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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47795/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di POTENZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MELFIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma dèl [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Giudice di pace di Melfi, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per intervenuta remissione di querela.

La pubblica accusa aveva contestato al Disabato e alla Granolla il reato di minaccia commesso, in danno di [OSCURATO:PERSONA], il 26 novembre 2015 (capo A) nonché al solo Disabato il reato di minaccia commesso, sempre in danno del Maltempo, il 7 dicembre 2015 (capo B).

2. Contro la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che il Giudice di pace di Melfi avrebbe pronunciato il non doversi procedere sull'errato presupposto che il delitto ascritto agli imputati fosse procedibile a querela.

Il reato, invece, sarebbe procedibile d'ufficio, atteso che, dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, emergerebbe con evidenza che esso sarebbe stato commesso da più persone riunite, con conseguente applicazione della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen..

Il ricorrente, dunque, chiede di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Potenza, atteso che la sussistenza dell'aggravante rende il reato di competenza del Tribunale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

In effetti, il reato di cui al capo A), viene descritto come commesso da più persone riunite: entrambi gli imputati avrebbero proferito le minacce, trovandosi assieme nel momento in cui le proferivano.

Al riguardo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite, è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, ..., derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante» (Sez. 3, n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599).È vero, poi, che l'aggravante non è stata formalmente contestata, ma è altrettanto vero che essa è descritta in fatto e che si tratta di una circostanza priva di "contenuto valutativo".

Al riguardo, occorre porre in rilievo che Sez.

U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, ha distinto tra aggravanti che abbiano o meno un contenuto "valutativo", collegando solo alle prime la necessità di una formale contestazione, completa del richiamo normativo al nomen iuris.

Cosicché, la successiva giurisprudenza, per le aggravanti prive di un contenuto valutativo, ha potuto riaffermare l'ammissibilità della c.d. contestazione in fatto, quando essa è relativa a comportamenti individuati nella loro materialità ovvero a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche; quando cioè essa risulti idonea a riportare pienamente nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 28668 del 09/06/2022, M., Rv. 283540; Sez. 5, n. 1104 del 11/11/2021, F., Rv. 282864; Sez. 3, n. 28483 del 10/9/2020, D., Rv. 280013; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335).

Ebbene, anche l'aggravante prevista dall'art. 612, terzo comma, cod. pen., non ha alcun contenuto valutativo, essendo collegata semplicemente alla constatazione che le minacce provengano da due o più persone riunite.

Essa, se compiutamente descritta in fatto, risulta perfettamente leggibile nella complessiva imputazione formulata a carico dell'imputato, anche quando non formalmente contestata, con la conseguenza che è possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, il reato andava considerato aggravato dalla circostanza di cui all'art. 612, terzo comma, cod. pen., che lo rendeva procedibile d'ufficio.

Il reato di cui al capo B), invece, è descritto come commesso dal solo Disabato.

In relazione a esso, pertanto, la pronuncia del non doversi procedere per intervenuta remissione di querela risulta corretta.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, limitatamente al capo relativo al primo dei due reati, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Potenza, atteso che la sussistenza dell'aggravante rende il reato di competenza del Tribunale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di POTENZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MELFIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma dèl [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Giudice di pace di Melfi, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per intervenuta remissione di querela. La pubblica accusa aveva contestato al Disabato e alla Granolla il reato di minaccia commesso, in danno di [OSCURATO:PERSONA], il 26 novembre 2015 (capo A) nonché al solo Disabato il reato di minaccia commesso, sempre in danno del Maltempo, il 7 dicembre 2015 (capo B). 2. Contro la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il Giudice di pace di Melfi avrebbe pronunciato il non doversi procedere sull'errato presupposto che il delitto ascritto agli imputati fosse procedibile a querela. Il reato, invece, sarebbe procedibile d'ufficio, atteso che, dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, emergerebbe con evidenza che esso sarebbe stato commesso da più persone riunite, con conseguente applicazione della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.. Il ricorrente, dunque, chiede di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Potenza, atteso che la sussistenza dell'aggravante rende il reato di competenza del Tribunale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. In effetti, il reato di cui al capo A), viene descritto come commesso da più persone riunite: entrambi gli imputati avrebbero proferito le minacce, trovandosi assieme nel momento in cui le proferivano. Al riguardo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite, è sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia, di una pluralità di persone riunite, ..., derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante» (Sez. 3, n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599).È vero, poi, che l'aggravante non è stata formalmente contestata, ma è altrettanto vero che essa è descritta in fatto e che si tratta di una circostanza priva di "contenuto valutativo". Al riguardo, occorre porre in rilievo che Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, ha distinto tra aggravanti che abbiano o meno un contenuto "valutativo", collegando solo alle prime la necessità di una formale contestazione, completa del richiamo normativo al nomen iuris. Cosicché, la successiva giurisprudenza, per le aggravanti prive di un contenuto valutativo, ha potuto riaffermare l'ammissibilità della c.d. contestazione in fatto, quando essa è relativa a comportamenti individuati nella loro materialità ovvero a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche; quando cioè essa risulti idonea a riportare pienamente nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 28668 del 09/06/2022, M., Rv. 283540; Sez. 5, n. 1104 del 11/11/2021, F., Rv. 282864; Sez. 3, n. 28483 del 10/9/2020, D., Rv. 280013; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335). Ebbene, anche l'aggravante prevista dall'art. 612, terzo comma, cod. pen., non ha alcun contenuto valutativo, essendo collegata semplicemente alla constatazione che le minacce provengano da due o più persone riunite. Essa, se compiutamente descritta in fatto, risulta perfettamente leggibile nella complessiva imputazione formulata a carico dell'imputato, anche quando non formalmente contestata, con la conseguenza che è possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. Pertanto, il reato andava considerato aggravato dalla circostanza di cui all'art. 612, terzo comma, cod. pen., che lo rendeva procedibile d'ufficio. Il reato di cui al capo B), invece, è descritto come commesso dal solo Disabato. In relazione a esso, pertanto, la pronuncia del non doversi procedere per intervenuta remissione di querela risulta corretta. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, limitatamente al capo relativo al primo dei due reati, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Potenza, atteso che la sussistenza dell'aggravante rende il reato di competenza del Tribunale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repu
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