adita,unitamente al ricorso e ai documenti, del proprio fascicolo conl'originale o la fotocopia dell'atto impugnatoNumero registro generale 4116/2018Numero sezionale 3516/2026Numero di raccolta generale 13572/2026Data pubblicazione 10/05/20264. Avverso tale decisione il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] di Campania, Sez. staccata diSalerno n. 9; con sentenza n. 5959/09/17 pronunciata il 14/06/2017 edepositata il 29/06/2017, la Commissione adita accoglieva l'appello delcontribuente affermando che la sanzione dell'inammissibilità del ricorsoavrebbe dovuto ritenersi comminata solo per il caso di mancatodeposito degli atti e documenti previsti dal co. 1 dell'art. 22 D. lgs. n.546/92 e quindi non anche per quelli indicati al co. 4 della stessa norma(cfr. Cass. 4431/10; n. 27837/13). Affermava, nel merito, chenell’accertamento dell’Ufficio aveva unicamente considerato l'incidenzadel cd. redditometro nell'ambito di un solo anno d'imposta e cioè del2008, senza nessun riferimento al 2007 e questo inficiava lacorrettezza dell'intero accertamento in discorso.5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo, deducendo omesso esame di un fattodecisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Il contribuente non ha resistito.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ha censurato lasentenza gravata per l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazioneall’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. evidenziando che i giudici di secondogrado avrebbero erroneamente ritenuto che l’Ufficio, nel valutarel’incidenza del redditometro, non avesse tenuto conto del biennio 2007– 2008. Segnatamente, evidenzia che sarebbe stato lo stesso ufficioimpositore ad avere dichiarato come, ai fini della legittimità dellarettifica, sia necessario che il reddito accertabile sinteticamente sidiscosti, dal dichiarato, per almeno un quarto e che tale spostamentodeve protrarsi per due periodi di imposta, anche non consecutivi. Laricorrente afferma, pertanto, “che l’omessa considerazione da parte delNumero registro generale 4116/2018Numero sezionale 3516/2026Numero di raccolta generale 13572/2026Data pubblicazione 10/05/2026collegio giudicante di secondo grado, di un fatto decisivo la cuivalutazione avrebbe comportato la decisione di rigetto del ricorso”2. Il motivo è inammissibile.Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è denunciabile incassazione soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo che siastato oggetto di discussione tra le parti.Come è noto, è configurabile l’omissione dedotta nelle ipotesi in cuila motivazione su uno o più fatti controversi e decisivi risulticompletamente assente, non essendo invece idonea alla cassazione lamera insufficienza della motivazione. Tale ipotesi ricorre quando il fattoè stato comunque preso in esame dal giudice, ma non in modo pieno eappagante ovvero senza che sia stato dato conto di tutte le risultanzeistruttorie astrattamente rilevanti.Il controllo previsto dalla formulazione dell’art. 360 n. 5, concernel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivoperché, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito dellacontroversia; l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, nonintegra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma,quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, seppure questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. civ. n. 17251 del23 agosto del 2016).Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutarele prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché laNumero registro generale 4116/2018Numero sezionale 3516/2026Numero di raccolta generale 13572/2026Data pubblicazione 10/05/2026facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanzadi una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenutoad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritengairrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puòessere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13 giugno2014, n. 13485; Cass. 19 luglio 2021, n. 20553, del 19/07/2021).La censura non può risolversi, dunque, nella richiesta di una nuovavalutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti, attivitàpreclusa al giudice di legittimità.Nel caso di specie, la doglianza dell’Agenzia non individua un fattostorico omesso, ma contesta la valutazione operata dalla CTR circa lasussistenza del requisito biennale richiesto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600del 1973. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,nel testo vigente, consente di denunciare soltanto l’omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto didiscussione tra le parti e che abbia carattere decisivo; non consenteinvece di sollecitare una nuova valutazione delle prove, né una diversalettura del materiale istruttorio o del contenuto degli atti. Lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto storico siastato comunque considerato dal giudice di merito, la censura non èconfigurabile, anche se la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie.Nel caso in esame, la doglianza dell’Agenzia non individua un fattostorico effettivamente omesso dal giudice di merito, ma contesta lavalutazione compiuta dalla CTR circa la sussistenza del requisitobiennale richiesto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973.Dalla stessa documentazione richiamata nel ricorso emerge, infatti, chel’Ufficio aveva espressamente riportato nell’avviso di accertamento laverifica dello scostamento per gli anni 2007 e 2008, indicando che ilreddito accertabile sinteticamente si discostava da quello dichiarato perNumero registro generale 4116/2018Numero sezionale 3516/2026Numero di raccolta generale 13572/2026Data pubblicazione 10/05/2026almeno un quarto e che tale scostamento si era protratto per dueperiodi d’imposta.La censura tende, pertanto, a ottenere una rivalutazione del merito,risultando perciò inammissibile.Nulla va disposto per le spese, stante che il contribuente VassalloGiuseppe non ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]