CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 3-4, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con l'appello, quanto alla condotta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti e alla esclusione dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen.); quanto al secondo motivo sul trattamento punitivo è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non manifesta illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 5); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ 2/2021. [OSCURATO:PERSONA] P sidente [OSCURATO:PERSONA] D E. P O