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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15878/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Maratea (Pz)[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 397/21 della Corte di appello di Potenza del 08/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di Lagonegro del 14 luglio 2016 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), dichiarando l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

La condanna in primo grado era intervenuta in ordine all'appropriazione della somma di euro 6.625,46 costituente il corrispettivo della vendita di tagliandi 'gratta e sosta' per il parcheggio automobilistico nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Sa), di cui l'imputato aveva il possesso in qualità di dipendente comunale addetto alla gestione di quel servizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura.

2.1. Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, pur essendone evidente l'innocenza, è stata comunque dichiarata la causa di estinzione del reato nonché vizi congiunti di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la presunta 'confessione stragiudiziale' non consenta di dichiarare il proscioglimento nel merito.

2.2. Vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrata una confessione stragiudiziale nell'accettazione, da parte del ricorrente, del pagamento 114--tavand 22) di somme in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Mancanza di motivazione nella parte della sentenza in cui, con la dichiarazione di prescrizione del reato, implicitamente si riconosce all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Senza essere intervenuta dichiarazione di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, la Corte di appello ha dichiarato estinto il reato di peculato ascrittogli ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen.Fatta tale necessaria premessa, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'esistenza di uno dei motivi per rendere applicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a tale onere essendo, invece, venuto del tutto meno.

L'impugnazione avverso la pronunzia di estinzione del reato per prescrizione deve, infatti, essere attentamente calibrata, potendo essere esclusivamente volta a dimostrare che è stato fatto cattivo governo della regola di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. a causa dell'omessa applicazione della diversa previsione di cui al comma 2, che notoriamente impone al giudice la pronuncia di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere secondo la formula prescritta quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, risulta dagli atti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha elaborato nel tempo principi che appaiono oggi consolidati.

Il primo e più rilevante di essi è che l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione - come nel caso in esame - proponga ricorso per cassazione avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della possibilità di ravvisare negli atti processuali, in modo evidente e non contestabile, elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione da parte sua del medesimo e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (tra molte v.

Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219).

Ferme tali coordinate di natura giurisprudenziale, va rilevato che con i primi due motivi di censura il ricorrente non allega elementi probatori di segno positivo idonei a dimostrare la ricorrenza di una situazione che ne imponga il proscioglimento nel merito, ma si duole del fatto che a ciò non abbia provveduto la Corte di appello, sulla base di una asseritamente erronea valutazione di un determinato elemento di prova (una confessione stragiudiziale che contesta essere tale), proponendo censure inerenti all'interpretazione del compendio probatorio nonché alla motivazione della decisione, che entrambe non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio.

Va ricordato, inoltre, che allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge né l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (in tal senso v. le già risalenti Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205548; Sez. 6, n. 4163 del 09/02/1995, Cardillo, Rv. 201255).

3. Generica e comunque manifestamente infondata si rivela, infine, la censura riferita alla pretesa assenza della funzione di incaricato di pubblico servizio (art.358 cod. pen.), presupposto della contestazione del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.).

Dipendente comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Sa), risulta dalla sentenza impugnata e per rinvio da questa operato anche da quella di primo grado, che il ricorrente ha in maniera incontestata avuto il possesso di somme di pubblico denaro, corrispondenti al corrispettivo della vendita dei ticket cd. 'gratta e sosta' per il parcheggio delle autovetture nel territorio comunale, dal medesimo materialmente detenute quale incaricato del relativo servizio, somme di cui era stato successivamente accertato l'omesso riversamento all'ufficio economato del Comune.

Un caso, dunque, quasi paradigmatico di ricorrenza degli estremi del delitto di peculato, contestata in ricorso in maniera generica mediante allegazione del possesso di 'semplici mansioni d'ordine' o dello svolgimento di una 'prestazione di opera puramente materiale', profili del tutto irrilevanti ai fini del piano inquadramento giuridico della fattispecie.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Maratea (Pz)[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 397/21 della Corte di appello di Potenza del 08/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di Lagonegro del 14 luglio 2016 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), dichiarando l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. La condanna in primo grado era intervenuta in ordine all'appropriazione della somma di euro 6.625,46 costituente il corrispettivo della vendita di tagliandi 'gratta e sosta' per il parcheggio automobilistico nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Sa), di cui l'imputato aveva il possesso in qualità di dipendente comunale addetto alla gestione di quel servizio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, pur essendone evidente l'innocenza, è stata comunque dichiarata la causa di estinzione del reato nonché vizi congiunti di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la presunta 'confessione stragiudiziale' non consenta di dichiarare il proscioglimento nel merito. 2.2. Vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrata una confessione stragiudiziale nell'accettazione, da parte del ricorrente, del pagamento 114--tavand 22) di somme in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Mancanza di motivazione nella parte della sentenza in cui, con la dichiarazione di prescrizione del reato, implicitamente si riconosce all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Senza essere intervenuta dichiarazione di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, la Corte di appello ha dichiarato estinto il reato di peculato ascrittogli ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen.Fatta tale necessaria premessa, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'esistenza di uno dei motivi per rendere applicabile l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a tale onere essendo, invece, venuto del tutto meno. L'impugnazione avverso la pronunzia di estinzione del reato per prescrizione deve, infatti, essere attentamente calibrata, potendo essere esclusivamente volta a dimostrare che è stato fatto cattivo governo della regola di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. a causa dell'omessa applicazione della diversa previsione di cui al comma 2, che notoriamente impone al giudice la pronuncia di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere secondo la formula prescritta quando, pur ricorrendo una causa di estinzione del reato, risulta dagli atti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha elaborato nel tempo principi che appaiono oggi consolidati. Il primo e più rilevante di essi è che l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione - come nel caso in esame - proponga ricorso per cassazione avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della possibilità di ravvisare negli atti processuali, in modo evidente e non contestabile, elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione da parte sua del medesimo e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (tra molte v. Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219). Ferme tali coordinate di natura giurisprudenziale, va rilevato che con i primi due motivi di censura il ricorrente non allega elementi probatori di segno positivo idonei a dimostrare la ricorrenza di una situazione che ne imponga il proscioglimento nel merito, ma si duole del fatto che a ciò non abbia provveduto la Corte di appello, sulla base di una asseritamente erronea valutazione di un determinato elemento di prova (una confessione stragiudiziale che contesta essere tale), proponendo censure inerenti all'interpretazione del compendio probatorio nonché alla motivazione della decisione, che entrambe non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio. Va ricordato, inoltre, che allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge né l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (in tal senso v. le già risalenti Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205548; Sez. 6, n. 4163 del 09/02/1995, Cardillo, Rv. 201255). 3. Generica e comunque manifestamente infondata si rivela, infine, la censura riferita alla pretesa assenza della funzione di incaricato di pubblico servizio (art.358 cod. pen.), presupposto della contestazione del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.). Dipendente comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Sa), risulta dalla sentenza impugnata e per rinvio da questa operato anche da quella di primo grado, che il ricorrente ha in maniera incontestata avuto il possesso di somme di pubblico denaro, corrispondenti al corrispettivo della vendita dei ticket cd. 'gratta e sosta' per il parcheggio delle autovetture nel territorio comunale, dal medesimo materialmente detenute quale incaricato del relativo servizio, somme di cui era stato successivamente accertato l'omesso riversamento all'ufficio economato del Comune. Un caso, dunque, quasi paradigmatico di ricorrenza degli estremi del delitto di peculato, contestata in ricorso in maniera generica mediante allegazione del possesso di 'semplici mansioni d'ordine' o dello svolgimento di una 'prestazione di opera puramente materiale', profili del tutto irrilevanti ai fini del piano inquadramento giuridico della fattispecie. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d
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