CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48127/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02L2HBO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una assenta contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo in contrasto tra loro la statuizione sulla maggiore capacità a delinquere dell'interessato rilevabile dalle condanne pregresse (che è conseguenza di un giudizio complesso, i cui indici sono fissati nella pronuncia Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, e di cui l'occasionalità nella ricaduta nel crimine è solo uno dei diversi elementi di valutazione) con quella sull'estemporaneità della condotta, che nel percorso logico del giudice di appello ha giustificato la concessione della sospensione condizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre