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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 20793/2022

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[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 01135950077), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 09664520013), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- avversola sentenza del Tribunale di Ivrea n. 507/2016 (pubblicata il 16 giugno 2016) e l’ordinanza di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. della Corte di appello di Torino deliberata in data 22 febbraio 2017 e comunicata alle parti l’8 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10299/17 C.C [OSCURATO:DATA_NASCITA] Pagamento

1. Con sentenza n. 507/2016 (pubblicata il 16 giugno 2016) il Tribunale di Ivrea, decidendo sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2014 (basato su una fattura dell’importo di euro 36.149,79) proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’accoglieva e revocava l’emesso provvedimento monitorio, rigettando ogni ulteriore domanda e condannando l’opposta al pagamento delle spese giudiziali.

Il citato Tribunale rilevava che, in effetti, dalle prove acquisite, era emerso che non era stato concluso alcun contratto tra le due suddette società, pur non risultando essere state contestate le circostanze che la citata società [OSCURATO:SOCIETA] aveva in gestione la manutenzione del complesso ex Brambilla di Verres, che aveva segnalato la necessità di sostituire le lampade di emergenza ed aveva indicato la società Bosco quale venditrice, la quale aveva poi, effettivamente, stipulato il contratto di vendita con la Regione Valle d’Aosta.

In particolare, lo stesso Tribunale affermava che la sola circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettuato una mera attività preparatoria rispetto alla vendita delle lampadine e alla verifica del loro funzionamento non provava la conclusione di alcun contratto con la venditrice delle lampadine e trovava giustificazione nel rapporto contrattuale in essere tra la medesima società opposta e la Regione Valle d’Aosta, avente ad oggetto l’attività di manutenzione, senza che alcun’altra univoca risultanza fosse idoneamente emersa dall’assunta prova orale circa l’instaurazione di un connesso vincolo contrattuale tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e Bosco. 2.

Decidendo sull’appello formulato dalla [OSCURATO:SOCIETA] lavori s.r.l. e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello, con ordinanza del 22 febbraio 2017 (comunicata l’8 marzo 2017) adottata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’inammissibilità del gravame, non avendo una ragione probabilità di essere accolto poiché dalla documentazione in atti e dagli esiti della prova per testi non era emersa alcuna prova sufficiente di un accordo asseritamente intercorso tra le parti in relazione alla fornitura direttamente effettuata alla Regione Valle d’Aosta.

3. Avverso la citata sentenza del Tribunale di Ivrea, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino con l’ordinanza appena indicata, ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli art. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sul presupposto che con la sentenza di prime cure non era stato tenuto conto che il prospetto sub 2 prodotto dalla parte opposta costituiva un allegato all’e-mail inviata da [OSCURATO:PERSONA] – per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – a [OSCURATO:PERSONA], padre del legale rappresentante di essa società ricorrente, essendo stato valutato dal Tribunale come equivoco nell’interpretazione del contenuto, ma non in ordine alla provenienza o all’attestazione di quanto in esso scritto, senza che, peraltro, vi fosse stata alcuna contestazione o alcun disconoscimento della paternità o del contenuto dell’e-mail, donde a tale documento informatico avrebbe dovuto riconoscersi l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., dal cui contenuto si sarebbe dovuto desumere l’intervento di un pregresso accordo di natura economica rispetto al rapporto di fatto intercorso tra le due società.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], alcune delle cui circostanze dichiarate non avrebbero potuto ritenersi apprese “de relato”, bensì per diretta conoscenza.

3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato – ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.115, 116, 246 e 247 c.p.c., avuto riguardo alla valutazione, da parte del Tribunale, di inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], siccome fondata su una serie di circostanze per lo più soggettive ed irrilevanti sul piano giuridico, concedendo “maggior enfasi” alla mancanza di riscontri documentali chiari e specifici.

Secondo la ricorrente, quindi, la circostanza della mancata corretta valutazione delle prove testimoniali nella loro integrità, aveva generato un giudizio viziato nella sua chiarezza e riferibilità certa in ordine alla prove documentali esaminate e su questi (asseriti) erronei presupposti il Tribunale era pervenuto, altresì, al giudizio di inattendibilità, sottoil profilo soggettivo, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sotto il profilo soggettivo, le motivazioni addotte si sarebbero dovute ritenere palesemente insufficienti ed illegittime e, comunque, senza alcuna motivazione sulla loto particolare rilevanza.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto.

Innanzitutto, quanto alla prima parte della censura, la ricorrente sostiene che al documento contenente il prospetto dalla stessa prodotto sub 2), quale opposta, relativo a e-mail indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]), dovendosi considerare quale documento informatico con firma elettronica “leggera” e non essendo stato disconosciuto, avrebbe dovuto essere riconosciuta l’efficacia probatoria di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. e che, sulla base del suo contenuto, si sarebbe dovuto considerare provato il rapporto contrattuale asseritamente intercorso con la società Bosco.

Senonché, il collegio osserva che, per un verso, con il motivo si mette in discussione un aspetto – quello dell’efficacia probatoria degli elementi estrinseci dell’e-mail (quale documento equiparabile a scrittura privata) – che, invece, non è contestato e, per altro verso, si tende a confutare l’interpretazione del suo contenuto fatta dal Tribunale, il quale l’ha valutato equivoco e, comunque, non idoneo a riscontrare un eventuale accordo tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Bosco circa la ripartizione delle attività di forniture dei prodotti luminosi in favore della Regione Valle d’Aosta (che pacificamente li aveva acquistati dalla Bosco, corrispondendo il relativo prezzo).

Al riguardo, il giudice di primo grado ha adeguatamente considerato che da tale documento informatico erano risultati emergenti un riferimento all’offerta che la società Bosco aveva pensato di inviare alla Regione e una generica indicazione ad un conto che riguardava [OSCURATO:PERSONA], ma senza la possibilità di evincerne un significato univoco per inferirne la conclusione di una intesa contrattuale nei sensi auspicati dalla ricorrente, ovvero circa il riconoscimento alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Macrì, di un supposto “delta costo venduto/acquistato” (tanto è vero che la stessa Corte di appello, nell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ne ha confermato la genericità e l’equivocità).

Del resto, la ricorrente non ha dedotto la violazione di alcuno specifico criterio ermeneutico, ma ha solo lamentato il risultato dell’attività interpretativa compiuta dal Tribunale, che costituisce compito demandato al libero apprezzamento del giudice di merito e che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità, essendo stato sufficientemente supportato argomentativamente sul piano logico-motivazionale.

E il citato Tribunale ha avallato l’irrilevanza o, in ogni caso, la non pertinenza ai fini del riscontro del fatto costitutivo della pretesa creditoria dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla stregua anche dell’emergenza di altri plurimi elementi contrari scaturenti dalle risultanze delle prove orali e dai prodotti ed acquisiti documenti.

A tal proposito ha idoneamente precisato come si dovesse ritenere del tutto ininfluente nel rapporto (meramente fattuale ma non integrante un contratto) dedotto in giudizio il diverso accordo intervenuto tra la Bosco e la società Demo.

E’, peraltro, indiscutibile che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una supposta erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., ad es., Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019).

Lo stesso giudice di primo grado ha, inoltre, sulla base degli elementi probatori selettivamente presi in considerazione (spettando, in generale, tale potere pacificamente al giudice di merito) e ritenuti conferenti e sufficienti ai fini della decisione, ritenuto implicitamente irrilevanti (e, quindi, non ammissibili) le altre richieste di prova testimoniale formulate dall’attuala ricorrente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., considerate, peraltro, dalla Corte di appello inammissibili (per genericità, con riferimento ai capitoli 2,3,4,5,7,10,11,12,15,16,18) o irrilevanti (attenendo a circostanze documentali e non contestate, con riguardo ai restanti).

Né si può ritenere ammissibile una rivalutazione in merito a tali istanze istruttorie nella presente sede di legittimità.

5. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va rigettato.

Occorre, infatti, rilevare che il Tribunale ha ritenuto che l ’efficacia della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile, sul piano sostanziale, a quella di un testimone “de relato actoris”, poiché le circostanze dallo stesso dichiarate gli furono riferite dal [OSCURATO:PERSONA] allorquando egli ricoprivala carica di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], e, quindi, da un soggetto che non si sarebbe potuto qualificare come estraneo al futuro giudizio.

Non si scorge, ad ogni modo, quale differenza sostanziale – in funzione probatoria – possa avere sulla valu tazione del giudice di merito relativa all’attendibilità delle dichiarazioni attribuite al teste, come in merito all’attendibilità dello stesso teste se considerato meramente “de relato”, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dismesso la carica di amministratore in favore della madre prima che la [OSCURATO:SOCIETA] iniziasse il giudizio.

E proprio dalla posizione societaria ricoperta dal citato Macrì all’epoca dei fatti riferiti all’Albanese che il Tribunale ha fatto discendere la suddetta doppia inattendibilità e che,pertanto, lo stesso giudice ha correttamente rilevato che il menzionato teste potesse essere considerato come un teste “de relato actoris”, dal punto di vista sostanziale e, perciò, da considerare – in presenza di altri plurimi elementi istruttori contrari – inattendibile (e ciò senza trascurare di considerare che l’Albanese aveva dichiarato solo di presumere di aver dedotto dalla citata e-mail un possibile accordo intervenuto con la Bosco, senza aver, peraltro, mai assistito ad altri eventi, quali colloqui tra le parti, ad avvalorare l’eventualità del raggiungimento di detto accordo).

Del resto, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 11844/2006, Cass. n. 7712/2011 e Cass. n. 18352/2013), la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la “sostanziale” nullità a cui si riferisce la giurisprudenza evocata nell’impugnata sentenza del Tribunale di Ivrea), potendo, tuttavia, anch’essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.

Questa attendibilità,invece, è stata, nel caso di specie, esclusa dal Tribunale proprio sulla base dell’apprezzamento complessivo delle acquisizioni probatorie.

Al contempo si è, peraltro, affermato che anche le testimonianze "de relato", aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (v.

Cass. n. 4306/2001).

In ogni caso, pertanto, il citato Tribunale ha, nel panorama delle acquisizioni probatorie, ritenuto, sulla base del convincimento complessivo manifestato, la deposizione dell’Albanese priva di attendibilità - anche ove lo stesso fosse stato valutato, in senso proprio, come un teste “de relato” -nel suo rapportarsi alle emergenze degli altri elementi istruttori, anche di natura documentale.

6. Anche il terzo ed ultimo motivo deve essere disatteso perché attinge il merito di una valutazione di inattendibilità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che non può certamente essere rivalutata in sede di legittimità), anche se non ritenuto incapace a testimoniare (non ricorrendo una delle ragioni previste dall’art. 246 c.p.c.) con riferimento all’assunto rapporto intrattenuto con la società [OSCURATO:SOCIETA] all’epoca dei fatti oltre che con il legale rappresentante successivo che aveva instaurato il giudizio (sua madre) e in raffronto alle contrarie prevalenti emergenze probatorie orali e documentali, da considerarsi maggiormente attendibili al fine di escludere l’esistenza del dedotto vincolo contrattuale tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e la società Bosco. 7.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 01135950077), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 09664520013), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente- avversola sentenza del Tribunale di Ivrea n. 507/2016 (pubblicata il 16 giugno 2016) e l’ordinanza di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. della Corte di appello di Torino deliberata in data 22 febbraio 2017 e comunicata alle parti l’8 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10299/17 C.C [OSCURATO:DATA_NASCITA] Pagamento 1. Con sentenza n. 507/2016 (pubblicata il 16 giugno 2016) il Tribunale di Ivrea, decidendo sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2014 (basato su una fattura dell’importo di euro 36.149,79) proposta dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’accoglieva e revocava l’emesso provvedimento monitorio, rigettando ogni ulteriore domanda e condannando l’opposta al pagamento delle spese giudiziali. Il citato Tribunale rilevava che, in effetti, dalle prove acquisite, era emerso che non era stato concluso alcun contratto tra le due suddette società, pur non risultando essere state contestate le circostanze che la citata società [OSCURATO:SOCIETA] aveva in gestione la manutenzione del complesso ex Brambilla di Verres, che aveva segnalato la necessità di sostituire le lampade di emergenza ed aveva indicato la società Bosco quale venditrice, la quale aveva poi, effettivamente, stipulato il contratto di vendita con la Regione Valle d’Aosta. In particolare, lo stesso Tribunale affermava che la sola circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettuato una mera attività preparatoria rispetto alla vendita delle lampadine e alla verifica del loro funzionamento non provava la conclusione di alcun contratto con la venditrice delle lampadine e trovava giustificazione nel rapporto contrattuale in essere tra la medesima società opposta e la Regione Valle d’Aosta, avente ad oggetto l’attività di manutenzione, senza che alcun’altra univoca risultanza fosse idoneamente emersa dall’assunta prova orale circa l’instaurazione di un connesso vincolo contrattuale tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e Bosco. 2. Decidendo sull’appello formulato dalla [OSCURATO:SOCIETA] lavori s.r.l. e nella costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di appello, con ordinanza del 22 febbraio 2017 (comunicata l’8 marzo 2017) adottata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarava l’inammissibilità del gravame, non avendo una ragione probabilità di essere accolto poiché dalla documentazione in atti e dagli esiti della prova per testi non era emersa alcuna prova sufficiente di un accordo asseritamente intercorso tra le parti in relazione alla fornitura direttamente effettuata alla Regione Valle d’Aosta. 3. Avverso la citata sentenza del Tribunale di Ivrea, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino con l’ordinanza appena indicata, ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli art. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sul presupposto che con la sentenza di prime cure non era stato tenuto conto che il prospetto sub 2 prodotto dalla parte opposta costituiva un allegato all’e-mail inviata da [OSCURATO:PERSONA] – per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – a [OSCURATO:PERSONA], padre del legale rappresentante di essa società ricorrente, essendo stato valutato dal Tribunale come equivoco nell’interpretazione del contenuto, ma non in ordine alla provenienza o all’attestazione di quanto in esso scritto, senza che, peraltro, vi fosse stata alcuna contestazione o alcun disconoscimento della paternità o del contenuto dell’e-mail, donde a tale documento informatico avrebbe dovuto riconoscersi l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., dal cui contenuto si sarebbe dovuto desumere l’intervento di un pregresso accordo di natura economica rispetto al rapporto di fatto intercorso tra le due società. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], alcune delle cui circostanze dichiarate non avrebbero potuto ritenersi apprese “de relato”, bensì per diretta conoscenza. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato – ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.115, 116, 246 e 247 c.p.c., avuto riguardo alla valutazione, da parte del Tribunale, di inattendibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], siccome fondata su una serie di circostanze per lo più soggettive ed irrilevanti sul piano giuridico, concedendo “maggior enfasi” alla mancanza di riscontri documentali chiari e specifici. Secondo la ricorrente, quindi, la circostanza della mancata corretta valutazione delle prove testimoniali nella loro integrità, aveva generato un giudizio viziato nella sua chiarezza e riferibilità certa in ordine alla prove documentali esaminate e su questi (asseriti) erronei presupposti il Tribunale era pervenuto, altresì, al giudizio di inattendibilità, sottoil profilo soggettivo, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sotto il profilo soggettivo, le motivazioni addotte si sarebbero dovute ritenere palesemente insufficienti ed illegittime e, comunque, senza alcuna motivazione sulla loto particolare rilevanza. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto. Innanzitutto, quanto alla prima parte della censura, la ricorrente sostiene che al documento contenente il prospetto dalla stessa prodotto sub 2), quale opposta, relativo a e-mail indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]), dovendosi considerare quale documento informatico con firma elettronica “leggera” e non essendo stato disconosciuto, avrebbe dovuto essere riconosciuta l’efficacia probatoria di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. e che, sulla base del suo contenuto, si sarebbe dovuto considerare provato il rapporto contrattuale asseritamente intercorso con la società Bosco. Senonché, il collegio osserva che, per un verso, con il motivo si mette in discussione un aspetto – quello dell’efficacia probatoria degli elementi estrinseci dell’e-mail (quale documento equiparabile a scrittura privata) – che, invece, non è contestato e, per altro verso, si tende a confutare l’interpretazione del suo contenuto fatta dal Tribunale, il quale l’ha valutato equivoco e, comunque, non idoneo a riscontrare un eventuale accordo tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Bosco circa la ripartizione delle attività di forniture dei prodotti luminosi in favore della Regione Valle d’Aosta (che pacificamente li aveva acquistati dalla Bosco, corrispondendo il relativo prezzo). Al riguardo, il giudice di primo grado ha adeguatamente considerato che da tale documento informatico erano risultati emergenti un riferimento all’offerta che la società Bosco aveva pensato di inviare alla Regione e una generica indicazione ad un conto che riguardava [OSCURATO:PERSONA], ma senza la possibilità di evincerne un significato univoco per inferirne la conclusione di una intesa contrattuale nei sensi auspicati dalla ricorrente, ovvero circa il riconoscimento alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Macrì, di un supposto “delta costo venduto/acquistato” (tanto è vero che la stessa Corte di appello, nell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ne ha confermato la genericità e l’equivocità). Del resto, la ricorrente non ha dedotto la violazione di alcuno specifico criterio ermeneutico, ma ha solo lamentato il risultato dell’attività interpretativa compiuta dal Tribunale, che costituisce compito demandato al libero apprezzamento del giudice di merito e che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità, essendo stato sufficientemente supportato argomentativamente sul piano logico-motivazionale. E il citato Tribunale ha avallato l’irrilevanza o, in ogni caso, la non pertinenza ai fini del riscontro del fatto costitutivo della pretesa creditoria dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla stregua anche dell’emergenza di altri plurimi elementi contrari scaturenti dalle risultanze delle prove orali e dai prodotti ed acquisiti documenti. A tal proposito ha idoneamente precisato come si dovesse ritenere del tutto ininfluente nel rapporto (meramente fattuale ma non integrante un contratto) dedotto in giudizio il diverso accordo intervenuto tra la Bosco e la società Demo. E’, peraltro, indiscutibile che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una supposta erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., ad es., Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019). Lo stesso giudice di primo grado ha, inoltre, sulla base degli elementi probatori selettivamente presi in considerazione (spettando, in generale, tale potere pacificamente al giudice di merito) e ritenuti conferenti e sufficienti ai fini della decisione, ritenuto implicitamente irrilevanti (e, quindi, non ammissibili) le altre richieste di prova testimoniale formulate dall’attuala ricorrente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., considerate, peraltro, dalla Corte di appello inammissibili (per genericità, con riferimento ai capitoli 2,3,4,5,7,10,11,12,15,16,18) o irrilevanti (attenendo a circostanze documentali e non contestate, con riguardo ai restanti). Né si può ritenere ammissibile una rivalutazione in merito a tali istanze istruttorie nella presente sede di legittimità. 5. Anche il secondo motivo è privo di fondamento e va rigettato. Occorre, infatti, rilevare che il Tribunale ha ritenuto che l ’efficacia della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile, sul piano sostanziale, a quella di un testimone “de relato actoris”, poiché le circostanze dallo stesso dichiarate gli furono riferite dal [OSCURATO:PERSONA] allorquando egli ricoprivala carica di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], e, quindi, da un soggetto che non si sarebbe potuto qualificare come estraneo al futuro giudizio. Non si scorge, ad ogni modo, quale differenza sostanziale – in funzione probatoria – possa avere sulla valu tazione del giudice di merito relativa all’attendibilità delle dichiarazioni attribuite al teste, come in merito all’attendibilità dello stesso teste se considerato meramente “de relato”, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dismesso la carica di amministratore in favore della madre prima che la [OSCURATO:SOCIETA] iniziasse il giudizio. E proprio dalla posizione societaria ricoperta dal citato Macrì all’epoca dei fatti riferiti all’Albanese che il Tribunale ha fatto discendere la suddetta doppia inattendibilità e che,pertanto, lo stesso giudice ha correttamente rilevato che il menzionato teste potesse essere considerato come un teste “de relato actoris”, dal punto di vista sostanziale e, perciò, da considerare – in presenza di altri plurimi elementi istruttori contrari – inattendibile (e ciò senza trascurare di considerare che l’Albanese aveva dichiarato solo di presumere di aver dedotto dalla citata e-mail un possibile accordo intervenuto con la Bosco, senza aver, peraltro, mai assistito ad altri eventi, quali colloqui tra le parti, ad avvalorare l’eventualità del raggiungimento di detto accordo). Del resto, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 11844/2006, Cass. n. 7712/2011 e Cass. n. 18352/2013), la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la “sostanziale” nullità a cui si riferisce la giurisprudenza evocata nell’impugnata sentenza del Tribunale di Ivrea), potendo, tuttavia, anch’essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità. Questa attendibilità,invece, è stata, nel caso di specie, esclusa dal Tribunale proprio sulla base dell’apprezzamento complessivo delle acquisizioni probatorie. Al contempo si è, peraltro, affermato che anche le testimonianze "de relato", aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (v. Cass. n. 4306/2001). In ogni caso, pertanto, il citato Tribunale ha, nel panorama delle acquisizioni probatorie, ritenuto, sulla base del convincimento complessivo manifestato, la deposizione dell’Albanese priva di attendibilità - anche ove lo stesso fosse stato valutato, in senso proprio, come un teste “de relato” -nel suo rapportarsi alle emergenze degli altri elementi istruttori, anche di natura documentale. 6. Anche il terzo ed ultimo motivo deve essere disatteso perché attinge il merito di una valutazione di inattendibilità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che non può certamente essere rivalutata in sede di legittimità), anche se non ritenuto incapace a testimoniare (non ricorrendo una delle ragioni previste dall’art. 246 c.p.c.) con riferimento all’assunto rapporto intrattenuto con la società [OSCURATO:SOCIETA] all’epoca dei fatti oltre che con il legale rappresentante successivo che aveva instaurato il giudizio (sua madre) e in raffronto alle contrarie prevalenti emergenze probatorie orali e documentali, da considerarsi maggiormente attendibili al fine di escludere l’esistenza del dedotto vincolo contrattuale tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e la società Bosco. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in d
Decreto Cassazione n. 20793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris