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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48709/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i ricorrenti dal reato di cui al capo B) ed ha rideterminato la pena inflitta a Rupa in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.834,00 di multa e la pena inflitta a Idrizi in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, ha revocato l'espulsione per Idrizi ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo motivo, testualmente riferito ad entrambi gli imputati, contesta l'attribuzione di responsabilità per Idrizi in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 7,

I. n.895/1967 e 697 cod. pen., ritenendo irragionevole ritenere che egli abbia occultato "cose pericolose e compromettenti" all'interno di un veicolo di cui non aveva la disponibilità, essendo state rinvenute le relative chiavi nella borsa di Rupa, e che tale motivo è generico, in fatto e non dedotto nei motivi di appello, ove il ricorrente non aveva contestato la detenzione dell'arma, ma la consapevolezza della sua provenienza delittuosa; Rilevato inoltre che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi censurano genericamente la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per Idrizi, nonché il giudizio di commisurazione della pena per Idrizi e Rupa, benché tali profili siano stati esaminati dal giudice di appello con motivazione esaustiva e logica, posto che la Corte territoriale ha rilevato, sulla scorta delle evidenze documentali, l'elevato grado di capacità a delinquere dei due imputati; Rilevato, quanto al quarto motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto concedibile la sospensione condizionale della pena per Rupa, che la motivazione della sentenza impugnata deve essere rettificata ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. considerato che tale beneficio era stato già concesso dal primo giudice ed esso non era stato oggetto di impugnazione.

Inoltre, essendo stata confermata la sentenza di primo grado sul punto, non sussiste l'interesse della ricorrente posto che, come detto, il giudice di primo grado aveva concesso il beneficio e il dispositivo della sentenza di appello è sul punto confermativo, di talché l'errore percettivo (come sopra rettificato) nel quale è incorso il secondo giudice è comunque privo di effetti; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere e tnso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natckil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto i ricorrenti dal reato di cui al capo B) ed ha rideterminato la pena inflitta a Rupa in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.834,00 di multa e la pena inflitta a Idrizi in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, ha revocato l'espulsione per Idrizi ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Rilevato che il primo motivo, testualmente riferito ad entrambi gli imputati, contesta l'attribuzione di responsabilità per Idrizi in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n.895/1967 e 697 cod. pen., ritenendo irragionevole ritenere che egli abbia occultato "cose pericolose e compromettenti" all'interno di un veicolo di cui non aveva la disponibilità, essendo state rinvenute le relative chiavi nella borsa di Rupa, e che tale motivo è generico, in fatto e non dedotto nei motivi di appello, ove il ricorrente non aveva contestato la detenzione dell'arma, ma la consapevolezza della sua provenienza delittuosa; Rilevato inoltre che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi censurano genericamente la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per Idrizi, nonché il giudizio di commisurazione della pena per Idrizi e Rupa, benché tali profili siano stati esaminati dal giudice di appello con motivazione esaustiva e logica, posto che la Corte territoriale ha rilevato, sulla scorta delle evidenze documentali, l'elevato grado di capacità a delinquere dei due imputati; Rilevato, quanto al quarto motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto concedibile la sospensione condizionale della pena per Rupa, che la motivazione della sentenza impugnata deve essere rettificata ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. considerato che tale beneficio era stato già concesso dal primo giudice ed esso non era stato oggetto di impugnazione. Inoltre, essendo stata confermata la sentenza di primo grado sul punto, non sussiste l'interesse della ricorrente posto che, come detto, il giudice di primo grado aveva concesso il beneficio e il dispositivo della sentenza di appello è sul punto confermativo, di talché l'errore percettivo (come sopra rettificato) nel quale è incorso il secondo giudice è comunque privo di effetti; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere e tnso
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