CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07561/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BINEATA [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto giorni 5 di reclusione ed euro 835 di multa in relazione a plurimi episodi di concorso nei reati di furto e tentativo di furto in appartamento. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio relativamente agli aumenti apportati per la continuazione. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. La pena è stata determinata in ossequio alla richiesta delle parti e gli aumenti per la continuazione risultano apportati in termini assolutamente modesti quantitativa- mente e percentualmente (15 giorni di detenzione per ciascun furto consumato e 5 giorni di detenzione per ciascun furto tentato). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro L.3c Di" in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]'